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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33114/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Nel giudizio presupposto di separazione personale tra coniugi, il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato aveva presentato istanza di liquidazione del compenso dopo il deposito del provvedimento di omologa che aveva chiuso il procedimento. Il Tribunale di Foggia aveva respinto l’opposizione avverso la revoca dell’ammissione e, in sostanza, aveva negato la liquidazione ritenendo che l’istanza fosse tardiva, perché il giudice, una volta definito il giudizio, avrebbe perso il potere di provvedere e la norma sull’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 imporrebbe una liquidazione contestuale alla definizione della causa. Con il ricorso per cassazione si è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che tale disposizione non prevede alcun termine decadenziale per il deposito dell’istanza di liquidazione, ma ha soltanto funzione acceleratoria e sollecitatoria.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato continuità con il proprio orientamento secondo cui l’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non introduce alcuna decadenza per il difensore che presenti l’istanza di liquidazione dopo la chiusura della fase processuale cui essa si riferisce, né impedisce al giudice di provvedere successivamente alla definizione del merito. La norma ha soltanto finalità acceleratoria, raccomandando la contestualità tra decreto di pagamento e provvedimento conclusivo del giudizio. Di conseguenza, l’ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di patrocinio a spese dello Stato, l’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non prevede un termine di decadenza per il deposito dell’istanza di liquidazione del compenso del difensore.
  • La presentazione dell’istanza di liquidazione dopo la definizione del giudizio non rende di per sé illegittima o abnorme la successiva pronuncia di liquidazione da parte del giudice.
  • La previsione della contestualità tra provvedimento di pagamento e provvedimento che chiude il giudizio ha natura meramente acceleratoria e organizzativa, non preclusiva del potere decisorio.
  • Nel caso di erroneo diniego della liquidazione fondato sulla supposta tardività dell’istanza, la decisione va cassata con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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