Cassazione Civile, Ordinanza n. 24530/2024 del 12/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente ministeriale, già assegnato temporaneamente al SECIT, aveva chiesto al giudice del lavoro di accertare il diritto a continuare a percepire la c.d. "indennità SECIT" anche dopo la soppressione della struttura e la successiva assegnazione presso altro ufficio. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto, nei limiti della prescrizione, alla percezione dell'indennità nella misura già goduta alla data del 25 giugno 2008 fino alla cessazione del rapporto, condannando il Ministero alle differenze retributive. La Corte d'appello aveva confermato. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 45 del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella l. n. 133 del 2008, dell'art. 202 d.P.R. n. 3 del 1957 e della l. n. 537 del 1993, sostenendo che la soppressione del SECIT e l'abrogazione delle norme incompatibili avrebbero eliminato anche l'art. 12 della l. n. 146 del 1980, base dell'indennità; 2) violazione dell'art. 12 della l. n. 133 del 2008, dell'art. 11, comma 2, della l. n. 358 del 1991 e del CCNL comparto ministeri, contestando che l'indennità fosse diventata una voce fissa e continuativa; 3) violazione dell'art. 45 del d.l. n. 112 del 2008 e dell'art. 202 d.P.R. n. 3 del 1957, negando l'applicazione del divieto di reformatio in peius al trattamento economico acquisito.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha rigettati, ritenendoli infondati. Ha richiamato un precedente conforme (Cass. n. 21475/2019), secondo cui l'indennità in questione ha natura retributiva e soprattutto carattere stabile e continuativo, poiché attribuita per il solo fatto dell'assegnazione al SECIT, senza correlazione a specifiche mansioni o ai risultati, e quantificata in misura fissa. La successiva soppressione del SECIT e l'intervento dell'art. 45 del d.l. n. 112 del 2008 non hanno inciso su tale emolumento, né hanno derogato al principio generale di irriducibilità della retribuzione nel pubblico impiego privatizzato. La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata, condannando il Ministero alle spese del giudizio di legittimità e rilevando che non operava il raddoppio del contributo unificato perché il ricorrente è un'amministrazione centrale dello Stato.
Norme richiamate
la soppressione del SECIT e l'abrogazione delle disposizioni incompatibili non hanno eliminato il diritto all'indennità già maturata, né inciso sulla disciplina della voce retributiva riconosciuta da altre fonti normative e dalla contrattazione collettiva
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della non spettanza dell'indennità, ma ritenuto non idoneo a superare il principio di irriducibilità del trattamento economico
menzionata nel primo motivo di ricorso come fonte asseritamente rilevante nel quadro normativo invocato dal Ministero
norma istitutiva della speciale indennità di funzione non pensionabile, richiamata per descriverne l'importo e la disciplina originaria
art. 11, comma 2, l. n. 358 del 1991
ha esteso la speciale indennità a tutto il personale SECIT; secondo la Corte, tale attribuzione generale ha contribuito a connotarla come voce retributiva stabile e continuativa
d.P.C.M. 3 marzo 1995, n. 63
contenente il CCNL del comparto ministeri, richiamato per sostenere la disciplina contrattuale dell'indennità
utilizzato per rinviare alla più ampia motivazione della sentenza di legittimità precedente conforme
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a fondamento dei motivi di ricorso
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato poiché il ricorrente è un'amministrazione centrale dello Stato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, una voce economica attribuita con carattere generale al personale assegnato a una determinata struttura, senza collegamento a mansioni specifiche o ai risultati, può assumere natura retributiva stabile e continuativa e non essere qualificata come emolumento meramente accessorio e contingente.
- La soppressione dell'ufficio presso cui il dipendente prestava servizio e l'abrogazione di disposizioni incompatibili non comportano automaticamente la perdita di un trattamento economico già maturato, se la sua fonte non è direttamente incisa dalla norma abrogatrice e se la contrattazione collettiva successiva ne ha recepito la disciplina.
- Il principio di irriducibilità della retribuzione opera anche nei rapporti di pubblico impiego privatizzato e impedisce il peggioramento ingiustificato del trattamento economico già acquisito, salvo una chiara deroga normativa.
- In sede di ricorso per cassazione per violazione di legge, non è sufficiente proporre una diversa lettura del quadro normativo se la decisione impugnata è già conforme a un orientamento di legittimità consolidato e il ricorso non introduce argomenti nuovi idonei a mutarlo.
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