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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12846/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (compratore)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di una macchina da taglio industriale. La società acquirente aveva chiesto in giudizio la risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta, deducendo che il macchinario non era idoneo a svolgere le lavorazioni promesse e concordate, in particolare non raggiungeva la velocità di lavorazione pattuita, nonostante vari interventi e tentativi di ripristino eseguiti dalla venditrice. Chiedeva la restituzione del prezzo pagato e il risarcimento dei danni. La venditrice si era opposta, sostenendo che i malfunzionamenti dipendessero da un uso scorretto o da errate predisposizioni tecniche dell’acquirente e, in via riconvenzionale, domandava il rimborso delle spese di trasferte all’estero. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande; la Corte d’appello, invece, aveva ritenuto provato che la venditrice avesse progressivamente riconosciuto i vizi del macchinario tramite una serie di comunicazioni e promesse di intervento, dichiarando la risoluzione del contratto e condannando la venditrice alla restituzione del prezzo con interessi. In cassazione la venditrice ha proposto sei motivi, lamentando: omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1492, 1495, 115 e 116 c.p.c.; mancato rilievo della decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia; erronea attribuzione alla società di dichiarazioni rese da un soggetto privo di poteri rappresentativi; errata gestione della questione di mutatio libelli; e violazione dell’art. 1493 c.c. per omessa condanna alla restituzione del bene acquistato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che la Corte d’appello aveva effettivamente esaminato la corrispondenza tra le parti e, con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, aveva accertato il riconoscimento dei vizi da parte della venditrice; ha escluso che vi fosse stata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o omesso esame di fatti decisivi, perché la censura mirava in realtà a una rivalutazione delle prove. Ha poi escluso la violazione delle norme sulla garanzia per vizi, rilevando che il riconoscimento del vizio da parte del venditore esonera il compratore dalla denuncia entro otto giorni; quanto alla prescrizione, ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specifica indicazione degli atti processuali in cui la questione era stata proposta. Ha inoltre escluso la violazione delle norme sulla rappresentanza, perché la sentenza di merito aveva accertato in fatto che il soggetto autore delle dichiarazioni continuava a rappresentare, almeno di fatto, la società. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la questione di mutatio libelli era stata assorbita dalla ricostruzione in fatto della Corte territoriale e comunque la decisione aveva escluso una modificazione del titolo della domanda di garanzia. Il sesto motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha affermato che la restituzione del bene non è effetto automatico della risoluzione, ma richiede apposita domanda di parte, non proposta nel caso concreto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1492 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che, se il perimento della cosa non dipende dai vizi ma da colpa del compratore, non opera la garanzia; la Corte esclude la violazione perché la sentenza di merito non aveva affatto accertato una colpa dell'acquirente.

  • art. 1493 c.c.

    la previsione della restituzione della cosa da parte del compratore non è stata ritenuta automaticamente azionabile d'ufficio; occorre una specifica domanda di restituzione.

  • art. 1495 c.c.

    la Corte ribadisce che il riconoscimento dei vizi da parte del venditore esclude la necessità della denuncia del compratore e, conseguentemente, l'operatività della decadenza collegata alla denuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non quando valuti diversamente le prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a prova legale; non è consentita una censura di semplice cattivo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; l'omesso esame di singoli elementi istruttori non basta se il fatto storico è stato comunque considerato.

  • art. 360 c.p.c.

    le violazioni di legge sostanziale e processuale richiamate dalla ricorrente non sono configurabili quando la censura mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    la censura sulla prescrizione è stata dichiarata inammissibile perché la ricorrente non ha indicato specificamente dove e come la questione fosse stata sollevata nei gradi di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere una pretesa mutatio libelli; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 1387 c.c.

    invocato in relazione ai poteri rappresentativi del soggetto che aveva sottoscritto le comunicazioni per la società venditrice.

  • art. 1388 c.c.

    invocato insieme all'art. 1387 c.c. sulla produzione degli effetti degli atti compiuti dal rappresentante.

  • art. 1458 c.c.

    richiamato per il principio di retroattività della risoluzione, ma la Corte precisa che ciò non comporta automaticamente una pronuncia restitutoria in assenza di domanda.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    in ragione del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di singoli elementi di prova o di documenti se il fatto rilevante sia stato comunque esaminato dal giudice di merito.
  • Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: sono ammissibili solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore giuridico diverso da quello previsto dalla legge.
  • In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il riconoscimento del vizio da parte del venditore esonera il compratore dalla denuncia entro otto giorni e neutralizza la relativa decadenza.
  • La deduzione della prescrizione dell'azione di garanzia è inammissibile se la parte non indica specificamente, nel ricorso per cassazione, gli atti e i passaggi processuali in cui la questione era stata ritualmente sollevata nei precedenti gradi di giudizio.
  • L'effetto restitutorio conseguente alla risoluzione del contratto non è pronunciabile d'ufficio in assenza di una specifica domanda di parte, anche quando la risoluzione produca ex lege l'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta.
  • La questione della rappresentanza o dei poteri del sottoscrittore di dichiarazioni rivolte alla controparte è insindacabile in cassazione quando la corte di merito abbia accertato in fatto la persistente spendita del nome e l'effettiva riferibilità degli atti alla società.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenzaPrescrizioneGiudicato

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