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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29538/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, accolta in primo grado dalla CTP di Grosseto. L'agente della riscossione propose appello, ma la CTR Toscana lo dichiarò inammissibile ritenendo non provato il perfezionamento della notifica dell'atto di gravame e osservando che non era stata contestata la deduzione del contribuente circa il mancato ricevimento dell'appello. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l'ente dedusse violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 156 e 160 c.p.c. e degli artt. 22 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR avesse ignorato la ricevuta di spedizione prodotta in atti, attestante l'invio dell'appello in data 19 febbraio 2018, e sostenendo che la costituzione tempestiva dell'appellato dimostrasse comunque il raggiungimento dello scopo della notificazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, in tema di notificazione a mezzo posta, ai fini della prova della tempestività della proposizione dell'impugnazione è sufficiente la ricevuta dell'ufficio postale che attesti in modo incontrovertibile la consegna dell'atto per la spedizione in una certa data, essendo decisivo che l'atto sia stato presentato all'ufficio postale entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Nel caso concreto, dalla ricevuta richiamata nel ricorso risultava che la sentenza di primo grado, non notificata, era stata depositata il 1 agosto 2017 e che l'appello era stato spedito il 19 febbraio 2018, quindi entro il termine semestrale applicabile ratione temporis. Perciò la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato come norma violata, ma la Corte decide la questione sulla base della prova della tempestiva spedizione dell'atto di appello.

  • art. 156 c.p.c.

    È richiamato come norma violata; la Corte valorizza il principio del raggiungimento dello scopo della notificazione.

  • art. 160 c.p.c.

    È richiamato come norma violata; la Corte esclude la dichiarazione di inammissibilità dell'appello in presenza di prova della tempestiva spedizione.

  • art. 22 D.Lgs. 546/1992

    È richiamato nel motivo di ricorso, in relazione alla disciplina del processo tributario.

  • art. 53 D.Lgs. 546/1992

    È richiamato nel motivo di ricorso, in relazione alla proposizione dell'appello nel processo tributario.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Viene invocato come vizio processuale dedotto in cassazione.

  • art. 327 c.p.c.

    La Corte afferma che, per verificare la tempestività dell'impugnazione notificata a mezzo posta, rileva la presentazione dell'atto all'ufficio postale entro il termine lungo di sei mesi, nella formulazione applicabile ratione temporis.

  • art. 50 D.P.R. n. 602/1973

    È la base dell'intimazione di pagamento impugnata nel giudizio tributario.

Massime di principio

  • In caso di notificazione dell'impugnazione a mezzo posta, la tempestività si prova mediante la ricevuta dell'ufficio postale che certifichi in modo certo la data di presentazione/spedizione dell'atto.
  • Ai fini del rispetto del termine lungo per impugnare, rileva che l'atto sia stato consegnato all'ufficio postale entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c., non essendo necessario che il perfezionamento nei confronti del destinatario sia già avvenuto entro quel termine.
  • Nel processo tributario, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di prova della notifica non è corretta se dagli atti risulta una prova idonea della tempestiva spedizione dell'impugnazione.
  • La tempestiva costituzione dell'appellato può essere elemento coerente con il raggiungimento dello scopo della notificazione, ma il punto decisivo, per la tempestività dell'impugnazione, resta la prova della presentazione dell'atto all'ufficio postale entro il termine legale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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