Cassazione Civile, Ordinanza n. 37527/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte dell'ente previdenziale, della decisione di merito che aveva accolto la domanda di una professionista iscritta all'albo forense ma non alla Cassa forense, volta a ottenere l'accertamento dell'illegittimità della sua iscrizione alla Gestione separata INPS per l'anno 2009. In appello la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'ente, ritenendo ostativo un precedente giudizio tra le stesse parti sul medesimo anno contributivo e richiamando, in sostanza, un preteso divieto di bis in idem. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 160 e 291 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avrebbe dovuto concedere un termine per rinnovare la notifica dell'atto di appello, non essendo stato rispettato il termine a comparire; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., assumendo che non potesse ravvisarsi un giudicato preclusivo perché la sentenza richiamata dalla corte territoriale non era ancora definitivamente passata in giudicato e, comunque, riguardava importi differenti e non un diverso titolo obbligatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la censura era sganciata dalla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la corte d'appello non aveva fondato la decisione sulla nullità della notifica o sul mancato rispetto del termine a comparire, ma sull'inammissibilità per preteso bis in idem. Sul secondo motivo ha osservato che, anche a voler considerare le criticità segnalate, il giudicato esterno relativo alla medesima obbligazione contributiva per l'anno 2009 risultava ormai formatosi in un diverso giudizio tra le stesse parti; inoltre la lieve differenza dell'importo preteso non bastava a configurare un diverso titolo. La Corte ha quindi affermato che il giudicato esterno, anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, è rilevabile d'ufficio in cassazione quando emerge dagli atti o dagli sviluppi processuali. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la resistente non ha svolto difese.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente in tema di nullità della notificazione dell'atto di appello e della sua rinnovazione.
richiamato dal ricorrente quale norma che consente la rinnovazione della notificazione nulla.
richiamato per il termine a comparire nel giudizio di appello lavoristico/previdenziale.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
richiamato come parametro per denunciare la violazione di legge sostanziale o processuale.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
la Corte ribadisce che il vizio di attività è deducibile solo se produce un concreto pregiudizio al diritto di difesa, non per un interesse alla mera regolarità formale.
il giudicato copre il dedotto e il deducibile ed è idoneo a precludere un nuovo accertamento sul medesimo rapporto obbligatorio.
richiamato in relazione alla formazione del giudicato formale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura di nullità processuale è inammissibile quando non investe la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il motivo di ricorso deve essere specificamente correlato alla decisione effettivamente adottata.
- Il vizio ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. tutela non un interesse astratto alla regolarità del processo, ma solo il concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dall'errore procedurale denunciato.
- Il giudicato esterno, per spiegare efficacia preclusiva, deve riferirsi al medesimo rapporto sostanziale; una mera variazione quantitativa dell'importo preteso non è sufficiente a integrare un diverso titolo quando resta identica la causa della pretesa.
- Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche se si forma dopo la sentenza impugnata, purché emerga dagli atti o dagli sviluppi processuali rilevanti.
- In materia di obbligazioni contributive, l'accertamento definitivo sull'assenza dell'obbligo per uno specifico anno impedisce una nuova decisione sul medesimo anno, in applicazione del principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37475/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37476/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37479/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37480/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37481/2022 del 22/12/2022
- ordinanza_civile · 22 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37482/2022 del 22/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →