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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34882/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto arredi e tendaggi, stipulati da una società debitrice principale e garantiti da più fideiussori. A seguito dell’inadempimento, la concedente otteneva un decreto ingiuntivo per canoni scaduti e a scadere. Nel corso dell’opposizione i beni venivano rubati e la compagnia/parte creditrice incassava un indennizzo assicurativo, che il tribunale detraeva dal credito azionato. La corte d’appello confermava la condanna, escludendo: la nullità dei contratti per mancata indicazione del documento di sintesi e dell’ISC/TAEG; l’applicazione dell’art. 1526 c.c.; la nullità delle clausole che, in caso di risoluzione, consentivano al concedente di trattenere i canoni pagati e di esigere quelli scaduti e a scadere; nonché la domanda di restituzione delle rate già versate. Nel ricorso per cassazione i fideiussori hanno denunciato: 1) violazione dell’art. 117 TUB e motivazione apparente, per mancata indicazione dell’ISC/TAEG e del documento di sintesi; 2) violazione dell’art. 1526 c.c., sostenendo che la clausola che attribuiva al concedente anche i canoni futuri fosse nulla e che dovesse invece applicarsi la disciplina dell’equo compenso e della restituzione delle rate; 3) omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle rate pagate, anche per i ricorrenti incidentali. La società resistente ha depositato controricorso oltre il termine, con conseguente improcedibilità dello stesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il controricorso della società resistente perché depositato tardivamente e ha quindi ritenuto inutilizzabili anche le difese svolte con tale atto. Esaminati congiuntamente i motivi dei ricorsi principale e incidentale, li ha tutti rigettati. In particolare, ha affermato che nel leasing non destinato a consumatori l’indicazione dell’ISC/TAEG non è obbligatoria e la sua omissione non comporta nullità del contratto né sostituzione automatica ex art. 117, comma 6, TUB; ha ribadito che l’art. 1526 c.c. è derogabile e che le parti possono validamente prevedere una clausola penale o una diversa regolazione delle conseguenze della risoluzione, salvo controllo di eventuale eccessività/iniquità concreta; ha infine escluso l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione, osservando che il rigetto di tale pretesa discende logicamente dalla validità della disciplina contrattuale derogatoria, incompatibile con la restituzione invocata. Spese di cassazione compensate tra i ricorrenti; nessuna pronuncia sulle spese in favore della resistente per tardività del controricorso.

Norme richiamate

  • art. 117 TUB

    L'omissione dell'ISC/TAEG in un contratto di leasing non destinato a consumatori non integra, di per sé, violazione sanzionata con nullità e sostituzione automatica delle clausole; l'ISC/TAEG non è tra gli elementi la cui mancata indicazione è colpita dalla nullità ex art. 117 TUB nel caso esaminato.

  • art. 125-bis TUB

    È richiamato come norma che impone l'indicazione del TAEG nelle operazioni di credito al consumo; fuori da tale ambito, la sua omissione nel leasing non determina nullità.

  • art. 117, comma 6, TUB

    La sanzione di nullità e la sostituzione automatica non si applicano alla mancata indicazione del TAEG/ISC nel leasing non consumeristico.

  • art. 1526 c.c.

    È norma sulle restituzioni conseguenti alla risoluzione nella vendita con riserva di proprietà/figure assimilate, ma è derogabile; le parti possono pattuire una diversa regolazione del danno mediante clausola penale, ferma la possibilità di riduzione se manifestamente eccessiva.

  • art. 112 c.p.c.

    Non ricorre omessa pronuncia quando il rigetto della domanda risulta logicamente assorbito dall'affermazione della validità della disciplina contrattuale derogatoria che esclude il diritto alla restituzione invocato.

  • art. 360 c.p.c.

    È utilizzato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale/omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel leasing non destinato a consumatori, l'omessa indicazione dell'ISC/TAEG non determina nullità del contratto, poiché tale indicatore non rientra tra i tassi, prezzi e condizioni la cui omissione è sanzionata dall'art. 117 TUB.
  • La mancata esposizione del costo sintetico dell'operazione non equivale, di per sé, a maggiore onerosità giuridicamente sanzionata: il costo globale può essere ricostruito dalle singole voci contrattuali, sicché la tutela si muove sul piano della trasparenza, non della nullità automatica.
  • L'art. 1526 c.c. è norma derogabile nei contratti assimilabili al leasing traslativo: le parti possono prevedere clausole che regolino in modo diverso le conseguenze economiche della risoluzione, anche mediante clausola penale.
  • La validità della clausola che attribuisce al concedente i canoni scaduti e quelli a scadere va valutata in termini di non manifesta eccessività; il giudice conserva il potere di ridurre la pattuizione se il risultato sia in concreto iniquo.
  • Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur senza esaminare espressamente una domanda restitutoria, la rigetta implicitamente in forza dell'affermazione della validità della diversa disciplina contrattuale invocata come alternativa alla regola codicistica.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della prova

Testo integrale

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