Sentenza del 07/05/2024 n. 594 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento che qualificava come operazione in frode alla legge la cessione del ramo/azienda della G. J. alla P. e G. snc, finalizzata, secondo l'Ufficio, a rendere inesigibile un credito IVA per € 592.411,46. I fatti: conferimento della ditta individuale (9/6/2010) in cambio del 50% della snc, donazione della quota al sig. P. (18/10/2010) che rimane unico socio, e successiva cancellazione della snc (28/10/2010). L'Ufficio ha ritenuto l'operazione priva di sostanza economica, volta a trasferire il debito IVA e a sottrarlo all'esazione; nell'atto sono stati anche contestati movimenti bancari e rettifiche di fatture e IVA. La contribuente ha contestato la prova dell'intento fraudolento, ha eccepito nullità dell'avviso, ha richiamato la responsabilità solidale ex art. 14 d.lgs. n.472/1997 e ha censurato la procedura di recupero (art. 36-bis DPR 600/1973). In primo grado sono stati ritenuti inammissibili motivi aggiunti presentati in memoria; in appello la contribuente ha dedotto carenza motivazionale, assenza di mutatio libelli e ha sostenuto che la pretesa verso la cessionaria era divenuta definitiva per definizione ex l. n.197/2022.
La decisione
La Commissione Tributaria d'appello ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha dichiarato inammissibili i nuovi motivi aggiunti presentati in memoria (art. 24 d.lgs. 546/1992) e ha ritenuto provato l'intento elusivo/fraudolento sulla base degli elementi fattuali: cessione immediata a titolo gratuito della quota, assenza di atti di gestione da parte della neocostituita società e sua rapida cancellazione. Ha affermato l'inopponibilità dell'operazione all'Amministrazione finanziaria per abuso/negozio in frode alla legge e ha ritenuto irrilevante la definizione delle liti pendenti operata da altro soggetto (C. A.) ai fini della posizione fiscale della sig.ra G. J. Conseguenza: rigetto dell'appello, conferma dell'accertamento e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite (liquidate in € 5.000 oltre competenze di legge).
Norme richiamate
art. 10-bis dello Statuto del contribuente
L'Ufficio ha invocato l'inopponibilità dell'operazione all'Amministrazione finanziaria ai sensi di principio collegato all'art. 10-bis (abusivismo/abuso del diritto e strumenti elusivi) per negare efficacia dell'operazione rispetto al fisco
art. 24 d.lgs. n. 546/1992
Applicato per dichiarare inammissibili i 'motivi aggiunti' dedotti in memoria: i nuovi motivi possono essere introdotti solo nelle strette ipotesi previste dall'art. 24 (deposito di documenti non conosciuti), sicché nuove censure in memoria sono precluse
art. 32 d.lgs. n. 546/1992
Riferimento procedurale: la memoria ex art. 32 non può essere usata per introdurre nuovi motivi di gravame che avrebbero dovuto essere svolti nel ricorso introduttivo
art. 14 d.lgs. n. 472/1997
Richiamato dalla contribuente in tema di responsabilità solidale; la norma attesta la possibilità di responsabilità solidale, ma il Collegio non ha ritenuto che ciò impedisca l'accertamento nei confronti della cedente quando l'operazione sia in frode alla legge
art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973
Citato dalla contribuente sulla procedura di liquidazione automatizzata e avviso bonario per omessi versamenti IVA; il Collegio non ha ritenuto questa censura decisiva, concentrandosi sulla sostanza dell'operazione e sull'inammissibilità di nuove censure
Cass. n. 24957/2010, Cass. n. 29336/2023, Cass. n. 7661/2020, Cass. n. 14165/2021, Cass. n. 19616/2018, Cass. n. 31605/2019
Giurisprudenza citata a supporto dei principi (abuso del diritto, inopponibilità degli atti elusivi all'Amministrazione, limiti ai motivi aggiunti e alla mutatio libelli, e rilievo limitato delle definizioni/condoni operate da terzi)
Massime di principio
- Operazioni di trasferimento aziendale che prevedono cessioni immediate a titolo gratuito, assenza di effettiva gestione da parte del cessionario e rapida cancellazione della società possono essere ritenute prive di sostanza economica e qualificarsi come negozi in frode alla legge, inopponibili all'Amministrazione finanziaria.
- La prova dell'intento fraudolento può essere desunta da elementi circostanziali (tempistiche, modalità di trasferimento, mancanza di attività), non è necessario un atto formale che dichiari la frode.
- Non è sufficiente che un terzo abbia definito la propria posizione (o abbia usufruito di condono/definizione) per impedire l'accertamento fiscale in capo ad altro soggetto: la definizione di uno non estingue automaticamente l'accertabilità di imposte dovute da altro soggetto coinvolto.
- Nel contenzioso tributario i nuovi motivi di impugnazione devono essere presentati con il ricorso introduttivo; l'introduzione di 'motivi aggiunti' in memoria è ammissibile solo nelle strette ipotesi previste dall'art. 24 d.lgs. 546/1992 e va valutata rigorosamente.
- Chi intende regolarmente difendersi da contestazioni di elusione/frode dovrebbe documentare ragioni economiche oggettive e sostanza operativa dell'operazione (business rationale, gestione effettiva, corrispettivi reali) già nel ricorso iniziale, altrimenti rischia l'inammissibilità di nuovi argomenti e il rigetto per mancanza di sostanza.
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