Parere n. 1509/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Veronica Spiri, contro il Ministero dell'università e della ricerca, per l'annullamento della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 2025/2026, del D.M. M.U.R. n. 1115 del 22 dicembre 2025, del D.M. M.U.R. n. 418 del 30 maggio 2025 e degli altri atti indicati in epigrafe al ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria unica nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, del D.M. MUR n. 1115 del 22 dicembre 2025, del D.M. MUR n. 418 del 30 maggio 2025 e degli atti presupposti
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, non collocata in posizione utile nella graduatoria nazionale e priva di sufficienze in tutte le tre prove del semestre-filtro, ha impugnato la graduatoria e gli atti disciplinanti la procedura, chiedendo anche l'ammissione cautelare, con riserva e in sovrannumero, al corso di laurea. Ha dedotto: la violazione della legge delega n. 26/2025, del d.lgs. n. 71/2025 e del principio di autovincolo per la modifica, mediante il D.M. n. 1115/2025, dei requisiti di accesso alla graduatoria dopo lo svolgimento delle prove; la violazione dell'anonimato delle prove; la violazione della trasparenza per l'assenza di verbalizzazione analitica della correzione e per la mancata pubblicazione della matrice delle risposte; l'illegittimità della struttura del semestre-filtro prevista dal D.M. n. 418/2025; la difformità dell'offerta didattica tra i diversi Atenei; l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, nella parte relativa alle Università non statali e ai corsi in lingua inglese. Il MUR ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971 e per difetto di interesse, nonché l'infondatezza delle censure e dell'istanza cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'istanza cautelare, ritenendo insussistente sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che l'eventuale annullamento del D.M. n. 1115/2025 farebbe rivivere il regime originario del D.M. n. 418/2025, che richiedeva la sufficienza in tutte e tre le materie; poiché la ricorrente non ha conseguito alcuna sufficienza, dall'annullamento non deriverebbe alcuna utilità concreta, ma un peggioramento della sua posizione. Anche le censure sull'anonimato e sulla trasparenza non sono apparse, allo stato, adeguatamente fondate, non essendo supportate da elementi concreti tratti dai verbali dell'Università di Messina. Quanto al periculum, il pregiudizio per la perdita dell'anno accademico risultava ormai in gran parte verificato, poiché le lezioni del secondo semestre erano iniziate nel marzo 2026 e restava soltanto un periodo limitato di attività didattica, sicché l'ammissione cautelare non avrebbe consentito un recupero utile. Il Collegio ha tuttavia ritenuto l'affare non maturo per il parere di merito, disponendo un'integrazione istruttoria e del contraddittorio. Ha ordinato al MUR di acquisire, entro sessanta giorni, le relazioni degli Atenei mancanti, in particolare dell'Università di Messina, i verbali d'aula e di correzione dei due appelli sostenuti dalla ricorrente e ogni altro documento utile. Ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami. L'espressione del parere sul merito è stata sospesa e rinviata a successiva adunanza.
Osservazioni
Istanza cautelare - fumus boni iuris
L'istanza cautelare è stata ritenuta infondata. L'eventuale annullamento del D.M. n. 1115/2025 determinerebbe la reviviscenza del regime originario del D.M. n. 418/2025, che subordinava l'accesso alla graduatoria al conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie. Poiché la ricorrente non ha conseguito alcuna sufficienza, non potrebbe ricavare dall'annullamento alcuna utilità concreta.
Istanza cautelare - periculum in mora
Il pregiudizio prospettato, consistente nella perdita dell'anno accademico per la mancata frequenza del secondo semestre, risultava ormai in gran parte verificato. Le lezioni erano iniziate nel marzo 2026 e restava un periodo non superiore a circa un mese e mezzo, insufficiente per recuperare utilmente le attività didattiche già non frequentate.
Istruttoria integrativa - relazioni degli Atenei
Il MUR dovrà trasmettere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, le controdeduzioni degli Atenei resistenti che non abbiano ancora provveduto, con particolare riguardo all'Università degli studi di Messina.
