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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26650/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda la fase esecutiva di due pene già irrogate a un condannato: una pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa, derivante da sentenza di patteggiamento del 13 ottobre 2010 per due fattispecie di reato in materia di stupefacenti, aggravate da recidiva specifica e infraquinquennale; e una pena di tre mesi di reclusione ed euro 300 di multa, inflitta con successiva sentenza del 6 dicembre 2012 in continuazione con la precedente. Il condannato aveva chiesto la declaratoria di estinzione per prescrizione della pena, ma il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo operante la causa ostativa dell'art. 172, comma 7, c.p. perché la recidiva risultava ritualmente contestata e non esclusa nella sentenza di cognizione, pur in assenza di un aumento di pena specificamente applicato. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta violazione di legge, sostenendo che l'omessa applicazione di un aumento per recidiva e l'omessa concessione delle attenuanti generiche renderebbero indicativa l'esclusione della recidiva stessa, con conseguente insussistenza dell'ostacolo alla prescrizione della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva negato la prescrizione della pena, perché nella sentenza di patteggiamento la recidiva era stata ritualmente contestata, non esclusa e anzi espressamente richiamata in motivazione, seppure senza applicazione di un aumento di pena. La Corte ha quindi applicato il principio secondo cui la recidiva contestata e non esclusa impedisce la prescrizione della pena ai sensi dell'art. 172, comma 7, c.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato come base dei reati per i quali era stata inflitta la pena principale; la sentenza non entra nel merito della tipologia di condotta, ma ne prende atto ai fini esecutivi.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento costituisce il titolo di condanna rilevante; la motivazione può essere sintetica, ma deve consentire di verificare se la recidiva sia stata contestata e non esclusa.

  • art. 172, comma 7, c.p.

    La recidiva ritualmente contestata e non esclusa dal giudice di cognizione, anche se non comporta aumento di pena, impedisce la prescrizione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione della pena, rileva non solo l'applicazione dell'aumento per recidiva, ma anche la sola contestazione della recidiva non espressamente esclusa nella sentenza di cognizione.
  • Nel giudizio di esecuzione il giudice non può desumere la recidiva esclusivamente dai precedenti penali del condannato: occorre un previo accertamento o una puntuale affermazione nella decisione irrevocabile di cognizione.
  • Nella sentenza di patteggiamento, la motivazione può essere essenziale; tuttavia, se vi è esplicito riferimento alla condizione di recidivo, tale indicazione è sufficiente a far operare la preclusione prevista dall'art. 172, comma 7, c.p.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e confutate dal giudice di merito con argomentazione congrua.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleReati in materia di lavoro
IstitutiPrescrizione del reato

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