Sentenza del 07/05/2024 n. 12383 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva riqualificato come cessione di azienda l’atto notarile del 31 gennaio 2017, con cui sei cedenti avevano trasferito alla Cooperativa la totalità delle quote della società Monteserrant, proprietaria di due rami d’azienda. La riqualificazione si basava anche sugli impegni del preliminare, richiamato nel definitivo, relativi alla collaborazione nella gestione e all’estromissione di un socio. La Cooperativa sosteneva, con i primi due motivi, che l’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 impone di qualificare l’atto in base alla sua natura ed ai suoi effetti giuridici, senza trasformare la cessione di quote in cessione d’azienda considerando l’obiettivo economico dell’operazione; con il sesto motivo contestava inoltre l’efficacia retroattiva della novella del 2017, sancita dalla legge del 2018. Aveva anche dedotto omessa pronuncia, motivazione insufficiente, violazione della direttiva europea invocata e mancato contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo, il secondo e il sesto motivo, assorbendo gli altri. Ha stabilito che l’atto trasferiva giuridicamente le quote della Monteserrant, non direttamente i suoi complessi aziendali: la società restava titolare dei rami d’azienda e la Cooperativa ne era divenuta socia unica. Il richiamo testuale al preliminare non consentiva una diversa qualificazione, perché gli impegni richiamati non producevano effetti giuridici ulteriori rispetto al trasferimento delle quote e descrivevano soltanto il risultato economico perseguito. La Corte ha quindi cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha accolto il ricorso originario e annullato l’avviso di liquidazione. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, data l’effettiva equivocità degli elementi testuali.
Norme richiamate
Art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 (TUR), nel testo modificato dalla L. n. 205/2017
l'Amministrazione finanziaria, nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salve le diverse ipotesi espressamente regolate
La qualificazione ai fini dell’imposta di registro deve fondarsi sulla natura e sugli effetti giuridici dell’atto registrato. Non è consentito usare elementi extratestuali o atti collegati privi di nesso testuale per ricostruire un’operazione diversa, ferma restando la rilevanza di eventuali ipotesi espressamente disciplinate.
Art. 1, comma 1084, della L. n. 145/2018
all'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 - nella formulazione successiva alla L. n. 205 del 2017 cui, ai sensi dell' art. 1 , comma 1084, della L. n. 145 del 2018 , a cui va riconosciuta efficacia retroattiva
La disposizione attribuisce efficacia retroattiva alla formulazione dell’art. 20 introdotta dalla L. n. 205/2017. Essa si applica quindi anche agli atti anteriori, come quello del 31 gennaio 2017 oggetto della controversia.
Art. 11 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986
in caso di cessione totalitaria di partecipazioni societarie, l'imposta di registro è liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della tariffa, parte I, del TUR
La cessione totalitaria di partecipazioni societarie resta soggetta all’imposta di registro in misura fissa; la titolarità indiretta dell’azienda tramite la società le cui quote sono trasferite non equivale, di per sé, a una cessione diretta dell’azienda.
Massime di principio
- Per qualificare un atto ai fini dell’imposta di registro si considerano la sua natura intrinseca e gli effetti giuridici prodotti, non il solo risultato economico complessivo perseguito dalle parti.
- Il trasferimento di tutte le quote di una società proprietaria di un’azienda non è, per ciò solo, una cessione d’azienda: occorre distinguere il trasferimento delle partecipazioni dal trasferimento diretto dell’azienda.
- Un preliminare richiamato nel definitivo può essere considerato nel perimetro testuale dell’atto; tuttavia, il suo richiamo non autorizza a riqualificare il negozio se gli impegni descritti non producono effetti giuridici ulteriori rispetto al trasferimento delle quote.
- La disciplina dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 nella formulazione introdotta dalla L. n. 205/2017, resa retroattiva dalla L. n. 145/2018, si applica anche agli atti anteriori alla sua entrata in vigore.
- La riqualificazione può essere contestata quando l’Amministrazione tratta come cessione diretta d’azienda un’operazione che, sul piano giuridico, ha trasferito soltanto le partecipazioni e lasciato l’azienda nella titolarità della società.
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