Cassazione Civile, Ordinanza n. 10697/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di una società per IRES, IRAP, IVA e addizionali relative agli anni d'imposta 2004 e 2005, contestando maggiori ricavi. La CTP aveva accolto solo parzialmente i ricorsi della società, ordinando una rideterminazione della pretesa tenendo conto della disciplina agevolativa per i territori colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, dei costi di impresa e dei versamenti eventualmente eseguiti. L'Ufficio aveva appellato, ma la CTR aveva rigettato l'appello con una motivazione per relationem. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; (2) violazione della normativa sulla sospensione dei termini e sugli adempimenti tributari per il sisma del 2002, assumendo che la CTR avesse riconosciuto il beneficio senza verificare i presupposti oggettivi e soggettivi; (3) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR rimesso all'Ufficio la determinazione dei costi deducibili in assenza di prova da parte della società; (4) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso originario per l'anno 2004, per asserita violazione degli artt. 12 e 18 del d.lgs. 546/1992 e per genericità dei motivi. La società ha resistito con controricorso e ha sollevato eccezioni di inammissibilità, tra cui quella relativa alla mancata indicazione nominativa del legale rappresentante nella vocatio in ius e quella di nullità del processo per difetto di legittimazione del soggetto che aveva ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della contribuente, ritenendo valida l'indicazione della società come parte intimata e non rilevabile d'ufficio, in sede di legittimità, la questione sulla notificazione dell'avviso di accertamento non accompagnata da ricorso incidentale. Ha quindi ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbenti gli altri, affermando che la sentenza della CTR era affetta da motivazione meramente apparente: si era limitata a un rinvio alle conclusioni del primo giudice e a un richiamo non esplicitato a un parere della Corte dei Conti, senza rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito. Conseguentemente ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza è nulla quando la motivazione è solo apparente e non consente di individuare le ragioni della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente integra un vizio di nullità deducibile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge sostanziale, tra cui la disciplina fiscale e l'art. 109 TUIR.
Richiamato in tema di deducibilità dei costi, che devono risultare provati secondo le regole fiscali.
Richiamato per ribadire che l'onere della prova dei costi incombe su chi intende dedurli.
La sua violazione è stata dedotta per omessa pronuncia su un'eccezione preliminare.
L'indicazione delle parti nel ricorso per cassazione è soddisfatta se la parte è identificabile senza incertezza.
Richiamati dalla ricorrente come norme processuali tributarie asseritamente violate nel ricorso originario.
Richiamato anche per la dedotta genericità dei motivi del ricorso introduttivo.
art. 6, comma 4-bis e 4-ter, d.l. 29 novembre 2008, conv. dalla l. 28 gennaio 2009
Richiamati nel quadro della disciplina agevolativa/sospensiva per eventi sismici del 2002.
art. 3, commi 2 e 2-bis, d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, conv. dalla l. 22 dicembre 2008, n. 201
Richiamati nel quadro della disciplina agevolativa/sospensiva per eventi sismici del 2002.
art. 2, comma 1, d.l. 8 aprile 2008, n. 61, conv. dalla l. 6 giugno 2008, n. 103
Richiamato nel quadro della disciplina agevolativa/sospensiva per eventi sismici del 2002.
d.m. 14 novembre 2002
Richiamato per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari conseguenti al sisma.
d.m. 15 novembre 2002
Richiamato per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari conseguenti al sisma.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limita a un rinvio generico alla decisione di primo grado o ad altra fonte senza riprodurre e vagliare autonomamente gli elementi di fatto e di diritto posti a base del decisum.
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se la sentenza richiamata o gli elementi richiamati siano effettivamente resi conoscibili e oggetto di autonoma valutazione critica nella decisione di appello.
- La deduzione della violazione delle norme sostanziali in tema di costi deducibili presuppone che sia rispettato l'onere della prova in capo al contribuente che intenda portare in deduzione i costi stessi.
- In sede di legittimità non possono essere riesaminate questioni che attengono alla validità della notificazione dell'atto impositivo se non dedotte ritualmente e, in ogni caso, l'eventuale nullità della notificazione è sanata dalla tempestiva impugnazione dell'atto da parte del contribuente.
- L'indicazione della parte nel ricorso per cassazione non richiede necessariamente la menzione nominativa della persona fisica legale rappresentante, purché la parte sia comunque univocamente identificabile.
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