Cassazione Penale, Sentenza n. 24399/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di Grosseto del 20/07/2022 con cui furono rigettate sette istanze presentate da Verdiani, consistente in: (1) domanda di rideterminazione della pena relativa al delitto di cessione di stupefacenti deciso dal Tribunale di Livorno il 10/07/2015; (2) domanda di riconoscimento della fungibilità tra pena e misura di sicurezza detentiva; (3) richiesta di rettifica del calcolo della pena residua per presunto errore nel computo dei giorni di liberazione anticipata; (4) istanza n.6 considerata dal giudice esecutivo incomprensibile.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Il primo motivo è ritenuto manifestamente infondato: non è possibile ottenere rideterminazione della pena in sede esecutiva alla luce della giurisprudenza costituzionale e il Tribunale di Livorno aveva legittimamente fissato la pena base in 8 anni entro la cornice sanzionatoria (minimo 6 anni, massimo 20 anni) vigente al momento del fatto, esercitando il potere discrezionale degli artt.132 e 133 c.p., non sindacabile in esecuzione. I restanti motivi sono inammissibili per genericità in quanto ripropongono le domande originarie senza affrontare le argomentazioni della decisione impugnata; in particolare la richiesta di fungibilità è rigettata in conformità al principio che la fungibilità tra pena e misura di sicurezza detentiva opera solo quando la misura sia stata applicata provvisoriamente per la stessa causa e abbia determinato una ininterrotta privazione della libertà riconducibile in parte alla custodia cautelare e in parte alla misura provvisoria, mentre non opera per una misura di sicurezza detentiva applicata definitivamente. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73, comma 1
Il Tribunale di Livorno ha determinato la pena base per il reato di cui all'art. 73 comma 1 Dpr 309/90 in anni otto, considerando la cornice sanzionatoria tra il minimo di sei anni e il massimo di venti
La pena è stata fissata dal giudice di merito entro la cornice sanzionatoria vigente al momento del fatto; la scelta discrezionale di discostarsi dal minimo edittale rientra nei poteri del giudice del merito e non è sindacabile in sede esecutiva
Codice Penale, artt. 132 e 133
Richiamati come fondamento del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena; tale discrezionalità sul quantum non è rivisitabile in sede esecutiva
Corte Costituzionale, pronuncia n. 40/2019
Richiamata in relazione al limite della rideterminazione della pena in sede esecutiva
Secondo il riferimento giurisprudenziale costituzionale non è consentita la rideterminazione della pena in fase esecutiva al di fuori dei casi specificamente ammessi
Codice di Procedura Penale, art. 657
La fungibilità fra pena e misura di sicurezza detentiva opera soltanto nel caso in cui quest'ultima sia stata provvisoriamente applicata per la stessa causa, determinando una ininterrotta privazione della libertà personale dell'imputato, riferibile in parte a custodia cautelare e in parte ad applicazione provvisoria di misura di sicurezza
La norma è interpretata nel senso che la compensazione tra pena e misura di sicurezza è ammessa solo quando la detenzione abbia natura continuativa e riconducibile alla medesima causa con applicazione provvisoria della misura; non opera per misure di sicurezza applicate definitivamente
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 5815 del 10/10/2017, rv. 272437
Richiamata come riferimento sul principio di fungibilità
Conferma il principio restrittivo della fungibilità tra pena e misura di sicurezza detentiva, valido solo nei casi di applicazione provvisoria e continuità della privazione della libertà
Codice di Procedura Penale, art. 616
Condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria per inammissibilità del ricorso
Prevede la possibilità di sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa o manifesta infondatezza; qui la Corte applica la sanzione nella misura di euro 3.000,00
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può rideterminare il quantum della pena fissato dal giudice del merito quando quest'ultimo abbia esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale entro la cornice edittale applicabile al momento del fatto
- La fungibilità tra pena e misura di sicurezza detentiva opera solo se la misura di sicurezza è stata applicata provvisoriamente per la stessa causa e ha determinato una privazione della libertà continuativa riconducibile in parte alla custodia cautelare e in parte alla misura provvisoria; non è applicabile se la misura di sicurezza è stata applicata definitivamente
- Motivi di impugnazione generici che si limitano a riproporre le richieste originarie senza affrontare le specifiche argomentazioni della decisione impugnata sono inammissibili per genericità
- Chi propone ricorso per cassazione deve articolare censure specifiche e confrontarsi con la motivazione della decisione di merito; la mera reiterazione di istanze o l'assenza di puntuali riferimenti argomentativi comporta il rigetto per inammissibilità
- La dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza o per colpa può comportare la condanna del ricorrente alle spese e all'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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