Cassazione Penale, Sentenza n. 30008/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che, in seguito a rinvio della Cassazione, aveva confermato la gravità indiziaria e disposto la massima misura cautelare per i reati di estorsione e di partecipazione all'associazione mafiosa (cosca "Anello-Fruci"). Il ricorrente contestava: (i) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 273 c.p.p., art. 627 c.p.p.) sostenendo che il Tribunale si era limitato a giudizi sociologici basati su legami parentali e presenze occasionale sul luogo, senza dimostrare la consapevole partecipazione alle estorsioni; (ii) l'illegittima conferma dell'aggravante di agevolazione dell'associazione (art. 416-bis, comma 1 c.p.) per presunta apoditticità sul profilo soggettivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che non sia ammessa in sede di legittimità una rivalutazione di merito della forza probatoria degli indizi, salvo il caso di travisamento della prova. Ha ritenuto invece adeguata, logica e persuasiva la motivazione del Tribunale che aveva valorizzato intercettazioni, monitoraggio video, partecipazione a riunioni e la condotta concreta del ricorrente (es. coinvolgimento nelle vicende del cantiere Eurospin, presenza agli incontri e ruolo formale in imprese coinvolte), anche dopo aver escluso dichiarazioni di collaboratori ritenute non affidabili. Ha confermato altresì la sussistenza dell'aggravante di agevolazione, considerando che le condotte del ricorrente hanno effettivamente agevolato il potere della cosca. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la sentenza è stata trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai fini di legge; non è stata disposta remissione in libertà.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per lamentare vizio di motivazione; la Corte ha ricordato il perimetro di controllo in sede di legittimità sulla motivazione senza accogliere la censura.
Citato nel gravame come riferimento alle censure sulla motivazione; la Cassazione ha comunque ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata.
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Norma sul reato di associazione di tipo mafioso e sulle aggravanti; la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che le condotte del ricorrente avevano concretamente agevolato il potere della cosca.
Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese processuali, disposta dalla Corte in caso di rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter disposizioni di attuazione c.p.p.
Norma applicata per la trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto per gli adempimenti previsti dal comma 1-bis.
Massime di principio
- La Cassazione non può riesaminare il merito probatorio della decisione di merito; il suo controllo è limitato alla correttezza logica e giuridica della motivazione e all'eventuale travisamento delle fonti di prova.
- Per censurare l'utilizzo di intercettazioni in sede di legittimità è necessario dimostrare un travisamento decisivo del contenuto o una illogicità manifesta nella valutazione, non una semplice distinta interpretazione.
- La presenza del soggetto in luoghi strategici, la partecipazione a riunioni organizzative, il ruolo formale in imprese coinvolte e le conversazioni intercettate possono, allo stato cautelare, costituire elementi logici e persuasivi idonei a fondare la gravità indiziaria per estorsione e per partecipazione ad associazione mafiosa.
- La ripetuta commissione di reati-fine in concorso con soggetti della stessa consorteria può integrare indizi gravi, precisi e concordanti sulla partecipazione all'associazione mafiosa, salvo prova contraria idonea a escludere un vincolo stabile.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere parzialmente escluse se ritenute inattendibili, ma l'esclusione non impedisce la conferma della misura cautelare se sussistono altre evidenze autonome (intercettazioni, videosorveglianza, comportamenti ostentatori).
- In sede cautelare la valutazione della gravità indiziaria è effettuata 'allo stato degli atti' con criteri più stringenti rispetto al dibattimento ma meno rigorosi rispetto alla condanna definitiva.
- Il rigetto del ricorso per cassazione comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se la detenzione permane, l'obbligo di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.
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