Istruttoria integrativa - verbali dell'Università di Messina
Dovranno essere acquisiti i verbali d'aula e di correzione relativi a entrambi gli appelli del 20 novembre e del 10 dicembre 2025 sostenuti dalla ricorrente presso l'Università degli studi di Messina.
Integrazione del contraddittorio
Il ricorso è stato notificato a una sola controinteressata, mentre la graduatoria impugnata comprende migliaia di candidati utilmente collocati. Il MUR dovrà ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.
Notificazione per pubblici proclami
Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà oggettiva della notificazione individuale, è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami secondo le forme dell'art. 150 c.p.c. La ricorrente dovrà provvedervi entro sessanta giorni e depositare presso il Ministero la prova dell'adempimento nei successivi trenta giorni.
Sospensione del parere di merito
L'espressione del parere sul merito è stata sospesa fino all'espletamento degli incombenti istruttori e all'integrazione del contraddittorio.
Norme richiamate
depositato ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del d.P.R. 1199 del 1971
La disposizione è stata richiamata dal MUR per contestare il deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato; la questione è rimasta impregiudicata in attesa del prosieguo.
nuovi chiarimenti o documenti quando riconosca che l'istruttoria è incompleta
Attribuisce al Consiglio di Stato il potere di disporre chiarimenti, documenti e integrazioni istruttorie e di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non intimati.
art. 9, comma 5, d.P.R. 1199/1971
quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati
Consente al Ministero di ordinare l'integrazione del procedimento, individuando i soggetti destinatari della notificazione, le modalità e i termini.
forme e modi previsti dall'articolo 150 del codice di procedura civile
È stato individuato quale disciplina applicabile alla notificazione per pubblici proclami nei confronti dell'elevato numero di controinteressati.
Legge delega richiamata quale fonte della riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia; la sua violazione è stata dedotta ma non esaminata definitivamente.
Decreto legislativo attuativo della riforma, richiamato quale parametro di legittimità dei decreti ministeriali impugnati e quale oggetto della censura di illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3; l'esame è stato rinviato.
D.M. MUR n. 418 del 30 maggio 2025
Disciplina originaria del semestre-filtro e dell'accesso alla graduatoria, subordinato al conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie.
D.M. MUR n. 1115 del 22 dicembre 2025
Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria, consentendo l'inserimento di candidati con una o due sufficienze e articolando la graduatoria in nove sezioni con punteggi premiali differenziati; la sua legittimità non è stata ancora definitivamente valutata.
Richiamato dalla ricorrente per chiedere la notificazione ai controinteressati mediante pubblici proclami.
art. 7 D.M. MUR n. 418/2025
Prevedeva, secondo il parere, che l'accesso alla graduatoria fosse subordinato al conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie.
art. 16 dell'Allegato 2 al D.M. MUR n. 418/2025
È stato indicato dalla ricorrente quale parametro della procedura di anonimato delle prove; la relativa censura richiede l'esame dei verbali dell'Università di Messina.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. 71/2025
La ricorrente ne ha dedotto l'illegittimità costituzionale nella parte in cui esclude dall'applicazione della riforma le Università non statali e i corsi in lingua inglese; la questione non è stata definita.
Cons. Stato, Sez. IV, n. 9415 del 2022
la parte che impugna un provvedimento amministrativo deve dimostrare di poter conseguire un'utilità concreta dall'eventuale annullamento
È stato richiamato il principio secondo cui l'interesse a ricorrere deve consistere in un'utilità concreta e non meramente teorica o ipotetica.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere richiede la dimostrazione di un'utilità concreta derivante dall'eventuale annullamento dell'atto; non sussiste quando l'annullamento determini la reviviscenza di una disciplina più sfavorevole e non consenta al ricorrente di conseguire il bene della vita perseguito.
- Nel ricorso straordinario, quando l'istruttoria risulti incompleta, il Consiglio di Stato può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti, documenti e relazioni, individuando gli atti indispensabili per l'esame delle singole censure.
- Le censure relative alle modalità di svolgimento e correzione di prove selettive devono essere verificate, per quanto riguarda la posizione concreta del ricorrente, sulla base dei verbali e della documentazione dell'Ateneo o della sede presso cui le prove sono state effettivamente sostenute; documenti riferiti a sedi diverse non sono sufficienti a colmare la carenza istruttoria.
