Cassazione Civile, Ordinanza n. 27934/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2004, emesso nei confronti di una società e confermato nei gradi di merito quanto al merito dell'imposizione, con esclusione delle sole sanzioni da parte del giudice del rinvio. In sede di rinvio la CTR aveva accolto il ricorso della società limitatamente alle sanzioni, ritenendo: che la colpevolezza dovesse escludersi perché la ripresa derivava da studi di settore e il ricavo puntuale era conosciuto solo dopo l'approvazione del bilancio; che l'avviso difettasse di adeguata motivazione; che la società avesse comunque tenuto un comportamento improntato a buona fede nel contraddittorio preventivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 394 c.p.c. per avere la CTR deciso su un vizio di motivazione dell'avviso relativo alle sanzioni mai dedotto tempestivamente; 2) violazione del d.lgs. n. 472/1997 per avere ritenuto immotivato l'avviso pur avendo irrogato sanzioni al minimo edittale; 3) ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 394 c.p.c. per avere escluso la colpevolezza valorizzando circostanze dedotte solo in riassunzione; 4) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e sugli studi di settore per avere escluso la colpevolezza della società contribuente. La società intimata non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo, ha dichiarato assorbito il secondo e ha rigettato il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società limitatamente alle sanzioni. Ha inoltre condannato la società al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, compensando le spese dei gradi precedenti per l'andamento complessivo del giudizio e la novità della questione.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio non può pronunciare oltre i limiti delle domande e dei motivi devoluti; la decisione su un vizio non tempestivamente dedotto integra ultrapetizione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio denunciato per ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
artt. 7, 16, comma 2, e 17, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Le censure riguardano la motivazione e il regime delle sanzioni tributarie, ma la Corte non le esamina nel merito perché il relativo motivo resta assorbito.
Per le sanzioni tributarie non basta la mera volontarietà della condotta: è richiesta coscienza e volontà della violazione, con colpa presunta fino a prova contraria; la buona fede rileva solo se l'errore è inevitabile.
La disposizione è richiamata come principio generale trasposto nella materia fiscale: la colpa è presunta e il contribuente deve provare l'assenza di colpevolezza.
Sono le norme richiamate in relazione all'accertamento basato sugli studi di settore.
art. 10 l. 8 maggio 1998, n. 146
È richiamato quale base normativa dell'accertamento tramite studi di settore e del contraddittorio preventivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio di violazione di legge dedotto per la erronea esclusione della colpevolezza e per la pretesa immotivazione dell'atto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve restare entro i limiti del decisum rescissorio e non può fondare la decisione su una questione non ritualmente devoluta; in difetto, la sentenza è affetta da ultrapetizione.
- In tema di sanzioni tributarie, la colpevolezza non è esclusa solo perché l'accertamento si fondi sugli studi di settore e il contribuente conosca il ricavo puntuale solo all'esito del procedimento: se la dichiarazione e il bilancio si rivelano non veritieri, la condotta resta sanzionabile salvo prova di una specifica causa di esclusione prevista dalla legge.
- La buona fede del contribuente, per assumere efficacia esimente, deve tradursi in un errore inevitabile e non superabile con l'ordinaria diligenza; la sola partecipazione al contraddittorio preventivo non basta a escludere la responsabilità.
- Nel sistema delle sanzioni amministrative tributarie la colpa si presume fino a prova contraria, e incombe sul contribuente dimostrare l'assenza di consapevolezza o di negligenza nella violazione.
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