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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26585/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva stipulato un contratto di finanziamento per euro 200.000,00, rimborsabile in 60 rate mensili. In primo grado aveva chiesto la restituzione degli interessi asseritamente indebitamente pagati, sostenendo che il tasso applicato avesse superato la soglia usuraria e che, pertanto, il mutuo dovesse considerarsi gratuito, con diritto alla sola restituzione del capitale. La banca aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per il pagamento del residuo dovuto. I giudici di merito avevano escluso il superamento del tasso-soglia, anche con riguardo agli interessi moratori, applicando il criterio della maggiorazione di 2,1 punti percentuali sui TEGM indicati da Banca d’Italia. In cassazione, la società ha censurato la sentenza d’appello deducendo violazione di varie norme costituzionali, codicistiche e dell’art. 117 TUB, ma sotto un profilo diverso: ha lamentato la nullità della clausola sugli interessi per avere il TAEG/ISC effettivo superato l’indicatore sintetico dei costi, assumendo quindi che il tasso praticato dalla banca fosse superiore all’ISC e dovesse operare la nullità della clausola.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura proposta in cassazione era diversa da quella dedotta in appello: in appello si discuteva del superamento del tasso-soglia per effetto degli interessi moratori, mentre nel ricorso per cassazione si prospettava per la prima volta una nullità della clausola per superamento dell’ISC/TAEG. La questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva dimostrato in quale atto di merito l’avesse tempestivamente introdotta. La Corte ha inoltre osservato che il potere del giudice di rilevare d’ufficio una nullità deve comunque coordinarsi con il principio della domanda e che, nel caso concreto, la nullità invocata si fondava su un fatto costitutivo nuovo e diverso, non oggetto del contraddittorio nei gradi di merito. Condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato solo come parametro invocato dalla ricorrente; non è oggetto di specifica interpretazione decisoria

  • art. 41 Cost.

    richiamato solo come parametro invocato dalla ricorrente; non è oggetto di specifica interpretazione decisoria

  • art. 47 Cost.

    richiamato solo come parametro invocato dalla ricorrente; non è oggetto di specifica interpretazione decisoria

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, senza una autonoma regula decidendi sulla ripartizione della prova

  • art. 99 c.p.c.

    il potere officioso del giudice di rilevare la nullità deve coordinarsi con il principio della domanda

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciarsi su una nullità/fattispecie diversa da quella dedotta e non introdotta tempestivamente nel contraddittorio

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola sugli interessi; la Corte non entra nel merito per inammissibilità

  • art. 1419 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità parziale; non oggetto di decisione nel merito

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; non oggetto di specifica valutazione decisoria

  • art. 1346 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; non oggetto di specifica valutazione decisoria

  • art. 1421 c.c.

    evocato nel testo come potere di rilevazione officiosa della nullità, da coordinare con il principio della domanda

  • art. 117 TUB

    invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola in caso di superamento dell’ISC; la Corte osserva che l’ISC è parametro informativo esterno al contratto e che la legge non prevede una sanzione di nullità per la sua violazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che introduca una questione nuova rispetto a quelle trattate nei gradi di merito, quando la questione presupponga accertamenti di fatto non compiuti; il ricorrente deve allegare non solo di averla dedotta in precedenza, ma anche indicare specificamente in quale atto lo abbia fatto, per consentire il controllo ex actis.
  • Il potere del giudice di rilevare d’ufficio una nullità contrattuale non deroga al principio della domanda: la nullità deve comunque essere tempestivamente dedotta nel giudizio, non potendo essere introdotta per la prima volta in cassazione come fatto costitutivo diverso da quello originariamente controverso.
  • Non è consentito trasformare in sede di legittimità la causa di nullità dedotta in merito in una causa diversa e autonoma, fondata su un presupposto fattuale differente e non sottoposto al contraddittorio delle parti.
  • L’ISC/TAEG, richiamato come parametro informativo del costo del credito, è un elemento esterno al contratto; nel testo della decisione si afferma che la sua eventuale violazione non comporta, di per sé, una sanzione di nullità se non prevista espressamente dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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