Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10697/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di una società per IRES, IRAP, IVA e addizionali relative agli anni d'imposta 2004 e 2005, contestando maggiori ricavi. La CTP aveva accolto solo parzialmente i ricorsi della società, ordinando una rideterminazione della pretesa tenendo conto della disciplina agevolativa per i territori colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, dei costi di impresa e dei versamenti eventualmente eseguiti. L'Ufficio aveva appellato, ma la CTR aveva rigettato l'appello con una motivazione per relationem. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; (2) violazione della normativa sulla sospensione dei termini e sugli adempimenti tributari per il sisma del 2002, assumendo che la CTR avesse riconosciuto il beneficio senza verificare i presupposti oggettivi e soggettivi; (3) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR rimesso all'Ufficio la determinazione dei costi deducibili in assenza di prova da parte della società; (4) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso originario per l'anno 2004, per asserita violazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. 546/1992 e per genericità dei motivi. La società ha resistito con controricorso e ha sollevato eccezioni di inammissibilità, tra cui quella relativa alla mancata indicazione nominativa del legale rappresentante nella vocatio in ius e quella di nullità del processo per difetto di legittimazione del soggetto che aveva ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della contribuente, ritenendo valida l'indicazione della società come parte intimata e non rilevabile d'ufficio, in sede di legittimità, la questione sulla notificazione dell'avviso di accertamento non accompagnata da ricorso incidentale. Ha quindi ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbenti gli altri, affermando che la sentenza della CTR era affetta da motivazione meramente apparente: si era limitata a un rinvio alle conclusioni del primo giudice e a un richiamo non esplicitato a un parere della Corte dei Conti, senza rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito. Conseguentemente ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limita a un rinvio generico alla decisione di primo grado o ad altra fonte senza riprodurre e vagliare autonomamente gli elementi di fatto e di diritto posti a base del decisum.
  • Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se la sentenza richiamata o gli elementi richiamati siano effettivamente resi conoscibili e oggetto di autonoma valutazione critica nella decisione di appello.
  • La deduzione della violazione delle norme sostanziali in tema di costi deducibili presuppone che sia rispettato l'onere della prova in capo al contribuente che intenda portare in deduzione i costi stessi.
  • In sede di legittimità non possono essere riesaminate questioni che attengono alla validità della notificazione dell'atto impositivo se non dedotte ritualmente e, in ogni caso, l'eventuale nullità della notificazione è sanata dalla tempestiva impugnazione dell'atto da parte del contribuente.
  • L'indicazione della parte nel ricorso per cassazione non richiede necessariamente la menzione nominativa della persona fisica legale rappresentante, purché la parte sia comunque univocamente identificabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.