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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33511/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate a un'istanza di rimborso IVA relativa all'anno d'imposta 2009 presentata da una società contribuente. In primo grado la CTP rigettava il ricorso della contribuente; in appello la CTR accoglieva la domanda ritenendo che la volontà di chiedere il rimborso fosse già desumibile dalla compilazione del quadro RX4 della dichiarazione annuale e che, per tale ragione, non operasse la decadenza biennale prevista dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che non fosse chiaro quale rigo della dichiarazione fosse stato considerato correttamente compilato; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, perché la compilazione del quadro RX non integrerebbe, di per sé, una inequivoca domanda di rimborso idonea a escludere la decadenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva fornito una motivazione sufficiente e comprensibile, esplicitando che la contribuente aveva "di fatto compilato" il quadro RX4, quadro dal quale è possibile desumere la presenza di un credito IVA rimborsabile. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva infatti accertato in fatto la corretta compilazione del quadro RX4, elemento ritenuto sufficiente a manifestare in modo inequivoco la volontà di ottenere il rimborso del credito IVA. Conseguentemente, la Corte ha confermato la decisione favorevole alla contribuente e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per la soccombenza di un'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione è configurabile solo se la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; non basta una critica alla sufficienza o alla coerenza della motivazione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente, ma nel caso concreto la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione di legge è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non sono più proponibili censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione, essendo il sindacato di legittimità limitato al "minimo costituzionale".

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza deve superare il livello minimo costituzionale; il vizio sussiste solo nei casi estremi di mancanza, apparenza o incomprensibilità.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    La Corte richiama la norma come termine di decadenza invocato dall'Ufficio, ma rileva che la CTR aveva escluso la sua operatività perché la dichiarazione conteneva già una domanda inequivoca di rimborso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamata la procedura camerale sulla proposta del relatore, con regolare instaurazione del contraddittorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la soccombenza di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di motivazione apparente è fondata solo quando dal testo della sentenza non sia percepibile il fondamento decisorio; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle risultanze di merito.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al rispetto del minimo costituzionale, sicché non sono più ammissibili censure che si risolvano in contestazioni di insufficienza o contraddittorietà motivazionale.
  • Un motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata e se pretende di sovrapporre una diversa ricostruzione del fatto.
  • Ai fini del rimborso IVA, la corretta compilazione del quadro dichiarativo idoneo a evidenziare il credito può essere considerata manifestazione inequivoca della volontà del contribuente di chiedere il rimborso, con conseguente irrilevanza della pretesa decadenza ove il giudice di merito accerti in fatto tale compilazione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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