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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15381/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 nei confronti di una contribuente operante nel commercio ambulante di alimentari, recuperando a tassazione maggiori ricavi per IVA e imposte dirette a seguito di una verifica che aveva evidenziato rimanenze di magazzino ritenute sovrastimate. La contribuente aveva impugnato l'atto, contestandone la legittimità anche sotto il profilo della sottoscrizione. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo invalida la delega di firma perché priva dell'indicazione delle ragioni organizzative della delega, del termine di validità e del nominativo del delegato. In cassazione l'Ufficio ha dedotto, con un primo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo e, con un secondo motivo, la violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ravvisato un vizio di sottoscrizione dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso perché mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni; perciò, non è necessaria una motivazione specifica sulle ragioni organizzative, né l'indicazione del termine di validità o del nominativo del delegato, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica del soggetto che sottoscrive. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

    Il motivo ex n. 5 non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del merito o delle prove, perché la Corte di cassazione controlla solo la coerenza logico-giuridica della motivazione nei limiti consentiti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    Il vizio di legge è stato ritenuto configurabile rispetto alla norma sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, poiché il giudice di merito aveva applicato un requisito non richiesto dalla disciplina.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma, non di funzioni; non richiede temporaneità né specifica motivazione, e può essere conferita mediante ordini di servizio con identificazione della qualifica del delegato.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001

    La disciplina della delega di funzioni prevista per il pubblico impiego non si applica alla delega di firma dell'avviso di accertamento.

  • art. 11, comma 1, lett. c) e d), Statuto Agenzia delle entrate

    Le funzioni di ordine, direzione, coordinamento e controllo del dirigente giustificano la sottoscrizione delegata nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio.

  • art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000

    Concorre a fondare l'inquadramento della delega di firma nello schema organizzativo interno dell'ufficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando si traduce nella richiesta di una rivalutazione del fatto e delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • Il sindacato di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella compiuta dal giudice di merito, purché la decisione impugnata dia conto in modo ragionevole e plausibile del percorso motivazionale.
  • La delega alla sottoscrizione di un avviso di accertamento, conferita a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, ha natura di delega di firma e non di funzioni: l'atto resta imputabile all'organo delegante.
  • Per la validità della delega di firma dell'avviso di accertamento non è necessaria una motivazione sulle ragioni organizzative, né l'indicazione del termine di validità o del nominativo del delegato, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica del soggetto incaricato.
  • Quando il giudice di merito richiede requisiti non previsti dalla disciplina della sottoscrizione dell'atto impositivo, incorre in violazione di legge censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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