Cassazione Penale, Sentenza n. 29976/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per "manifesta illogicità" della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; il ricorrente deduce che la ricostruzione dei fatti è contraddetta dalle fonti indiziarie: sostiene di non aver avuto le chiavi dell'immobile ove è stata trovata la droga (avrebbe avuto solo la chiave del tramezzo in ferro), che non esiste un atto scritto di cessione dell'alloggio dai fratelli Farri (i quali avrebbero dichiarato una suddivisione incoerente della somma ricevuta), che il bilancino non riportava impronte rilevanti e che i vicini affermano che gli operatori sarebbero entrati sfondando la porta; in sintesi chiede l'annullamento dell'ordinanza cautelare per vizio della motivazione e travisamento dei fatti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Napoli logica e puntuale: è stata confermata la gravità indiziaria in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/1990 (rinvenimento di 134,65 g di cocaina e di un bilancino). La Corte ha valorizzato la risultanza delle "relazioni di servizio" dei Carabinieri (che attestavano la detenzione delle chiavi da parte del Marra), ha considerato irrilevanti le osservazioni difensive sulla mancata rilevazione dattiloscopica e le dichiarazioni dei vicini (potenzialmente riferibili ad altro intervento), e ha giudicato implausibile la cessione formale di un alloggio di edilizia popolare senza documentazione ufficiale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale relativa al controllo e alla punibilità in materia di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria per il reato previsto da tale articolo in virtù del rinvenimento di cocaina e di un bilancino.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Fondamento del motivo di ricorso per "manifesta illogicità" della motivazione. La Corte richiama il principio secondo cui il vizio è rilevante in sede di legittimità solo se la ricostruzione alternativa del ricorrente è inconfutabile e sostenuta da elementi desunti dagli atti, non meramente ipotetici.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente alle spese processuali per il ricorso manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale disposizione.
art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Disposizione procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria dopo la decisione; la Corte ha ordinato gli adempimenti conseguenti.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 3817 del 9.10.2019 (Mannile)
Richiamata per il principio interpretativo sul sindacato di legittimità rispetto alla motivazione: un'ipotesi alternativa del ricorrente rileva solo se fondata su elementi processuali concreti e non su congetture.
Massime di principio
- Un ricorso per "manifesta illogicità" della motivazione è ammissibile solo se la diversa ricostruzione proposta è sostenuta da elementi concreti emersi negli atti e non da mere ipotesi alternative; non basta evidenziare possibili interpretazioni differenti.
- Le "relazioni di servizio" degli operatori (attività di polizia giudiziaria) fanno fede fino a querela di falso e hanno rilevanza probatoria significativa in sede di riesame della gravità indiziaria.
- La mancanza di riscontri dattiloscopici su oggetti rinvenuti (es. bilancino) non annulla automaticamente il quadro indiziario se esistono altri elementi fattuali (quantità di droga, luogo del rinvenimento, possesso di chiavi, collegamenti con l'immobile).
- La presunta "cessione" di un alloggio di edilizia popolare senza documentazione ufficiale è difficile da sostenere come fatto idoneo a escludere la disponibilità dell'immobile; l'assenza di atto scritto indebolisce tale versione difensiva.
- Dichiarazioni testimoniali discordanti (es. vicini che dicono che è stata "sfondata la porta") possono essere valutate come non decisive se confliggono con atti ufficiali degli operatori o possono riferirsi a fatti diversi; occorre collegamento probatorio chiaro.
- In sede di riesame e in cassazione la valutazione della motivazione concede margine al giudice di merito se la sua argomentazione risulta coerente, logica e fondata su elementi processuali; il ricorrente deve dunque focalizzarsi su elementi di prova concreti per invertire l'apprezzamento.
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