Sentenza del 07/05/2024 n. 12450 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva accertato, per il 2008, l’omessa dichiarazione personale da parte di A.A. del reddito d’impresa di € 8.701.057 attribuito alla chiusura del fallimento della ditta individuale, reddito derivante dall’incasso delle somme riconosciute alla procedura fallimentare. A.A. ha impugnato l’avviso sostenendo, tra l’altro, l’illegittimità del nuovo accertamento emesso dopo l’annullamento in autotutela del precedente, la violazione degli obblighi di valutazione e motivazione sulle sue osservazioni, l’apparenza della motivazione della sentenza regionale e l’errata individuazione del periodo d’imposta del maxi-periodo fallimentare. Ha sostenuto che la questione del periodo era già stata introdotta nei giudizi di merito e che la chiusura dovesse collocarsi al 19 ottobre 2011, data del deposito della sentenza della Cassazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi: l’autotutela sostitutiva e il rinnovo dell’accertamento erano consentiti entro il termine decadenziale e in assenza di giudicato; l’Ufficio non era tenuto a esporre puntualmente nell’avviso la valutazione di ciascuna osservazione, purché l’avesse effettivamente considerata; la motivazione della CTR superava il minimo costituzionale. Ha accolto il quinto motivo, ritenendo che la questione relativa all’individuazione del periodo d’imposta fallimentare fosse già compresa nel thema decidendum e non fosse una domanda nuova. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti, poiché il loro esame dipende dalla corretta individuazione del periodo. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è stata esaminata, essendo superflua e genericamente formulata. La sentenza della CTR Toscana è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi decisa definitivamente la debenza dell’imposta.
Norme richiamate
Art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, convertito dalla legge n. 656 del 1994
Con l'atto oggetto del presente giudizio, emesso successivamente e prima dello spirare del termine decadenziale per l'accertamento, l'Ufficio ha adottato un provvedimento di rinnovo, non precluso dal precedente annullamento in autotutela, che non implica consumazione del potere impositivo.
L’annullamento in autotutela di un accertamento non consuma di per sé il potere impositivo: l’Amministrazione può emettere un nuovo atto, se sussistono i presupposti e sono rispettati i limiti temporali e il giudicato.
Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000
In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo.
Le osservazioni presentate dal contribuente devono essere esaminate dall’Amministrazione prima dell’accertamento, ma l’avviso non deve necessariamente riportare una confutazione analitica di ciascun argomento; l’omessa menzione non determina automaticamente la nullità.
Art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 111 della Costituzione
In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza.
La sentenza è nulla per difetto di motivazione solo quando la motivazione manca o è meramente apparente, incomprensibile o internamente irriducibile; non basta che la parte giudichi la motivazione insufficiente o non condivida la valutazione.
Art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992
Deve pertanto ritenersi che non vi sia stato allargamento del thema decidendum, alla stregua di un'interpretazione sistematica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Una questione non è nuova in appello se, interpretando sistematicamente l’atto introduttivo e le argomentazioni svolte in primo grado, risulta che era già stata sottoposta al giudice, anche se non era formulata come motivo autonomo.
Art. 360, primo comma, n. 5, del codice di procedura civile
La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle anomalie radicali che emergono dalla sentenza; non consente una nuova valutazione complessiva delle prove o del merito.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela di un avviso non impedisce, di regola, un nuovo accertamento, purché questo sia notificato entro il termine decadenziale e non violi un giudicato sostanziale.
- L’Amministrazione deve prendere in considerazione le osservazioni del contribuente presentate dopo la verifica, ma non è tenuta a rispondere nell’avviso, punto per punto, a ogni argomento; l’atto può dar conto in modo complessivo della valutazione effettuata.
- Per stabilire se una questione sia nuova in appello occorre leggere sistematicamente gli atti del giudizio di primo grado: non è indispensabile che fosse rubricata come motivo autonomo, se la questione era stata concretamente dedotta e argomentata.
- La Cassazione non corregge una motivazione solo perché ritenuta insufficiente o non persuasiva: il vizio rileva quando la motivazione è assente, apparente o radicalmente incomprensibile.
- Quando la decisione dipende dall’individuazione del periodo d’imposta, il giudice del rinvio deve risolvere prima tale questione e poi valutare le censure che ne dipendono; la cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sulla debenza del tributo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 mag 2024Sentenza del 07/05/2024 n. 12343 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 mag 2024Sentenza del 07/05/2024 n. 12383 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 mag 2024Sentenza del 07/05/2024 n. 12398 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 mag 2024Sentenza del 07/05/2024 n. 595 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 7 mag 2024Sentenza del 07/05/2024 n. 594 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 7 mag 2024Sentenza del 07/05/2024 n. 340 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →