Cassazione Penale, Sentenza n. 24059/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva accolto l'appello del PM e aveva applicato a Ferraro la misura cautelare del divieto di dimora in Giugliano per il delitto previsto dall'art. 349 c.p., connesso ad abusi edilizi (art. 44 DPR 380/2001). La ricorrente deduceva: (1) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., sostenendo che l'opera abusiva era praticamente ultimata e che vi sarebbero state soltanto poche violazioni di sigilli (per cui la misura sarebbe sproporzionata e non idonea a impedire la reiterazione, anche perché la ricorrente potrebbe avvalersi di terzi); (2) illogicità della motivazione, rilevando la presunta cessazione dell'attività criminosaper dal maggio 2023 e quindi la carenza di esigenze preventive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la misura del divieto di dimora fosse stata adeguatamente motivata dal tribunale in relazione a un'opera abusiva non ultimata, al sequestro con nomina della ricorrente a custode e alla reiterazione delle violazioni dei sigilli (in realtà quattro). La Corte ha respinto l'argomento secondo cui la possibilità che terzi commettano il reato escluderebbe il pericolo di reiterazione, richiamando il concorso, anche morale, nel reato. Ha altresì osservato che la ricorrente non ha indicato una misura più mite e ugualmente idonea. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma, equitativamente determinata, di euro 3.000 (in conformità alla sentenza Corte Cost. n.186/2000).
Norme richiamate
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Richiamati dalla ricorrente come regole procedurali; la Corte non ha ritenuto violato il corretto perimetro applicativo delle misure cautelari né il procedimento di valutazione del tribunale del riesame.
La misura cautelare è stata comminata esclusivamente in relazione al delitto previsto da questa norma (illecito edilizio aggravato), e non rispetto alla contravvenzione ipotizzata che non legittima misure personali.
Norma richiamata per inquadrare gli abusi edilizi contestati; la Corte ha valutato la gravità dell'offesa alla corretta gestione del territorio come elemento a sostegno della misura.
Norma invocata per l'onere delle spese poste a carico della ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
art. 9 Cost.
Richiamato in senso valorizzativo della tutela dell'ambiente e della gestione del territorio quale bene costituzionalmente rilevante che legittima particolare rigore nell'applicazione di misure preventive.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione sull'eventuale mancata colpa della ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e ai criteri per la determinazione della sanzione equitativa in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La misura cautelare del divieto di dimora può essere ritenuta adeguata quando l'opera abusiva è ancora non ultimata, sussiste sequestro con nomina di custode e vi sono violazioni reiterate dei sigilli.
- La Cassazione controlla la logicità e coerenza della motivazione del giudice del riesame ma non entra nel merito valutativo dei fatti se la motivazione è razionale: argomenti meramente valutativi difficilmente ottengono accoglimento in sede di legittimità.
- L'eventuale possibilità che il reato possa essere commesso tramite terzi non esclude il pericolo di reiterazione a carico dell'indagato; la valutazione deve considerare anche il concorso e la capacità di condizionare o avvalersi di altri.
- Il ricorrente che contesti l'adeguatezza della misura deve indicare e motivare una misura cautelare alternativa, più mite e ugualmente idonea; l'assenza di tale alternativa indebolisce il ricorso.
- Le misure personali sono applicabili rispetto a delitti e non per contravvenzioni; occorre verificare espressamente a quale titolo penale la misura è comminata.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta generalmente condanna alle spese processuali e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende se non risulta che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- In casi di tutela dell'ambiente e del territorio (anche richiamando art. 9 Cost.) i giudici possono mostrare maggiore rigore nella valutazione delle esigenze cautelari.
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