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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33394/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Deduceva: 1) vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva contestata (sostiene che la recidiva, che era parte del 'patto', non avrebbe dovuto essere valorizzata); 2) errata applicazione degli artt. 240bis c.p. e 85 DPR 309/90 in relazione alla confisca del denaro sequestrato, chiedendo l'annullamento della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che, dopo le modifiche legislative entrate in vigore il 3/8/2017, il ricorso in cassazione avverso sentenze di patteggiamento è ammesso solo per specifici motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, alla difformità tra richiesta e sentenza, alla errata qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena; una contestazione di merito sulla recidiva equivale a un inammissibile recesso dall'accordo. Sul secondo motivo la questione, pur astrattamente ammissibile, è stata ritenuta manifestamente infondata: la confisca è stata correttamente disposta come confisca del profitto ai sensi dell'art. 240 c.p., dato che al ricorrente erano contestati molteplici episodi di cessione di stupefacenti e la somma risultava sproporzionata rispetto a redditi leciti (ricorrente privo di lavoro). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ricorda che le impugnazioni avverso sentenze di patteggiamento sono oggetto di un regime restrittivo introdotto dalla legislazione successiva.

  • art. 1, co. 51, L. 23.6.2017 n. 103

    Modifica la possibilità di ricorso in cassazione contro le sentenze di patteggiamento a decorrere dal 3/8/2017: è consentito solo per motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica e l'illegalità della pena/ misura di sicurezza.

  • art. 240 c.p.

    Prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato (lucro). La Corte lo interpreta come norma idonea a giustificare la confisca del denaro proveniente da attività di cessione di stupefacenti.

  • art. 240‑bis c.p.

    Norma evocata dal ricorrente in relazione alla confisca; tuttavia la Corte fonda la legittimità della confisca sul generale art. 240 c.p. e non ritiene il censurato vizio fondato.

  • art. 85 DPR 309/90

    Normativa in materia di stupefacenti richiamata dal ricorrente rispetto alla confisca; la Corte ritiene che l'applicazione della confisca fosse corretta nei termini indicati dal giudice di merito.

  • art. 448, co. 2‑bis c.p.p.

    Limiti di impugnabilità in cassazione delle sentenze di patteggiamento che abbiano applicato misure di sicurezza: la disciplina speciale vale quando la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione etc.); la Corte richiama la disciplina generale per orientare l'esame delle doglianze non ricomprese nel perimetro speciale del patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria; applicata dalla Corte per comminare la somma a carico del ricorrente.

  • Sez. 1, n. 12453/2009 (Alfieri)

    Giurisprudenza che chiarisce il significato restrittivo di 'pena illegale' ai fini del controllo in cassazione: illegale solo se il risultato finale delle operazioni intermedie esce dallo schema legale.

  • Sez. 6, n. 25273/2018 (Zidane)

    Precedente che afferma l'inammissibilità del ricorso in cassazione che, sotto forma di illegittimità della pena, contesti in sostanza il riconoscimento della recidiva nel patteggiamento.

  • Sez. 1, n. 10067/2014 (Taga)

    Principio secondo cui la sentenza di patteggiamento non richiede una motivazione specifica sull'esclusione dell'operatività della recidiva, posto che la ratifica implica il controllo sulla congruità della pena.

  • Sez. Un. n. 21368/26.09.2019 (Savin Gianina Alina)

    Chiarisce i limiti di impugnazione delle misure di sicurezza nell'ambito del patteggiamento e le condizioni in cui tali profili sono ricorribili.

  • Sez. Un. 3/7/1996 (Chabrui)

    Definizione giurisprudenziale del profitto del reato come vantaggio economico diretto o indiretto derivante dalla commissione del reato, a fondamento della confisca.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata in relazione alla disciplina dell'art. 616 c.p.p. e alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Dopo le modifiche normative del 2017, i ricorsi in cassazione contro sentenze di patteggiamento sono ammessi solo per motivi ristretti: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegittimità della pena/misura di sicurezza.
  • Le contestazioni di merito sulla valutazione fattuale (es. la sussistenza o l'operatività della recidiva inserita nel patto) sono, di regola, inammissibili in cassazione perché equivalgono a un inammissibile recesso dall'accordo tra le parti.
  • La confisca del denaro è legittima se il giudice dimostra, con motivazione logica e coerente, che la somma costituisce il profitto o il provento dell'attività delittuosa (specialmente nel caso di plurimi episodi di cessione di stupefacenti e in presenza di assenza di redditi leciti).
  • Se si vuole impugnare una misura di sicurezza o la confisca risultante da un patteggiamento, è essenziale individuare una violazione normativa diretta o un vizio di motivazione concreto e non meramente contestare la valutazione dei fatti.
  • Quando si propone ricorso che si discosti dall'ambito degli oneri formali o delle questioni giuridiche ammesse, si rischia l'inammissibilità e l'automatica condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • In situazioni analoghe, chi intende impugnare la confisca deve produrre elementi concreti che dimostrino l'originaria lecita provenienza del denaro o l'assenza di collegamento con l'attività illecita; altrimenti la motivazione del giudice di merito sarà normalmente confermata.
  • Se la questione riguarda esclusivamente la correttezza formale dell'accordo e l'espressione della volontà dell'imputato (per esempio assenza del consenso libero e consapevole), tale vizio rientra tra i motivi ammissibili e va documentato in modo preciso.

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