Cassazione Penale, Sentenza n. 23082/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pirozzi ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto il suo reclamo avverso la proroga del regime differenziato ex art. 41-bis. Ha lamentato violazione di legge e difetto di motivazione perché il Tribunale non avrebbe verificato concretamente la reale "capacità" del ricorrente di mantenere collegamenti con l'associazione criminale dopo il lungo periodo di detenzione, avrebbe valorizzato elementi non riscontrati (es. presunta partecipazione a riunioni tra capi di fazioni) e avrebbe travisato altri elementi (rapporti di parentela con la famiglia Sequino e scambi epistolari con il nipote) senza chiarirne la rilevanza ai fini della proroga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato. Ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente valutato il materiale probatorio (sentenze irrevocabili sulla posizione apicale di Pirozzi, vivacità del contesto criminale, rapporti di parentela e tentativi di riallaccio di contatti con il nipote tornato in libertà, condotta carceraria negativa e ripetuti rilievi disciplinari) e ha fornito motivazione congrua e adeguata sulla persistenza della capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata. La Corte ha richiamato i parametri giuridici per la proroga 41-bis (valutazione prognostica, non esigenza di certezza, elenco esemplificativo dei fattori da considerare) e ha ritenuto che il ricorso mirasse in effetti a una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario
comma 2 (e richiamo al comma 2-sexies e 2-quater nel testo della sentenza)
La norma autorizza l'applicazione e la proroga del regime differenziato per contenere la capacità del detenuto di mantenere collegamenti con organizzazioni criminali. Per la proroga non è richiesta certezza probatoria ma una valutazione prognostica basata su elementi quali profilo criminale, ruolo nell'associazione, perdurante operatività dell'associazione, esiti del trattamento, tenore di vita dei familiari. Il mero decorso del tempo non esclude la capacità.
art. 14-ter Ordinamento Penitenziario (reclamo al Tribunale di Sorveglianza)
Il reclamo contro i provvedimenti 41-bis è esperibile davanti al Tribunale di Sorveglianza che esercita un controllo ampio sulla sussistenza dei presupposti e sulla congruità della motivazione, valutando il materiale probatorio complessivamente.
Sentenze Corte Costituzionale (richiamate: n. 376/1997, n. 417/2004, n. 192/1998, n. 186/2018, n. 97/2020, n. 190/2010 ecc.)
La giurisprudenza costituzionale conferma la necessità di motivazione specifica per l'applicazione e la proroga del 41-bis, afferma la sindacabilità piena (da parte del giudice ordinario) sull'esistenza dei presupposti e sul rispetto dei limiti costituzionali e richiede che non vi sia inversione dell'onere della prova; ribadisce che il controllo giudiziario è volto a verificare concretamente la persistenza delle ragioni di ordine e sicurezza.
Legge n. 279/2002 e Legge n. 94/2009 (modifiche art. 41-bis)
Le modifiche legislative hanno inciso sul regime e sulla disciplina dei controlli giurisdizionali sulle proroghe, contribuendo alla definizione dell'ambito del sindacato giudiziario e dei criteri di valutazione prognostica.
Massime di principio
- La proroga del regime 41-bis è fondata su una valutazione prognostica: non è necessario dimostrare che i collegamenti esterni siano concretamente avvenuti, ma che sussista ancora la capacità di mantenerli.
- Il giudice di sorveglianza esegue un esame complessivo e di merito degli elementi probatori (sentenze irrevocabili, informative investigative, contesto criminale, rapporti familiari, condotta carceraria, attività lavorative o formative), e deve motivare specificamente perché la proroga è ancora necessaria.
- Il mero decorso del tempo non basta a escludere la persistenza della capacità di collegamento con l'organizzazione: bisogna dimostrare un concreto allontanamento dall'associazione o un cambiamento di vita efficace e documentato.
- In Cassazione il sindacato è limitato ai vizi di legge e alla mancanza o apparente insufficienza della motivazione: non è consentita una rinnovata valutazione di merito dei fatti correttamente esaminati dal giudice di merito.
- Per difendersi efficacemente contro una proroga, il detenuto deve produrre elementi concreti e aggiornati che attestino la cessazione dei collegamenti: certificazioni di partecipazione a percorsi trattamentali, documentazione di condotta positiva, prova di interruzione dei contatti familiari o sociali rilevanti, e contestazioni puntuali e documentate delle informazioni investigative usate dall'amministrazione.
- Fattori che pesano a favore della proroga: ruolo apicale nell'associazione, perdurante operatività del clan, rapporti familiari con componenti ancora attivi, comportamenti disciplinari negativi, mancanza di attività lavorativa o trattamento rieducativo positivo.
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