Cassazione Civile, Ordinanza n. 22768/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Perugia che aveva rigettato, in un giudizio instaurato ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la sua domanda reiterata di riconoscimento dello status di rifugiato e, subordinatamente, di protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era articolato in cinque motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva d'ufficio un vizio della procura speciale: nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità. Nel caso concreto, la procura su foglio separato recava la data e la firma del ricorrente, ma la sottoscrizione del difensore si limitava alla formula "è vera la firma", ritenuta insufficiente a certificare anche la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per mancato rispetto del requisito speciale di validità della procura previsto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008. Ha ritenuto insufficiente la mera autenticazione della firma del conferente, in assenza di un'esplicita certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Non è stata pronunciata condanna alle spese per l'irrituale costituzione del Ministero. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
nelle controversie soggette a tale disciplina, la procura per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare espressamente tale posteriorità, a pena di inammissibilità
costituiscono il regime ordinario della procura speciale, rispetto al quale l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 introduce un requisito speciale di posteriorità e di certificazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
legittima il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
introduce nel sistema il presupposto per l'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte
Massime di principio
- Nei giudizi soggetti all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se reca, in modo esplicito, una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se il difensore certifica tale posteriorità.
- La mera autenticazione della firma del conferente non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura, quando la legge richiede espressamente anche quest'ultima attestazione.
- La certificazione richiesta dalla norma speciale non può essere desunta per implicito dal contenuto complessivo dell'atto: l'interpretazione deve rispettare il dato testuale, pena un risultato contra legem.
- Ai fini dell'osservanza della norma speciale non sono necessarie formule sacramentali né due distinte attestazioni, ma deve comunque risultare in modo chiaro che il difensore abbia attestato la data successiva alla comunicazione del provvedimento.
- Nel procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione, la partecipazione della parte intimata alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta secondo le regole del rito, non essendo sufficiente un atto depositato solo per la discussione orale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22674/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22678/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22682/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22683/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22684/2022 del 20/07/2022
- ordinanza_civile · 20 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 22685/2022 del 20/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →