Cassazione Penale, Sentenza n. 43712/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per detenzione e cessione di cocaina (concorso con Carrillo Romero Paolo): il ricorrente contestava la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (sarebbe stata mutata la partecipazione materiale in concorso morale), la violazione dell'art. 110 c.p. per inesistente concorso morale, l'errata valutazione delle intercettazioni (attribuzione a Sanna di frasi dette da Carrillo), la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per tenuità del fatto e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; lamentata anche violazione del diritto di difesa e di norme costituzionali/CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno ritenuto infondati tutti i motivi: hanno confermato che la qualificazione da partecipazione materiale a concorso morale non altera essenzialmente il fatto né le ragioni della difesa (principio di correlazione), che le doglianze relative alla valutazione delle intercettazioni costituiscono una rivisitazione del merito non ammissibile in sede di legittimità, che la Corte d'appello ha motivato in modo coerente il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis e delle attenuanti generiche, e che le censure costituzionali/CEDU non erano proponibili direttamente in Cassazione. Per effetto del rigetto è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 81 c.p. e art. 110 c.p.
Utilizzati per inquadrare il concorso di persone nel reato: la Corte ha ammesso la qualificazione della responsabilità a titolo di concorso morale pur essendo stato inizialmente contestato il ruolo materiale, quando gli elementi essenziali del fatto rimangono gli stessi.
art. 73, co. 5, D.P.R. n. 309/90
Norma sostanziale sulle sanzioni per spaccio; la fattispecie di cessione di cocaina è stata giudicata alla stregua di questa disposizione.
art. 17 D.P.R. n. 309/90
Richiamato in relazione all'assenza di autorizzazione per la detenzione/cezione; la condotta è stata ritenuta fuori dalle ipotesi di liceità previste dall'art. 17.
art. 75 D.P.R. n. 309/90
Richiamato come riferimento alle ipotesi di non punibilità/uso personale, ritenute non applicabili nel caso concreto.
art. 521 c.p.p.
Richiamato in tema di principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ha ritenuto che la modifica della qualificazione (materiale -> morale) non costituisce trasformazione essenziale del fatto e non pregiudica il diritto di difesa.
art. 429 c.p.p.
Riferito all'obbligo di enunciazione chiara e precisa del fatto in capo all'imputato; la Corte ha ritenuto che la contestazione era sufficientemente chiara e che la doglianza era infondata.
art. 24, co. 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente come presidio del diritto di difesa; la Corte ha osservato che la censura è, in realtà, una riformulazione del motivo di merito già deciso e non idonea in cassazione.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente sul diritto ad essere informato della qualificazione giuridica; la Cassazione ha ricordato che le censure CEDU/Costituzione non sono motivo autonomo di ricorso in Cassazione e sarebbero deducibili in sede di questione di legittimità costituzionale.
art. 131-bis c.p.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte d'appello ha motivato il rigetto valutando tutti i parametri richiesti (modalità della condotta, ruolo del soggetto, capacità a delinquere), e la Cassazione ha ritenuto la motivazione non illogica.
art. 133 c.p.
Richiamato come criterio per la valutazione delle circostanze e della personalità dell'autore nel giudizio di tenuità e nel riconoscimento delle attenuanti; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei parametri per escludere la tenuità.
art. 606 c.p.p. (lett. b) e lett. e))
Norme sul perimetro del sindacato di legittimità: la Corte ha ribadito l'inammissibilità di dedurre direttamente violazioni costituzionali/CEDU in Cassazione (lett. b) e la limitazione del controllo sulla motivazione senza rinnovare la valutazione di merito (lett. e)).
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti della motivazione e dei mezzi di impugnazione, come parametro procedurale per la precisazione dei motivi in cassazione.
art. 599-bis c.p.p.
Citato nel testo in relazione alla definizione separata della posizione di Carrillo in appello; rilevante per la dinamica dei procedimenti con imputati con ruoli distinti.
Massime di principio
- La trasformazione della qualificazione della partecipazione (da materiale a morale o viceversa) non è di per sé vietata se gli elementi essenziali del fatto rimangono gli stessi; ciò non viola automaticamente il principio di correlazione né il diritto di difesa.
- Le doglianze che richiedono una nuova valutazione delle prove o delle intercettazioni sono, di norma, inammissibili in Cassazione: il giudice di legittimità verifica la coerenza e la completezza della motivazione ma non rivede il merito dei fatti.
- Le questioni costituzionali o di conformità alla CEDU non costituiscono motivi autonomi di ricorso per cassazione e, se rilevanti, dovrebbero essere prospettate sotto forma di questione di legittimità costituzionale nei modi previsti.
- Per ottenere la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. occorre una valutazione complessiva e circostanziata della tenuità che consideri modalità della condotta, grado di colpevolezza, ruolo e capacità a delinquere; la mera caratterizzazione dell'episodio come 'isolato' potrebbe non essere sufficiente.
- Le argomentazioni difensive basate su presunte attribuzioni errate di frasi nelle intercettazioni devono dimostrare una macroscopica illogicità o contraddittorietà della motivazione per essere apprezzate in cassazione; altrimenti sono questione di merito.
- In fase di impugnazione in Cassazione è importante focalizzarsi su vizi di diritto e sulle palesi illogicità della motivazione piuttosto che su nuove ricostruzioni fattuali; le contestazioni generiche di rara o minima incongruenza sono destinate a essere inammissibili o rigettate.
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