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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23644/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Piras era imputato per bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, primo comma, n. 1, legge fall.), per aver costituito nel 2010 un fondo patrimoniale e trasferito nove immobili e altri beni mentre la sua impresa era in stato di conclamato dissesto, con lo scopo di sottrarre patrimonio alla massa dei creditori. In cassazione ha dedotto: 1) vizio sulla componente oggettiva perché molti immobili sarebbero già stati gravati da ipoteche, sequestri o esecuzioni individuali e quindi la costituzione del fondo non avrebbe creato un concreto pericolo per i creditori; 2) vizio sulla componente soggettiva (dolo) richiamando la natura 'compromessa' dei beni e la collaborazione col curatore; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante per particolare tenuità e delle circostanze attenuanti generiche; 4) illegittimità della revoca della sospensione condizionale di pena in relazione ai termini quinquennali previsti dall'art. 168 c.p. e alla presunta 'effetto a catena' tra diverse sospensioni concesse in anni precedenti; 5) illegittimità della revoca del beneficio concesso con decreto penale del 2013 e mancata verifica preliminare della legittimità di quel beneficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo nel complesso infondato. Ha confermato che la costituzione del fondo patrimoniale in fase di dissesto integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, poiché l'atto sottrae beni alla funzione di garanzia dei creditori e va valutato ex ante rispetto alla situazione di insolvenza. Ha ritenuto irrilevante il fatto che alcuni beni fossero gravati da vincoli, perché tali diritti sono provvisori e non neutralizzano definitivamente la funzione di garanzia; ha confermato la sussistenza del dolo generico (volontà di destinare il patrimonio a una funzione diversa da quella di garanzia). Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi alla tenuità e alle attenuanti generiche. Ha inoltre ritenuto corretta la revoca, ex art. 168 c.p., della sospensione condizionale di pena concessa con precedenti titoli (compreso decreto penale 2013 e sentenze irrevocabili del 2010 e 2008), spiegando che la revoca ha natura dichiarativa e produce effetti 'de jure' al verificarsi della condizione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216, primo comma, n. 1, legge fallimentare

    art. 216, primo comma, n. 1, legge fall.

    La costituzione di un fondo patrimoniale in stato di insolvenza integra la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, in quanto sottrae beni alla funzione di garanzia della massa dei creditori; il parametro va valutato ex ante rispetto alla situazione di insolvenza

  • art. 2901 cod. civ.

    L'azione revocatoria della curatela può essere esperita per dichiarare inefficaci gli atti di disposizione che hanno sottratto beni al patrimonio e ristabilire la disponibilità ai fini concorsuali; la possibilità di esperire tale azione non esclude la rilevanza penale dell'atto di distrazione

  • art. 164 cod. pen.

    art. 164, ultimo comma, cod. pen.

    Disciplina la concessione della sospensione condizionale della pena e la possibilità di concessione iterata; la seconda concessione prevista dall'art. 164 può incidere sul meccanismo di revoca previsto dall'art. 168

  • art. 168 cod. pen.

    art. 168, primo comma, n. 1 e comma 3, cod. pen.

    La revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa e produce effetti 'de jure' al verificarsi delle condizioni previste (p. es. nuova condanna entro il quinquennio); il giudice di merito può rilevare e disporre la revoca anche in sede di cognizione; l'illegittimo riconoscimento precedente del beneficio non impedisce la revoca di diritto

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le circostanze attenuanti sono valutazione di fatto del giudice; il loro eventuale riconoscimento o diniego è sindacabile limitatamente alla correttezza della motivazione e, se congruamente motivata, non è rivedibile in cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che dispone la condanna alle spese di giudizio in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • La costituzione di un fondo patrimoniale o altri atti di segregazione del patrimonio effettuati in condizione di dissesto dell'impresa possono integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione: va valutato l'effetto ex ante sulla garanzia dei creditori, non la sola situazione attuale di vincoli sui beni
  • La presenza di ipoteche, sequestri o esecuzioni sugli immobili non neutralizza automaticamente la rilevanza penale dell'atto di distrazione, perché tali vincoli sono provvisori e l'operazione può comunque sottrarre risorse utili alla massa dei creditori
  • Per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico consistente nella volontà consapevole di destinare il patrimonio a funzione diversa da quella di garanzia: non è necessario dimostrare la consapevolezza specifica dello stato di insolvenza né lo scopo diretto di danneggiare i creditori
  • La valutazione delle attenuanti generiche o della tenuità del danno è procedimento di fatto del giudice e difficilmente ribaltabile in cassazione se la motivazione è congrua; censure generiche risultano inammissibili
  • La revoca della sospensione condizionale della pena disciplinata dall'art. 168 c.p. ha efficacia retroattiva 'de jure' al verificarsi delle condizioni previste (p. es. nuova condanna entro il quinquennio), e può essere accertata anche in sede di impugnazione: pertanto successive condanne nel quinquennio possono determinare la revoca delle sospensioni precedenti
  • La mera possibilità di recupero dei beni attraverso l'azione revocatoria civile non esclude la rilevanza penale dell'operazione di distrazione compiuta dal debitore in dissesto

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