Sentenza del 02/03/2020 n. 5641 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Liquidaizone automatizzata delle dichiarazioni (mod. 770 e Unico 2007, anno 2006) e iscrizione a ruolo; la società contesta la cartella sostenendo di aver ottenuto la rateizzazione garantita da fideiussione rilasciata dal Consorzio C., per cui la cartella sarebbe illegittima. L'Amministrazione sostiene che le polizze fideiussorie depositate coprivano solo la sanzione ridotta e non la sanzione piena, per cui la rateizzazione non è perfezionata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato che la rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia quale elemento costitutivo della procedura e che le polizze depositate erano inidonee perché non estese alla sanzione piena, con conseguente legittimità della cartella. Ha escluso l'applicabilità della norma più favorevole (art. 13‑decies d.l. 201/2011) perché il diritto alla rateizzazione non era stato acquisito, e ha ritenuto non sussistente violazione degli artt. 6 e 10 della legge n. 212/2000 idonea ad annullare la cartella. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite (euro 13.300,00).
Norme richiamate
d.lgs. 18/12/1997 n. 462, art. 3‑bis, comma 1
Le fideiussioni richieste per la rateizzazione devono estendersi anche alle somme dovute a titolo di sanzione piena; se la polizza copre solo la sanzione ridotta la garanzia è inidonea e la rateizzazione non si perfeziona.
d.l. 06/12/2011 n. 201, conv. l. 22/12/2011 n. 214, artt. 13‑decies e 13‑undecies
La novella è più favorevole ma non si applica retroattivamente quando il presupposto della rateizzazione (la prestazione della garanzia) non si è realizzato e, dunque, non è stato acquisito un diritto alla rateizzazione.
legge 27/07/2000 n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 6 e 10
L'obbligo informativo dell'art. 6 non opera quando l'atto è una cartella di pagamento per la riscossione (non un atto di irrogazione di sanzioni né un'incertezza sulla dichiarazione), e l'art. 10 (affidamento sulle indicazioni degli Uffici) non incide sulla debenza dell'imposta, al più può influire sulle sanzioni.
d.lgs. 31/12/1992 n. 546, art. 14
Non è necessario il litisconsorzio con il concessionario della riscossione quando il contribuente impugna la cartella per vizi di notificazione o invalidità degli atti impositivi; il ricorso può essere proposto indifferentemente contro Ente impositore o concessionario.
d.P.R. n. 600/1973 art. 36‑bis e d.P.R. n. 633/1972 art. 54‑bis (giurisprudenza richiamata)
L'omessa comunicazione dell'esito dei controlli automatici non determina automaticamente la nullità della cartella salvo che dal controllo emerga l'esistenza di errori; la mera mancata informazione non perfeziona l'affidamento che annulli la cartella.
Massime di principio
- La rateizzazione concessa dall'Amministrazione è perfezionata solo se è stata prestata e accettata un'idonea garanzia quando la legge o l'accordo lo richiedono: la fideiussione è elemento costitutivo, non mera modalità esecutiva.
- Se la fideiussione non copre le somme richieste dalla norma (es. non include la sanzione piena), la rateizzazione è inefficace e la cartella può essere legittimamente emessa.
- Una norma successiva più favorevole non si applica se il contribuente non ha acquisito prima dell'entrata in vigore un diritto concreto (es. rateizzazione perfezionata); l'applicazione retroattiva è esclusa quando manca il presupposto costitutivo.
- Le violazioni degli obblighi informativi/statuto del contribuente (art. 6 e 10) non annullano automaticamente una cartella di pagamento se l'atto è volto alla riscossione e non sussiste incertezza rilevante sulla dichiarazione; l'affidamento non incide sulla presenza dell'obbligo tributario ma può rilevare sulle sanzioni in casi specifici.
- In caso di impugnazione di cartelle è possibile agire indifferentemente contro l'Agenzia o il concessionario della riscossione; la mancata notifica al concessionario non determina automaticamente nullità del procedimento salvo che si dimostri l'effettivo pregiudizio processuale.
- In giudizio il contribuente deve provare che la condizione per la rateizzazione (accettazione della garanzia da parte dell'Amministrazione) si è realizzata; la semplice presentazione di una polizza non è sufficiente se l'Ufficio la ritiene inidonea.
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