Cassazione Civile, Ordinanza n. 00711/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2003, nel quale erano inserite clausole di indicizzazione dei canoni a tassi di riferimento (Euribor 3M e poi Libor 3M) e una clausola di "rischio cambio" euro/franco svizzero introdotta con accordo di conversione del 2008. L'utilizzatore ha agito per ottenere la declaratoria di nullità parziale delle clausole di indicizzazione e di rischio cambio e la restituzione delle somme pagate in eccedenza. Il tribunale ha accolto la domanda; la corte d'appello ha confermato la nullità della clausola di indicizzazione per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c., ha ritenuto nulla per derivazione anche la clausola rischio cambio e, inoltre, ha qualificato quest'ultima come immeritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., rilevando un profilo aleatorio e speculativo e una allocazione squilibrata del rischio a favore della banca. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) omesso esame dell'exceptio doli generalis e nullità della motivazione; 2) apparente motivazione e falsa applicazione delle regole sulla determinabilità del tasso, deducendo che la clausola rischio tasso fosse determinabile e che la sentenza avesse richiamato in modo acritico la decisione di primo grado; 3) erronea estensione della nullità alla clausola rischio cambio, sostenendo che essa fosse autonoma e che l'indicizzazione fosse comunque determinabile; 4) violazione delle regole di interpretazione e dell'art. 1322 c.c. per avere ritenuto immeritevole la clausola rischio cambio; 5-7) ulteriori censure, rimaste assorbite dalla decisione. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.; ha rigettato il secondo e il terzo motivo, affermando che la motivazione della corte territoriale non era apparente e che il richiamo ai principi sulla determinabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. era corretto, poiché il contratto non consentiva di desumere il tasso senza margini di incertezza o discrezionalità; ha invece accolto il quarto motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 5657/2023, secondo cui il giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti e non alla mera convenienza, aleatorietà o chiarezza della pattuizione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulla immeritevolezza della clausola rischio cambio e ha rinviato alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione per un nuovo esame conforme al principio di diritto indicato; sono stati assorbiti gli ulteriori motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha rigettato il secondo e il terzo motivo, ha accolto il quarto motivo e ha dichiarato assorbiti il quinto, il sesto e il settimo. Ne è derivata la cassazione con rinvio della sentenza d'appello limitatamente al capo che aveva dichiarato nulla per immeritevolezza la clausola di rischio cambio. La Corte di rinvio dovrà riesaminare la clausola ex art. 1322, comma 2, c.c. applicando il criterio dello scopo concreto perseguito dalle parti e non fondandosi sulla sola aleatorietà o sullo squilibrio economico della pattuizione. Restano ferme, per quanto emerge dal dispositivo e dalla motivazione, le statuizioni non investite dall'accoglimento, mentre la declaratoria di nullità per indeterminabilità dell'oggetto della clausola di indicizzazione non risulta cassata in questa sede. Le spese del giudizio di legittimità non sono ricavabili dal testo fornito.
Norme richiamate
requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto
Il tasso di interesse deve essere desumibile dal contratto senza margini di incertezza o discrezionalità in capo al creditore, anche quando sia determinato per relationem a dati esterni obiettivamente individuabili.
Il giudizio di immeritevolezza deve riguardare lo scopo concreto perseguito dalle parti e non la mera convenienza, chiarezza o aleatorietà della clausola; non è sufficiente qualificare il patto come economicamente squilibrato per negarne la tutela.
La nullità di una clausola può propagarsi ad altra solo quando vi sia un vincolo funzionale o di inscindibilità tale da rendere l'una dipendente dall'altra.
Il sindacato di legittimità sull'interpretazione del contratto riguarda l'eventuale violazione dei canoni ermeneutici o l'errore logico, non la mera contrapposizione tra letture alternative.
Richiamato dalla ricorrente come canone interpretativo del testo contrattuale, ma la Corte ha ritenuto decisiva la questione della determinabilità dell'oggetto più che l'interpretazione delle clausole.
Invocato dalla ricorrente tra le regole ermeneutiche, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini della soluzione della controversia.
Richiamato dalla ricorrente in tema di conservazione del contratto; la Corte ha comunque ritenuto corretta la valutazione sulla determinabilità e, per altro verso, ha accolto il motivo sulla meritevolezza della clausola rischio cambio.
Invocato dalla ricorrente con riferimento all'interpretazione di espressioni polisenso, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
La censura di omesso esame di un'eccezione processuale è stata ricondotta alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
La motivazione è nulla solo se mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta un preteso difetto di sufficienza motivazionale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente atti e documenti su cui il motivo si fonda, con il relativo contenuto rilevante e la loro collocazione nel fascicolo; in difetto il motivo è inammissibile.
Le censure sono state ricondotte ai numeri 3, 4 e 5 a seconda che denunciassero violazione di legge, nullità della sentenza o omesso esame di un fatto/tema decisivo.
Gli interessi legali sono stati riconosciuti nella misura prevista dalla norma dalla domanda al saldo, come statuizione della corte d'appello non censurata in modo decisivo nella decisione finale.
L'obbligo di indicare il tasso può essere assolto anche mediante criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili, purché non rimessi alla determinazione unilaterale della banca.
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117
Richiamato per affermare che, nei contratti bancari e di leasing, il tasso può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi e con necessaria trasparenza per il cliente.
Le Sezioni Unite richiamate escludono che la clausola di rischio cambio in un leasing come quello esaminato costituisca uno strumento finanziario derivato implicito soggetto alla disciplina del TUF.
Massime di principio
- Ai fini della validità della clausola di determinazione del tasso, è sufficiente che il tasso sia desumibile dal contratto o da dati esterni oggettivamente individuabili, senza margini di discrezionalità per il predisponente; non rileva la mera complessità del calcolo.
- La nullità di una clausola può estendersi ad altra clausola solo se tra le due esiste un vincolo funzionale tale che la seconda dipenda logicamente e strutturalmente dalla prima.
- Il giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. deve essere condotto in concreto, avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti, e non può fondarsi sulla sola aleatorietà, sulla convenienza economica o su un generico squilibrio delle prestazioni.
- L'alea contrattuale, anche significativa, non è di per sé indice di immeritevolezza; le parti possono allocare i rischi del rapporto nell'ambito dell'autonomia negoziale, salvo che il risultato perseguito contrasti con principi di solidarietà, parità e non prevaricazione.
- In cassazione, la censura di motivazione apparente richiede un'anomalia costituzionalmente rilevante della sentenza; non è sufficiente dedurre che il giudice abbia richiamato la motivazione di primo grado o che non abbia dato conto di ogni argomento difensivo in modo analiticamente autonomo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non specifica adeguatamente gli atti e i documenti rilevanti e la loro esatta collocazione processuale.
- Il sindacato di legittimità sull'interpretazione del contratto non consente di sostituire una diversa lettura alla valutazione del giudice di merito, salvo violazione dei canoni ermeneutici o errore logico manifesto.
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