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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14703/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata in liquidazione, qualificata come società "in house". L'ex amministratore unico della società aveva proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, sostenendo la non fallibilità della società e contestando sia la ricostruzione dello stato di insolvenza sia il superamento dei parametri dimensionali. Dopo un primo accoglimento del reclamo da parte della Corte d'appello e una precedente cassazione con rinvio, la Corte d'appello, in sede di riassunzione, ha rigettato nuovamente il reclamo valorizzando il complessivo compendio documentale disponibile (stato delle attività, elenco dei creditori, bilanci e altri dati contabili) per ritenere integrati sia i requisiti dimensionali sia l'insolvenza patrimoniale. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione degli artt. 1, 5 e 14 l.fall. per avere la Corte d'appello fondato la decisione su documenti asseritamente lacunosi, inattendibili o redatti dallo stesso soggetto che aveva richiesto l'autofallimento, e per avere ritenuto attendibili alcune voci contabili e non altre; 2) nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del diritto di difesa, assumendo che la Corte d'appello avrebbe introdotto d'ufficio questioni e dati non devoluti dalla curatela; 3) violazione dell'art. 5 l.fall. e degli artt. 1344, 2487 e 2489 c.c., perché la valutazione dell'insolvenza patrimoniale si sarebbe arrestata a una fotografia troppo ravvicinata rispetto alla liquidazione, senza considerare adeguatamente i flussi futuri e gli aggi maturandi; 4) omessa pronuncia su alcune contestazioni specifiche, tra cui l'asserita inattualità dei dati contabili e la contestazione di singole poste creditorie e valutazioni di svalutazione; 5) nullità per mancata disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio o di un aggiornamento economico-patrimoniale, ritenuti necessari per il pieno esercizio del diritto di difesa; 6) violazione dei criteri di interpretazione degli atti negoziali per avere la Corte d'appello male interpretato una delibera comunale, che secondo il ricorrente avrebbe attestato un debito e non un credito. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo in parte le censure generiche, ipotetiche o non autosufficientemente specifiche, e in parte dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, rilevando che la Corte territoriale si era comunque espressa sulle questioni rilevanti, e ha affermato che la consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Ha infine ritenuto non decisiva la doglianza sull'interpretazione della delibera comunale, perché comunque non idonea a far venir meno il deficit patrimoniale. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di L'Aquila che, in sede di rinvio, aveva rigettato il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento della società. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha qualificato alcune doglianze come mere critiche di merito non scrutinabili in cassazione, ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché il giudizio di reclamo aveva effetto devolutivo pieno e perché la questione dell'insolvenza era stata comunque introdotta e discussa, ha negato il vizio di omessa pronuncia, ha ribadito la discrezionalità del giudice nel disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio e ha considerato non decisiva l'erronea interpretazione della delibera comunale prospettata dal ricorrente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato a rimborsare le spese del giudizio di legittimità e a versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    i vizi denunciabili in cassazione non consentono una revisione del merito; il n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto storico, non la mancata valutazione di deduzioni difensive; il n. 4 rileva solo per anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti

  • art. 366 c.p.c.

    la riproposizione di tesi difensive senza confronto con la sentenza impugnata integra un "non motivo" inammissibile

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando il giudice abbia comunque esaminato la questione nel suo complesso; il vizio ricorre solo in caso di totale pretermissione della domanda o eccezione

  • art. 132 c.p.c.

    rileva solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante

  • art. 1 l.fall.

    il superamento dei parametri dimensionali può essere accertato sulla base del complessivo compendio documentale acquisito, anche se non tutti i documenti siano perfetti o completi

  • art. 5 l.fall.

    l'insolvenza può essere desunta dal raffronto tra attività e passività sulla base delle risultanze documentali complessivamente valutate

  • art. 14 l.fall.

    la mancata produzione delle scritture contabili obbligatorie non impedisce, di per sé, l'accertamento dei presupposti di fallibilità se vi sono altre acquisizioni documentali idonee

  • art. 18 l.fall.

    nel giudizio di reclamo il collegio può assumere anche d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari

  • art. 1344 c.c.

    la censura è stata proposta in relazione alla ricostruzione contabile, ma è stata ritenuta non decisiva ai fini dell'insolvenza

  • art. 2487 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri del liquidatore e alla fase di liquidazione, ma senza incidere sull'esito

  • art. 2489 c.c.

    richiamato dal ricorrente connessamente alla gestione della liquidazione, senza che la Corte ravvisi errori decisivi

  • art. 15 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di aggiornamento economico-patrimoniale, ma non ritenuto violato

  • art. 24 Cost.

    invocato a tutela del diritto di difesa, ma la Corte esclude che la mancata CTU o l'ampiezza della motivazione integrino lesione del contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    invocato con riferimento al giusto processo; la Corte nega la violazione

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    1° co. quater; 1° co. bis

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e diretti a censurare la ratio decidendi; la mera riproposizione delle difese svolte nei gradi di merito, senza confronto critico con la motivazione impugnata, integra inammissibilità.
  • Il sindacato di legittimità non consente di sovrapporre una diversa valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice di merito: il cattivo apprezzamento delle risultanze probatorie non è, di regola, censurabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c. se la motivazione è esistente, coerente e non meramente apparente.
  • In materia di fallibilità, l'insolvenza e il superamento dei parametri dimensionali possono essere accertati sulla base del complessivo compendio documentale acquisito, anche quando manchino alcune scritture obbligatorie, purché gli altri elementi consentano una ricostruzione attendibile della situazione patrimoniale ed economica.
  • Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, l'effetto devolutivo è pieno: possono essere esaminate anche questioni non trattate dal tribunale, se rientrano nel thema decidendum devoluto con il reclamo e sono connesse ai punti censurati.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice abbia del tutto omesso di decidere su una domanda o eccezione; non basta che non si sia espressamente confutata ogni singola argomentazione difensiva.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e il suo diniego è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione o di specifiche violazioni di legge, non come preteso diritto automatico della parte.
  • Un elemento contabile o amministrativo non decisivo non incide sull'esito della controversia se, anche nella prospettazione più favorevole alla parte, non è idoneo a eliminare il deficit patrimoniale o a sovvertire il giudizio di insolvenza.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniCompetenza
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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