Cassazione Penale, Sentenza n. 23079/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto per violazione di legge e difetto di motivazione. Il ricorrente contestava che il Tribunale avesse contraddittoriamente ritenuto inutile l'integrazione probatoria richiesta dalla difesa (in particolare la trascrizione di una conversazione telefonica del 23/09/2021) e al tempo stesso avesse attribuito importanza decisiva al contenuto di colloqui in dialetto napoletano. Orefice denunciava altresi omissione di acquisizione di ordinanze cautelari sollecitate dalla difesa che, a suo dire, avrebbero dimostrato l'estraneità di episodi al clan; contestava la valorizzazione di dati generici sulla fibrillazione criminale campana e sosteneva che la condotta carceraria negativa fosse spiegabile con la durezza del regime detentivo applicato da lungo tempo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., precisando che la proroga richiede una valutazione prognostica della persistenza della capacita del detenuto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale, valutazione che può fondarsi su condanne irrevocabili, ruolo nell'organizzazione, operatività del clan, atti investigativi e condotta carceraria. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse adeguatamente motivato la proroga valorizzando la biografia criminale, il ruolo apicale dell'imputato, la vitalità del clan e colloqui con familiari che evidenziavano mantenimento di collegamenti e adesione a logiche devianti. Il ricorso si limitava a confutazioni di merito non consentite in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario
Il regime differenziato mira a impedire che detenuti appartenenti ad associazioni criminali mantengano collegamenti con l'esterno; per la proroga è richiesta una valutazione prognostica della persistenza della capacita di mantenere tali collegamenti, con riferimento a parametri indicativi come il profilo criminale, il ruolo nell'associazione, la perdurante operativita del gruppo, nuove incriminazioni e il comportamento carcerario
art. 14-ter Ordinamento Penitenziario
Prevede il reclamo al Tribunale di Sorveglianza contro i provvedimenti applicativi o di proroga del regime 41-bis; il giudice effettua un controllo sulla sussistenza dei presupposti normativi e sul rispetto dei limiti imposti dalla legge e dalla Costituzione
Comma 2-sexies e 2-quater del testo vigente dell'ordinamento penitenziario
Limitano e definiscono l'ambito del controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministeriali relativi al 41-bis, ma non eliminano la possibilita per il detenuto di impugnare la proroga davanti al giudice dei diritti
Giurisprudenza Corte Costituzionale e Cassazione (es. sent. Corte Cost. n. 376/1997; sent. n. 417/2004; sent. n. 186/2018; sez. 1 Cass. n. 4857/2016 e altre)
Confermano che il 41-bis ha finalita preventive rispetto alla connettivita esterna dei detenuti di mafia e che il controllo giurisdizionale deve verificare la sussistenza concreta dei presupposti e la congruita della motivazione; inoltre evidenziano che la verifica prognostica non richiede certezza probatoria ma dati idonei a sostenere la persistenza del pericolo
Massime di principio
- Il giudice di merito può fondare la proroga del 41-bis su elementi prognostici come condanne irrevocabili, ruolo nell'organizzazione, attivita investigative recenti e condotta carceraria negativa; tali elementi non richiedono la prova di contatti recenti effettivamente avvenuti
- In cassazione l'esame e' limitato ai vizi di diritto e alla mancanza assoluta di motivazione; censure che impongono una diversa valutazione di fatto sono, di regola, inammissibili
- Chi impugna una proroga 41-bis deve proporre prove concrete e alternative interpretazioni specifiche degli elementi probatori (es. trascrizioni con traduzione, documenti che attestino dissociazione o estraneita), non semplici contestazioni generiche della motivazione
- Le conversazioni intercettate o colloqui rilevati possono essere valorizzati se dal loro contenuto emergono ordini, ricezione di informazioni del gruppo o persistente adesione ai valori criminali; la mancata traduzione non esclude la valutazione se il giudice ritiene chiaro il significato, ma la difesa deve offrire traduzioni/interpretazioni alternative puntuali
- La mera argomentazione che la condotta inframuraria derivi dalla durezza del regime non vale ad escludere la pericolosita prognostica se persistono elementi oggettivi che indicano mantenimento di collegamenti o ruolo di riferimento nel clan
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