- Quando il ricorso straordinario è notificato soltanto ad alcuni dei controinteressati e l'eventuale accoglimento può incidere sulla posizione di tutti i soggetti collocati in una graduatoria, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'intera categoria dei controinteressati.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata nel procedimento relativo a una graduatoria quando il numero dei controinteressati sia molto elevato e la notificazione individuale risulti oggettivamente difficoltosa, in particolare se le censure possono produrre effetti caducatori sull'intera procedura.
- La tutela cautelare può essere negata per sopravvenuta inutilità pratica della misura quando, per il tempo trascorso, l'ammissione con riserva non consenta al ricorrente di recuperare utilmente la parte prevalente delle attività didattiche o procedimentali già svolte.
Ricorso straordinario sull'accesso a Medicina e Chirurgia
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da una studentessa contro il Ministero dell'università e della ricerca per l'annullamento della graduatoria unica nazionale di accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, del D.M. MUR n. 1115 del 22 dicembre 2025, del D.M. MUR n. 418 del 30 maggio 2025 e degli atti presupposti. La ricorrente ha chiesto anche l'ammissione cautelare, con riserva e in sovrannumero, al secondo semestre del corso.
Riforma del semestre-filtro e posizione della ricorrente
La riforma introdotta dalla legge delega 14 marzo 2025, n. 26 e dal d.lgs. 15 maggio 2025, n. 71 ha previsto la libera iscrizione al primo semestre, l'insegnamento comune di chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia, tre prove d'esame e l'accesso al secondo semestre subordinato al conseguimento dei crediti richiesti e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale.
La ricorrente si è iscritta al semestre-filtro presso l'Università degli studi di Messina e ha sostenuto entrambi gli appelli del 20 novembre e del 10 dicembre 2025, senza conseguire la sufficienza in nessuna delle tre materie.
Il D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025, adottato dopo lo svolgimento delle prove, ha modificato i criteri di formazione della graduatoria. A fronte di circa 55.000 candidati, soltanto 7.188 avevano inizialmente conseguito i requisiti per l'inserimento, mentre i posti disponibili erano 20.864. Il decreto ha quindi consentito l'inserimento anche di candidati con una o due sufficienze e ha articolato la graduatoria in nove sezioni con punteggi premiali differenziati. La ricorrente, non avendo conseguito alcuna sufficienza, non è stata inserita.
Motivi dedotti
La ricorrente ha contestato il D.M. n. 1115/2025 per violazione della legge delega, del d.lgs. n. 71/2025 e del principio di autovincolo, sostenendo che i requisiti di accesso alla graduatoria sarebbero stati modificati a selezione conclusa, con lesione del proprio affidamento.
Ha inoltre dedotto:
- la violazione dell'anonimato delle prove, in relazione alle modalità di consegna delle schede, alla disponibilità del codice di associazione e alla correzione affidata a commissioni locali da remoto;
- la violazione della trasparenza, per l'assenza di una verbalizzazione analitica della correzione e per la mancata pubblicazione della matrice ministeriale delle risposte corrette;
- l'illegittimità del D.M. n. 418/2025 per l'organizzazione del semestre-filtro, ritenuta irragionevole per la durata effettiva, la concentrazione delle prove e la separazione tra insegnamento universitario e verifica centralizzata;
- la difformità dell'attività didattica tra gli Atenei, in assenza di linee guida vincolanti e strumenti di coordinamento;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per l'esclusione delle Università non statali e dei corsi in lingua inglese dalla riforma, in riferimento agli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost.
Eccezioni del Ministero
Il MUR ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, sostenendo che il deposito diretto presso il Consiglio di Stato sarebbe avvenuto senza il previo esperimento dell'interpello e in assenza dei relativi presupposti.
Il Ministero ha inoltre contestato l'interesse della ricorrente, poiché l'annullamento del D.M. n. 1115/2025 avrebbe fatto rivivere il regime del D.M. n. 418/2025, che richiedeva tre sufficienze, mentre la ricorrente non ne aveva conseguita alcuna. Nel merito, ha difeso la legittimità del decreto e ha negato l'applicabilità del principio di autovincolo, ritenendo che la procedura riguardasse l'iscrizione al primo semestre universitario e non un pubblico concorso.
