Cassazione Civile, Ordinanza n. 17306/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra una ex lettrice di lingua straniera e un'università. In primo grado era stato riconosciuto il diritto della lavoratrice a svolgere, dal febbraio 1999 al dicembre 2007, 250 ore annue con retribuzione parametrata a quella del ricercatore confermato a tempo definito, con maggiorazioni per classi e scatti, oltre al risarcimento del danno per la differenza tra trattamento dovuto e percepito. In appello, però, l'università aveva ottenuto la riforma della decisione: la Corte territoriale aveva escluso l'applicabilità dell'art. 26 della legge n. 240 del 2010 al rapporto della ricorrente, ritenendo che il rapporto fosse rimasto ancorato ai contratti originari di lettrice e non fosse assimilabile a quello dei collaboratori esperti linguistici (C.E.L.), con conseguente irrilevanza della clausola del CCNL che prevedeva il monte ore minimo di 250 ore. La ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione dell'art. 26, comma 3, l. n. 240/2010, sostenendo che il giudizio d'appello doveva essere dichiarato estinto; 2) nullità per mancata sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. per pendenza di altro giudizio; 3) omessa pronuncia sulla domanda di quantificazione del danno dal 1996 al 2000; 4) e 5) omesso esame di fatti decisivi, insistendo sul diritto a un orario minimo annuo di 250 ore e sul trattamento economico del ricercatore confermato; 6) violazione dell'art. 28 d.P.R. n. 382/1980 per negata applicabilità della disciplina del comparto università. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i primi tre motivi, ha accolto il quarto e il quinto nei limiti in cui contestavano la mancata applicazione della disciplina legale e contrattuale sopravvenuta al rapporto, e ha dichiarato assorbito il sesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha ritenuto non esaminabile il secondo per rinuncia implicita, ha dichiarato inammissibile il terzo per difetto di specificità, ha accolto congiuntamente il quarto e il quinto motivo nei limiti della censura alla mancata applicazione della disciplina del rapporto di collaborazione linguistica e del CCNL 21.5.1996, e ha assorbito il sesto motivo. Ha quindi cassato la sentenza d'appello con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi ai principi enunciati: al rapporto va applicata la disciplina dell'art. 1 d.l. n. 2/2004, come interpretato dall'art. 26 l. n. 240/2010, e il CCNL comparto Università per i C.E.L., anche se il contratto ex art. 4 d.l. n. 120/1995 non sia stato sottoscritto, poiché la sentenza di conversione del rapporto è equiparata a tale sottoscrizione ai fini dell'applicazione della disciplina; la lavoratrice ha diritto al monte ore minimo contrattuale e, se la prestazione è rifiutata, il datore risponde del danno salvo prova dell'assenza di colpa o dell'impossibilità non imputabile. La regolazione delle spese è stata demandata al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 26, comma 3, L. n. 240/2010
"Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"
L'estinzione dei giudizi opera solo quando la domanda giudiziale coincida integralmente con la pretesa sostanziale definita dalla norma di interpretazione autentica; non opera se restano controverse questioni ulteriori, come monte ore e parametro retributivo.
art. 1, comma 1, d.l. n. 2/2004 conv. in L. n. 63/2004
La disposizione, letta alla luce dell'interpretazione autentica, riconosce agli ex lettori il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, proporzionato all'impegno orario effettivo e con conservazione di eventuali trattamenti più favorevoli.
art. 4 d.l. n. 120/1995 conv. in L. n. 236/1995
La stipula del nuovo rapporto come C.E.L. è il momento di passaggio al nuovo regime; nella specie, in mancanza di contratto sottoscritto, la sentenza di conversione del rapporto è equiparata a tale instaurazione ai fini dell'applicazione della disciplina.
art. 51 CCNL 21.5.1996 Comparto Università
Il trattamento fondamentale è collegato a 500 ore annue, con possibilità di un monte ore superiore o inferiore ma non inferiore a 250 ore; la disciplina va applicata nel suo complesso, perché retribuzione e orario sono strettamente correlati.
La sospensione necessaria richiede un vero rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica e non un mero collegamento logico o la presenza della stessa questione giuridica in altro giudizio.
Il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se la censura individua in modo specifico la domanda trascurata e ne trascrive gli estremi processuali, consentendo il controllo della Corte.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i fatti processuali e trascrivere gli atti rilevanti su cui si fonda la censura.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Gli atti processuali su cui si fonda la censura devono essere prodotti o comunque puntualmente individuati nel ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di impugnazione per violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro di impugnazione utilizzato per dedurre nullità del procedimento/sentenza e omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
La Corte ha confermato il capo della decisione d'appello relativo all'inapplicabilità dell'art. 26 l. n. 240/2010 con diversa motivazione.
Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro può integrare inadempimento contrattuale e fondare il risarcimento del danno.
art. 48 Trattato CE, poi art. 39 e art. 45 TFUE
Sono richiamati come base eurounitaria del divieto di discriminazione dei lavoratori per nazionalità, a fondamento degli interventi normativi nazionali sul lettorato.
La Corte rinvia ai precedenti specifici per la ricostruzione normativa e giurisprudenziale.
Massime di principio
- L'estinzione dei giudizi prevista da una norma di interpretazione autentica opera solo quando la domanda azionata coincida integralmente con la fattispecie sostanziale regolata dalla norma; se permangono controversi profili ulteriori e autonomi, il giudizio non si estingue.
- Quando una prestazione lavorativa è regolata da un nuovo assetto legale e contrattuale, il rapporto deve essere applicato nella sua interezza, senza commistioni tra la disciplina previgente e quella successiva, salvo espressa tutela dei diritti maturati.
- In un rapporto di durata, il giudicato che accerta la sussistenza del rapporto non cristallizza automaticamente ogni profilo normativo ed economico successivo, se il giudicato non ha regolato espressamente tali aspetti e interviene una disciplina sopravvenuta applicabile al rapporto.
- La disciplina contrattuale che collega retribuzione e monte ore minimo deve essere letta unitariamente: il parametro orario e il trattamento economico costituiscono elementi inseparabili del medesimo assetto sinallagmatico.
- Il rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione offerta può fondare responsabilità risarcitoria, ma il lavoratore non ha diritto alla retribuzione in assenza di prestazione, salvo le eccezioni previste dalla legge o dal contratto; incombe sul datore l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento.
- La sospensione necessaria del processo richiede una pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, non essendo sufficiente la pendenza di un altro giudizio che involga la stessa questione giuridica.
- Il vizio di omessa pronuncia e, più in generale, i motivi che denunciano errori processuali sono scrutinabili solo se il ricorso indica con precisione le domande, gli atti e i passaggi processuali rilevanti, senza rinvii generici agli atti di merito.
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