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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 612/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (spaccio di droghe pesanti), con tre censure principali: (1) mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice cautelare e vizi di motivazione per eccessivo richiamo testuale alla richiesta del pubblico ministero; (2) doglianza sulla inutilizzabilità di elementi acquisiti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari (mancanza di decreti di proroga) e sulla rilevanza di dichiarazioni di collaboratori rese successivamente al termine; (3) domanda di retrodatazione della misura per "contestazione a catena" e connessione qualificata con il procedimento cd. Reset (art. 297 c.p.p.), deducendo che la separazione dei procedimenti impedirebbe l'applicazione automatica della decorrenza della prima misura.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto i motivi o generici o infondati: (1) la somiglianza espositiva con la richiesta del P.M. non integra automaticamente violazione dell'obbligo di autonoma valutazione quando dal provvedimento emerga conoscenza e rielaborazione critica degli atti; (2) la censura sulla inutilizzabilità di fonti successive al termine delle indagini è generica perché il ricorrente non ha dimostrato che le dichiarazioni successive fossero decisive per il convincimento del Tribunale, mentre gran parte del compendio indiziario era precedente al termine e sostenuta da numerose altre emergenze; (3) la richiesta di retrodatazione per contestazione a catena è stata rigettata perché non ricorrevano i presupposti: nelle ipotesi di procedimenti distinti la retrodatazione opera solo se, prima del rinvio a giudizio del primo procedimento, dagli atti risultavano elementi idonei a giustificare la misura applicata successivamente; tale requisito non è stato dimostrato dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma che punisce lo spaccio di sostanze stupefacenti; il provvedimento cautelare è stato adottato per questo titolo di reato e ritenuta l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Richiamata con riferimento all'ambito dei reati di stupefacenti; discussa in relazione ai termini di indagine e alla loro scadenza.

  • Codice penale, art. 416-bis

    Aggravante e quadro associativo mafioso; la contestazione associativa è parte del contesto fattuale richiamato per la valutazione delle esigenze cautelari.

  • Codice di procedura penale, art. 292, comma 2, lett. c)

    Obbligo di motivazione autonoma del giudice delle misure cautelari; la Corte ha confermato che la mera sovrapposizione linguistica con la richiesta del P.M. non è sufficiente a escludere l'autonomia decisionale se dal provvedimento emerge un vaglio critico.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 9

    Norme sulle indagini e sull'istruttoria (richiamate nella censura); la Corte non ha ritenuto fondata l'eccezione collegata alla "brevità dei tempi" in assenza di specificazioni sul suo impatto.

  • Codice di procedura penale, art. 297, comma 3

    Regola sulla retrodatazione della decorrenza della misura in caso di "contestazione a catena"; la Corte ha ribadito la distinzione giurisprudenziale tra tre ipotesi (stesso procedimento / distinti procedimenti / nessuna connessione) e ha confermato che, quando le ordinanze sono in procedimenti diversi, la retrodatazione opera solo se, prima del rinvio a giudizio del primo procedimento, dagli atti risultavano elementi idonei a giustificare la misura successiva; l'onere di allegazione spetta al ricorrente.

Massime di principio

  • La mera riproposizione testuale o linguistica della richiesta del pubblico ministero nel provvedimento cautelare non comporta automaticamente violazione dell'obbligo di autonoma valutazione: conta il contenuto complessivo e se dal provvedimento emerge un vaglio critico e una rielaborazione degli atti.
  • Per contestare l'utilizzabilità di atti o dichiarazioni acquisite dopo la scadenza del termine per le indagini, la difesa deve specificare quali elementi sono affetti da nullità o inutilizzabilità e dimostrare la loro incidenza decisiva sul complesso indiziario che ha giustificato la misura cautelare.
  • La retrodatazione della decorrenza della misura per "contestazione a catena" non è automatica nei procedimenti separati: è necessario che, al momento del rinvio a giudizio del primo procedimento, dagli atti risultassero elementi idonei anche a giustificare la misura poi adottata; l'onere di allegazione di tali elementi grava sul difensore che la invoca.
  • La Corte di legittimità verifica la correttezza della motivazione e la logicità degli argomenti dei giudici di merito, ma non può sostituirsi a questi in una rivalutazione puntuale degli elementi di fatto: questioni fattuali e di valutazione probatoria restano in primo luogo di competenza del giudice del merito.
  • Indirizzi pratici per la difesa: documentare tempestivamente la rilevanza e la datazione precisa delle prove, richiedere formalmente i decreti di proroga quando utili, e motivare in modo circostanziato l'eventuale incidenza di dichiarazioni sopravvenute sul quadro indiziario complessivo; in caso di contestazione a catena, indicare chiaramente gli elementi desumibili dagli atti del primo procedimento che giustificherebbero la retrodatazione.

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