Rigetto dell'istanza cautelare
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'istanza cautelare.
Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto decisivo il difetto di interesse con riguardo alla censura principale. L'eventuale annullamento del D.M. n. 1115/2025 avrebbe determinato la reviviscenza dell'art. 7 del D.M. n. 418/2025, secondo cui l'accesso alla graduatoria presupponeva la sufficienza in tutte e tre le materie. Poiché la ricorrente non aveva superato nessuna prova, l'annullamento non le avrebbe procurato alcun vantaggio, ma avrebbe anzi peggiorato la sua posizione. È stato richiamato il principio, espresso da Cons. Stato, Sez. IV, n. 9415 del 2022, secondo cui l'interesse all'impugnazione deve consistere in un'utilità concreta e non meramente teorica o ipotetica.
Anche le censure relative all'anonimato e alla trasparenza non sono apparse, nella fase cautelare, sufficientemente fondate, poiché non erano ancorate a elementi concreti tratti dai verbali dell'Università di Messina, sede presso la quale la ricorrente aveva sostenuto le prove.
Quanto al periculum in mora, il pregiudizio collegato alla perdita dell'anno accademico risultava ormai in gran parte verificato. Le lezioni del secondo semestre erano iniziate nel marzo 2026 e, alla data dell'adunanza, il semestre aveva già svolto circa quattro mesi e mezzo di attività, residuando non più di un mese e mezzo. L'ammissione con riserva non avrebbe quindi consentito il recupero utile delle attività didattiche già non frequentate.
Necessità di integrazione istruttoria
Il Collegio ha ritenuto l'affare non ancora maturo per il parere di merito. Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 1199/1971, il Consiglio di Stato può richiedere nuovi chiarimenti o documenti quando l'istruttoria sia incompleta.
Il MUR aveva riferito di aver ricevuto le relazioni soltanto di sette Atenei, a fronte delle cinquantuno Università intimate. Non erano inoltre stati acquisiti i verbali d'aula e di correzione dell'Università di Messina. Tali documenti sono stati ritenuti indispensabili per esaminare le censure sull'anonimato e sulla trasparenza, non potendo essere sostituiti da verbali relativi ad altri Atenei, come quello di Palermo.
Il Ministero dovrà trasmettere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere:
- le controdeduzioni degli Atenei resistenti che non abbiano ancora provveduto, in particolare dell'Università degli studi di Messina;
- i verbali d'aula e di correzione relativi ai due appelli del 20 novembre e del 10 dicembre 2025 presso l'Università di Messina;
- ogni altro atto o documento utile alla compiuta istruttoria.
Integrazione del contraddittorio e pubblici proclami
Il ricorso era stato notificato a una sola controinteressata, mentre la graduatoria comprendeva migliaia di candidati utilmente collocati. Poiché alcune censure, se fondate, avrebbero potuto travolgere l'intera procedura selettiva, il Collegio ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.
In applicazione degli artt. 13 e 9, comma 5, del d.P.R. n. 1199/1971, il MUR dovrà ordinare alla ricorrente di effettuare l'integrazione. Considerato l'elevato numero dei destinatari e la difficoltà oggettiva della notificazione individuale, è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami secondo le forme dell'art. 150 c.p.c.
La notificazione dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere interlocutorio, con un termine non inferiore a sessanta giorni per la costituzione dei controinteressati. La ricorrente dovrà depositare presso il Ministero la prova dell'adempimento nei successivi trenta giorni. Il MUR dovrà poi trasmettere alla Sezione la documentazione relativa all'integrazione, informando il Consiglio di Stato anche dell'eventuale mancato o irregolare adempimento.
Conclusioni
Il parere ha rigettato l'istanza cautelare, ma non ha definito il ricorso nel merito. L'espressione del parere è stata sospesa fino all'acquisizione della documentazione richiesta e al perfezionamento dell'integrazione del contraddittorio. Ogni determinazione definitiva sulle questioni di rito e di merito è rimasta impregiudicata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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