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Sentenza

Sentenza del 07/05/2024 n. 12398 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia ha impugnato gli avvisi di liquidazione relativi all’imposta di registro sul contratto preliminare, sostenendo che la caparra penitenziale dovesse essere assoggettata subito all’aliquota del 3% prevista dall’art. 9 della tariffa, poiché non ricompresa nell’art. 10 e nella disciplina specifica della caparra confirmatoria. Ha inoltre contestato l’assimilazione della pattuizione a un negozio sottoposto a condizione sospensiva ai sensi degli artt. 27 e 43 del D.P.R. n. 131/1986. Il notaio e le società sostenevano invece l’applicazione dell’aliquota dello 0,5%.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, correggendo la motivazione della sentenza impugnata. Ha stabilito che la caparra penitenziale non è tassata al momento della registrazione del preliminare: l’aliquota ordinaria del 3% si applica solo se il diritto di recesso viene esercitato e il contratto si scioglie. Se il corrispettivo del recesso è oggetto di quietanza, si applica a questa l’aliquota dello 0,5%; se il recesso non viene esercitato e la somma è imputata al prezzo del definitivo, l’imposta è imputata a quella dovuta per tale contratto. Le questioni assorbite richiamate dal notaio non hanno dato luogo a una distinta statuizione. Spese del giudizio di cassazione integralmente compensate per novità e complessità della questione; non applicato l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 1386 c.c.

    Come stabilisce l' art. 1386 cod. civ., la caparra penitenziale ha la funzione di corrispettivo del recesso ed il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella ricevuta, se esercita il relativo diritto di recesso.

    La caparra penitenziale remunera l’esercizio del recesso; non ha la funzione risarcitoria propria della caparra confirmatoria.

  • Art. 1373, comma 3, c.c.

    Difatti, è solo il pagamento del corrispettivo pattuito (in termini di trattenimento della caparra o di obbligo di corrispondere il doppio dell'importo ricevuto) ad essere subordinato all'esercizio del diritto di recesso e a condizionarne gli effetti, in virtù della previsione dell' art. 1373 , terzo comma, cod. civ. ("qualora sia prevista la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita").

    Quando è pattuito un corrispettivo per il recesso, il recesso produce effetto con l’esecuzione della prestazione corrispondente.

  • Art. 28 D.P.R. n. 131/1986

    La disciplina applicabile va piuttosto rinvenuta nell' art. 28 del D.P.R. n. 131 del 1986 , ai sensi del quale la risoluzione del contratto è soggetta all'imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui e stato concluso il contratto e, laddove sia previsto un corrispettivo per la risoluzione, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale prevista dall'art. 6 o quella prevista dall'art. 9 della parte prima della tariffa.

    La disciplina della risoluzione si applica anche allo scioglimento conseguente all’esercizio del recesso: l’imposta sul corrispettivo è dovuta quando il contratto si scioglie, non al momento in cui la clausola è inserita nel preliminare.

  • Art. 9, Parte I, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986

    Da tale premessa deriva, quindi, che laddove si verifichi lo scioglimento del contratto in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso, sull'ammontare previsto quale corrispettivo per il recesso si applica l'imposta proporzionale prevista dall'art. 9 della parte prima della tariffa del D.P.R. n. 131 del 1986 (e, cioè, 3%), salva l'ipotesi in cui il corrispettivo sia oggetto di quietanza, assoggettata, ai sensi dell'art. 6 della parte prima della tariffa del D.P.R. n. 131 del 1986 , all'aliquota dello 0,5% (come appunto avvenuto, nel caso di specie, al momento della conclusione del contratto preliminare).

    L’aliquota del 3% si applica al corrispettivo del recesso solo quando il recesso è esercitato e determina lo scioglimento del contratto, salvo la specifica imposizione della quietanza.

  • Art. 6, Parte I, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986

    Da tale premessa deriva, quindi, che laddove si verifichi lo scioglimento del contratto in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso, sull'ammontare previsto quale corrispettivo per il recesso si applica l'imposta proporzionale prevista dall'art. 9 della parte prima della tariffa del D.P.R. n. 131 del 1986 (e, cioè, 3%), salva l'ipotesi in cui il corrispettivo sia oggetto di quietanza, assoggettata, ai sensi dell'art. 6 della parte prima della tariffa del D.P.R. n. 131 del 1986 , all'aliquota dello 0,5% (come appunto avvenuto, nel caso di specie, al momento della conclusione del contratto preliminare).

    L’aliquota dello 0,5% riguarda la quietanza del corrispettivo; non rende la caparra penitenziale una garanzia né determina la sua tassazione immediata come caparra confirmatoria.

  • Art. 10, Parte I, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986

    La scelta del legislatore è quella di tassare, al momento della conclusione del contratto preliminare, la sola caparra confirmatoria e non quella penitenziale, che, al contrario, non è soggetta a tassazione immediata, perché la concretizzazione della sua funzione è solo eventuale.

    Nel preliminare la tassazione immediata prevista per la caparra confirmatoria non si estende alla caparra penitenziale; se questa non viene utilizzata per recedere e diventa acconto o saldo del prezzo, rileva ai fini dell’imposta sul contratto definitivo.

  • Art. 19 D.P.R. n. 131/1986

    Solo per completezza va ricordato che sussiste l'obbligo di denuncia dell'eventuale esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell' art. 19 del D.P.R. n. 131 del 1986 , che stabilisce che l'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro trenta giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono).

    L’esercizio del recesso, quando comporta ulteriore liquidazione dell’imposta, deve essere denunciato all’ufficio che ha registrato l’atto entro trenta giorni.

  • Art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte può rigettare il ricorso correggendo la motivazione della sentenza impugnata, come avvenuto nel caso.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

    Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato per la parte soccombente quando ricorre la condizione indicata dalla Corte: amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La caparra penitenziale remunera il diritto di recedere e va tenuta distinta dalla caparra confirmatoria, che assolve una diversa funzione e ha una disciplina tributaria specifica.
  • La somma pattuita come caparra penitenziale non sconta automaticamente il 3% alla registrazione del preliminare: l’imposizione proporzionale del 3% sorge se il recesso viene effettivamente esercitato e il contratto si scioglie.
  • Se il recesso non viene esercitato e la somma è imputata al prezzo del contratto definitivo, essa rileva ai fini dell’imposta dovuta per il definitivo, con imputazione dell’imposta già pagata secondo la disciplina applicabile.
  • La quietanza del corrispettivo può essere assoggettata all’aliquota dello 0,5%; questa imposizione riguarda la quietanza e non trasforma la caparra penitenziale in una garanzia.
  • L’esercizio del recesso che comporta ulteriore imposta deve essere denunciato all’ufficio di registrazione entro trenta giorni.

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