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Sentenza

Sentenza del 07/05/2024 n. 12343 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia contestava ad A.A. di non avere dichiarato, per il 2008, il reddito d’impresa di 8.701.057 euro attribuitogli in seguito alla chiusura del fallimento della ditta individuale, le cui disponibilità nette, pari a 9.655.534,06 euro, erano state assegnate all’erede. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento, sostenendo, tra l’altro, l’illegittimità del rinnovo dell’accertamento in autotutela, vizi di motivazione e di contraddittorio, e contestando il periodo d’imposta individuato dall’Ufficio: a suo avviso, il maxi-periodo fallimentare si era chiuso il 19 ottobre 2011, data del deposito della pronuncia della Cassazione, non nel 2008. La CTR della Toscana aveva respinto il ricorso.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi: ha ritenuto possibile annullare in autotutela un precedente accertamento e rinnovarlo entro il termine di decadenza, purché non si violi un giudicato; ha inoltre escluso che l’avviso sia nullo solo perché non espone analiticamente le ragioni del rigetto delle osservazioni del contribuente, purché queste siano state valutate. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza della CTR. Ha invece accolto il quinto motivo, relativo alla pretesa novità della contestazione sul periodo d’imposta: la questione era già stata dedotta e argomentata in primo grado e in appello, benché non formulata come motivo autonomo, quindi non ampliava il thema decidendum. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti, poiché il giudice deve prima individuare correttamente il periodo d’imposta fallimentare. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è stata esaminata. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, convertito dalla legge n. 656 del 1994

    Con l'atto oggetto del presente giudizio, emesso successivamente e prima dello spirare del termine decadenziale per l'accertamento, l'Ufficio ha adottato un provvedimento di rinnovo, non precluso dal precedente annullamento in autotutela, che non implica consumazione del potere impositivo.

    L’annullamento in autotutela di un accertamento illegittimo non consuma il potere impositivo: l’Ufficio può rinnovare l’atto entro il termine di decadenza, se permangono i presupposti e non si viola un giudicato sostanziale.

  • Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000

    In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo.

    L’Amministrazione deve esaminare le osservazioni presentate dal contribuente dopo la verifica, ma non è tenuta a confutarle analiticamente nell’avviso; la mancata menzione non comporta di per sé nullità.

  • Art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 111 della Costituzione

    Il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza.

    La sentenza è viziata per motivazione solo quando questa manchi, sia meramente apparente, presenti contrasti irriducibili o risulti incomprensibile; non basta una motivazione ritenuta insufficiente dalla parte.

  • Art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Deve pertanto ritenersi che non vi sia stato allargamento del thema decidendum, alla stregua di un'interpretazione sistematica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e dunque che la CTR abbia errato nel ritenere la novità della questione proposta.

    Per stabilire se una questione sia nuova in appello, occorre interpretare sistematicamente l’atto introduttivo e verificare se la questione fosse già stata dedotta e argomentata, anche senza essere isolata in uno specifico motivo.

Massime di principio

  • L’annullamento in autotutela di un avviso non impedisce, di per sé, un nuovo accertamento: il rinnovo è possibile entro il termine decadenziale, salvo giudicato sostanziale contrario.
  • Le osservazioni del contribuente devono essere effettivamente valutate, ma l’avviso non deve necessariamente riportare una risposta analitica a ciascun argomento; la sola mancata menzione non determina automaticamente la nullità.
  • Il vizio di motivazione della sentenza rileva in Cassazione solo se supera la soglia del minimo costituzionale; una motivazione concisa o non condivisa non è sufficiente.
  • Una questione non è necessariamente nuova in appello solo perché non è stata formulata come motivo autonomo: va verificato, considerando l’atto nel suo complesso, se fosse già stata proposta e argomentata in primo grado.
  • Quando l’esito di altri motivi dipende dalla corretta individuazione del periodo d’imposta, il giudice di rinvio deve affrontare prima tale questione e poi valutare le censure che ne dipendono.

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