Sentenza del 07/05/2024 n. 340 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
REGISTRO - scioglimento della comunione ereditaria - sentenza del giudice civile - assegnazione di beni - valore superiore alla quota ex lege spettante al condividente- presunzione assoluta- aliquota atto di vendita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla sentenza di divisione ereditaria: il ricorrente contestava l'applicazione dell'art. 34 D.P.R. 131/1986 (aliquota per gli atti di vendita) sull'assegnazione in suo favore, sostenendo che la fattispecie dovesse essere qualificata come atto di natura dichiarativa (atto di divisione) e quindi assoggettata all'art. 3 della Tariffa, Parte Prima, con aliquote proprie della divisione. In subordine chiedeva la rideterminazione dell'imposta alla luce della parziale riforma operata dalla Corte d'Appello (sent. 394/2023).
La decisione
Appello respinto. La Corte ha confermato che l'assegnazione all'appellante (valore complessivo €174.293,72) eccedeva di gran lunga la quota spettante per legge (€58.097,90) e, ai sensi dell'art. 34 D.P.R. 131/1986, l'eccedenza deve essere considerata vendita e tassata con l'aliquota prevista per gli atti traslativi. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini dell'imposizione, l'eventuale conguaglio fra i condividenti. Quanto alla richiesta di ricalcolo basata sulla sentenza di appello, la Corte ha osservato che non risultano la registrazione né la definitività della riforma; l'Ufficio potrà riliquidare l'imposta dopo la registrazione della sentenza di appello e il contribuente potrà chiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza versata. Spese compensate in considerazione dei contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 34
L'art. 34 opera una presunzione assoluta iuris et de iure: quando l'assegnazione in sede di divisione ereditaria attribuisce ad un condividente beni di valore eccedente la sua quota sulla massa comune, l'eccedenza è qualificata come vendita e soggetta all'imposta di registro con l'aliquota prevista per gli atti traslativi, indipendentemente dall'esistenza o meno di un conguaglio fra condividenti.
Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 131/1986 - art. 3 (atti dichiarativi / divisione)
Gli atti di natura dichiarativa (come le divisioni) sono normalmente soggetti alle tariffe previste per le dichiarazioni, ma non si applicano quando l'assegnazione determina un'eccedenza rispetto alla quota spettante che rientra nella presunzione prevista dall'art. 34.
Massime di principio
- Se in una divisione ereditaria un erede riceve beni il cui valore eccede la quota spettante per legge, l'eccedenza è considerata vendita e viene tassata con l'aliquota prevista per le cessioni (art. 34 DPR 131/1986).
- La presunzione prevista dall'art. 34 è assoluta (iuris et de iure): non rileva se fra i condividenti sia stato corrisposto o meno un conguaglio per compensare l'eccedenza.
- Per ottenere una riliquidazione o un rimborso a seguito di una modifica della decisione di merito in sede di appello è necessario che la sentenza riformatrice sia registrata e definitiva; solo successivamente l'Ufficio può riliquidare l'imposta e il contribuente chiedere il rimborso di quanto eventualmente versato in eccesso.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale recente le spese possono essere compensate; tuttavia la giurisprudenza più recente della Cassazione tende a qualificare come vendita l'eccedenza nell'assegnazione ereditaria.
- In fase di scelta o di contrattazione tra eredi, per evitare il rischio di tassazione come vendita conviene contenere le assegnazioni entro la quota spettante o prevedere soluzioni che modifichino l'assetto prima della registrazione della sentenza (ovvero cercare la preventiva rideterminazione delle quote), tenendo presente che il semplice pagamento di conguagli non elimina la presunzione fiscale di vendita.
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