Cassazione Penale, Sentenza n. 23077/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del riesame che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. I motivi di ricorso in Cassazione sono due: (1) vizio di motivazione e insufficienza degli elementi in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo (si contesta che non siano stati accertati gli elementi tipici dell'associazione rispetto alla mera fattispecie del concorso nel reato); (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura custodiale, anche tenuto conto che molte condotte contestate risalgono al 2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto logica e non contraddittoria la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva confermato i gravi indizi basandosi su intercettazioni telefoniche e ambientali, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sequestri di stupefacenti e attività di osservazione. La Corte ha ribadito che anche singoli episodi criminosi possono suffragare la partecipazione ad un'associazione se, per le loro connotazioni, evidenziano un ruolo funzionale del soggetto nell'organizzazione e la sua coscienza e volontà di farne parte. Ha inoltre valorizzato la presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (doppia presunzione nel caso di reato associativo con gravi indizi), rilevando che il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a smentire tale presunzione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma di procedimento che disciplina il riesame delle misure cautelari; richiamata quale norma procedurale che ha reso possibile il riesame impugnato
norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari fossero compatibili con la sussistenza di tale associazione
norma che sanziona la detenzione e la cessione di stupefacenti; i numerosi episodi di detenzione/cessione accertati sono stati valutati come reati-fine funzionali all'associazione
art. 416-bis c.p. (menzionato come 416-bis.1.)
richiamata in connessione al concetto di metodo mafioso e collegamenti con organizzazioni di tipo mafioso; la Corte ha preso in considerazione il collegamento con soggetti di vertice della cosca
riferito al requisito della partecipazione all'associazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza del requisito sulla base degli elementi investigativi
norma che disciplina le esigenze cautelari e contiene la presunzione relativa (comma 3) per reati particolarmente gravi; la Corte ha richiamato la "doppia presunzione relativa" che agevola la conferma della custodia cautelare quando sussistono gravi indizi di associazione e reati-fine
richiamato dal ricorrente in relazione all'onere motivazionale sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito spiegazioni coerenti per giustificare la custodia in carcere
norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso contestava motivi di motivazione e violazioni di norme processuali, ma la Corte l'ha ritenuto inammissibile
norma che regola la condanna alle spese per ricorsi dichiarati inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero; atto formale prodotto nel procedimento
Massime di principio
- La partecipazione all'associazione di tipo narcotrafficante può desumersi anche da singoli episodi criminosi se tali episodi, per modalità e contenuto, rivelano un ruolo specifico e consapevole del soggetto nell'organizzazione
- Le intercettazioni, anche se criptiche o cifrate, costituiscono prova indiziaria rilevante; la valutazione del loro contenuto è questione di fatto rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se logica e coerente
- Per i reati inseriti nel comma 3 dell'art. 275 c.p.p. opera una presunzione relativa di pericolosità che inverte parzialmente l'onere probatorio: il giudice della custodia non deve dimostrare positivamente il periculum libertatis, salvo che il difensore indichi elementi efficaci a smentire la presunzione
- Il decorso del tempo (fatti risalenti a anni precedenti) non determina automaticamente l'esclusione delle esigenze cautelari se permangono elementi che indicano pericolosità o ruolo stabile nell'associazione
- Il ricorso per cassazione non è il luogo per una rivalutazione ex novo degli elementi di fatto e delle valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito, salvo che la motivazione risulti manifestamente illogica o contraddittoria
- La conferma della custodia cautelare trova solida giustificazione quando emergono elementi multipli e convergenti (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, sequestri, attività di osservazione) che delineano un quadro indiziario grave e coerente
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