Cassazione Civile, Ordinanza n. 12613/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio origina dall'opposizione proposta contro un'ingiunzione di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. L'opponente contestava la validità della notificazione del verbale di accertamento, eseguita non presso la sua residenza anagrafica ma presso un diverso indirizzo indicato come luogo di dimora, ove l'atto era stato ricevuto da un soggetto che si era qualificato convivente; inoltre l'ingiunzione di pagamento era stata poi ricevuta personalmente presso il medesimo indirizzo, così come un preavviso di fermo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito rilievo decisivo alla sola dimora abituale, degradando le risultanze anagrafiche a mera presunzione superabile; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 24 Cost. e dell'art. 2697 c.c., lamentando l'omesso esame del certificato storico di residenza, della querela di falso e del certificato storico dello stato di famiglia. Il Comune ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per tardività, eccezione respinta perché la sentenza impugnata non risultava notificata e quindi operava il termine lungo ex art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di tardività, ma ha reputato entrambi i motivi inammissibili: il primo perché la decisione di merito era conforme al principio secondo cui, per la notificazione del verbale di violazione del codice della strada, rileva il luogo di effettiva dimora o domicilio del destinatario e non in via esclusiva la residenza anagrafica, che ha valore solo presuntivo e può essere superato da prova contraria; la valutazione delle prove sulla dimora è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile anche perché, in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. non è proponibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
In mancanza di notificazione della sentenza impugnata, il ricorso per cassazione è soggetto al termine lungo.
art. 201, comma 3, codice della strada
Per la notificazione del verbale di contestazione richiama le modalità previste dal codice di procedura civile e consente la notifica presso residenza, dimora o domicilio del destinatario.
Richiamato come parametro della censura di violazione dei poteri di valutazione della prova, ma ritenuto non decisivo per sovvertire l'accertamento di merito.
Richiamato come norma sulla valutazione delle prove, ma la censura è stata reputata inammissibile perché volta a sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto.
Richiamato per contestare il riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che la prova della dimora effettiva può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche presuntivo.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione all'omesso esame di documenti, ma non ha condotto all'ammissibilità del motivo.
Norma sul vizio di violazione di legge richiamata a sostegno del primo motivo.
Il motivo per omesso esame di fatti decisivi è stato dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme.
Esclude la proponibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. quando l'appello è deciso con doppia conforme sulle questioni di fatto.
Massime di principio
- Nella notificazione del verbale di contestazione di violazioni del codice della strada, il luogo rilevante è quello di effettiva residenza, dimora o domicilio del destinatario; la sola risultanza anagrafica ha valore presuntivo e può essere superata da prova contraria anche presuntiva.
- L'accertamento dell'effettiva dimora del destinatario della notificazione è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio motivazionale.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile.
- Le censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o degli artt. 115 e 116 c.p.c., mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
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