Cassazione Civile, Ordinanza n. 31439/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato un DOCFA ai sensi dell'art. 1, commi 21 e 22, della L. 208/2015 per la variazione della rendita catastale di un'unità immobiliare rappresentante un impianto fotovoltaico installato sulla copertura del proprio opificio, stimando gli ancoraggi dei pannelli e i valori catastali ad euro 1 al mq. L'Agenzia delle Entrate non riteneva congrua tale stima e procedeva a rettifica, indicandone una pari a euro 15 al mq, sulla base di atti notarili di cessione del diritto di superficie relativi a beni della stessa zona. La CTR aveva ritenuto legittimo il metodo dell'Ufficio e la contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015, sostenendo che la valutazione del lastrico solare di proprietà non poteva essere ancorata al confronto con atti di trasferimento del diritto di superficie e che la stima effettuata con DOCFA fosse congrua.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e del merito dell'accertamento catastale, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione della norma, mentre la contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta attiene al giudizio di merito. Ha inoltre osservato che la CTR aveva fondato la decisione su una stima diretta del bene, ritenendo più idoneo il metodo dell'Ufficio, e che tale apprezzamento di fatto non era sindacabile in cassazione. Condannata la ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015
La disposizione è richiamata dalla ricorrente come base della stima catastale dell'impianto fotovoltaico; la Corte non ne offre un'interpretazione nel merito, limitandosi a rilevare che la censura investe in realtà la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
Il vizio di violazione di legge è configurabile solo quando si denunci un'erronea ricognizione della fattispecie astratta e l'erronea interpretazione della norma, non quando si contestino gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge è ammissibile solo se si contesti l'erronea interpretazione della norma o della fattispecie astratta; è invece inammissibile quando il motivo, sotto tale etichetta, miri a censurare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
- La scelta del criterio di stima o di valutazione del bene compiuta dal giudice di merito, quando fondata su elementi di fatto e su apprezzamenti tecnici o comparativi, non è riesaminabile in cassazione se la censura si traduce in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La contestazione della congruità di un accertamento catastale, ove risolva una questione di apprezzamento fattuale del valore del bene, non può essere proposta come semplice violazione di legge in sede di legittimità.
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