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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23083/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che le aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza di applicazione della pena, sostenendo che il reato oggetto di quella sentenza si era estinto ipso iure ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. per il decorso del quinquennio dall'irrevocabilità della pronuncia, e che quindi la revoca non poteva essere disposta; eccepiva inoltre che non era necessaria una declaratoria formale del giudice dell'esecuzione per l'operare dell'estinzione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, osservando che l'effetto estintivo di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. opera ipso iure ma è impedito se, nel termine previsto (cinque anni per delitto), il condannato ha commesso un ulteriore reato accertato con sentenza irrevocabile. Nel caso di specie la ricorrente ha commesso nuovi reati tra il 20 luglio e il 7 agosto 2017, successivamente accertati con sentenza irrevocabile, sicché non si è prodotto l'effetto estintivo e la revoca della sospensione condizionale è risultata legittima. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    L'estinzione del reato in conseguenza del decorso del termine (cinque anni per delitto, due per contravvenzione) opera ipso iure senza necessità di pronuncia formale; tuttavia l'effetto estintivo non si produce se nel termine il condannato ha commesso un ulteriore reato accertato con sentenza irrevocabile.

  • art. 168, comma 1, cod. pen.

    Consente la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena se il condannato, nel periodo di osservazione previsto, commette nuovi delitti; la revoca è legittima quando sussistono i presupposti e non si è prodotto l'effetto estintivo previsto dall'art. 445 c.p.p.

  • art. 676, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di chiedere al giudice dell'esecuzione la declaratoria di estinzione; la giurisprudenza afferma però che l'estinzione opera anche senza formale istanza o pronuncia, essendo effetto 'ipso iure'.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 335, cod. proc. pen.

    La mera annotazione nel registro delle notizie di reato o un 'carico pendente' non sostituiscono l'accertamento giudiziale irrevocabile necessario per ritenere che un reato sia stato effettivamente commesso ai fini dell'art. 445 c.p.p.

  • art. 27, comma 2, Cost.

    Il principio di presunzione di non colpevolezza implica che un fatto attribuito a una persona non può considerarsi come 'commesso' fino a condanna definitiva; perciò per l'effetto estintivo è richiesta l'irrevocabilità della sentenza che accerta il nuovo reato.

Massime di principio

  • L'estinzione prevista dall'art. 445, comma 2, c.p.p. si verifica automaticamente quando decorre il termine previsto dalla norma e non richiede una pronuncia del giudice, ma risulta impossibile se nel periodo previsto il soggetto ha commesso un nuovo reato accertato con sentenza irrevocabile.
  • Per stabilire se si è verificata la condizione ostativa all'estinzione (commissione di un nuovo reato nel quinquennio), è necessario che il nuovo reato sia accertato con sentenza divenuta irrevocabile: mere indagini, iscrizioni nel registro delle notizie di reato o carichi pendenti non sono sufficienti.
  • Se l'estinzione si è già operata ipso iure prima che sopraggiunga una sentenza irrevocabile su un nuovo fatto, l'eventuale successiva accertamento non può retroagire per consentire la revoca della sospensione; viceversa, se la condotta nuova è stata commessa nel termine e viene poi accertata con sentenza irrevocabile, l'effetto estintivo è precluso e la revoca è legittima.
  • In situazioni simili è fondamentale verificare tre date: il passaggio in giudicato della sentenza iniziale (termine iniziale), la data o il periodo di commissione del presunto nuovo reato e la data di irrevocabilità della sentenza che lo accerta; tali dati determinano se l'estinzione è operata o se è possibile la revoca del beneficio.
  • Anche se non è obbligatorio chiedere formalmente la declaratoria di estinzione al giudice dell'esecuzione, presentare tempestiva istanza e documentare il decorso dei termini può prevenire provvedimenti di revoca e facilitare la tutela giurisdizionale in caso di contestazioni.

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