Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29978/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del Tribunale che aveva negato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancata produzione della certificazione consolare prevista dall'art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002. Il ricorrente aveva invece prodotto una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 94, comma 2, e successivamente una nota del Consolato dell'Ecuador che attestava l'impossibilità di rilasciare l'attestazione richiesta. Il Tribunale di Roma aveva ritenuto l'attestazione consolare insufficiente e aveva escluso che la mera autocertificazione potesse sostituirla senza la verifica da parte dell'autorità consolare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Roma. La Corte ha affermato che la mancata produzione della certificazione consolare non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'istanza quando sia stata prodotta la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 94, comma 2, d.P.R. n. 115/2002; ha inoltre precisato che il concetto di "impossibilità" a produrre la certificazione va interpretato in modo flessibile e che il giudice può e deve attivare i poteri istruttori d'ufficio (anche trasmettendo l'istanza alla G.d.F. o interpellando le autorità consolari) prima di rigettare la domanda.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 2

    «il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato»

    La Corte chiarisce che la previsione della certificazione consolare non è posta a pena d'inammissibilità assoluta: la mancanza può essere compensata dalla dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 94 quando sussista l'impossibilità di ottenere la certificazione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 3

    «... sono tenuti, a pena d'inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato»

    La norma sanziona l'assenza della documentazione richiesta quando il giudice o altro organo la richiedano; tuttavia la Corte distingue tra il contenuto del comma 1 (requisiti formali soggetti a inammissibilità) e la possibilità di sopperire tramite dichiarazione sostitutiva nei casi disciplinati dall'art. 94.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 94, comma 2

    L'art. 94 consente al cittadino non appartenente all'UE, che non sia nelle condizioni di produrre la certificazione consolare, di presentare una dichiarazione sostitutiva; la Corte afferma che tale dichiarazione può rendere ammissibile la domanda e che il concetto di 'impossibilità' va interpretato in senso elastico (anche quando il richiedente si sia tempestivamente attivato).

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 94, comma 3

    Prevede che la certificazione consolare, nei casi di detenuti o custoditi, possa essere prodotta entro venti giorni anche dal difensore o familiare; la Corte ricorda la possibilità di integrazione documentale successiva e la natura non preclusiva del procedimento.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 2

    «prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla G.d.F. per le necessarie verifiche»

    La Corte sottolinea che il giudice ha poteri istruttori d'ufficio e deve utilizzarli (anche tramite G.d.F. o interpello consolare) prima di escludere l'ammissione al beneficio quando la documentazione prodotta risulti insufficiente.

  • art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel ricorso (violazione denunciata) relativamente alla valutazione dei documenti in sede di opposizione; la Corte conferma che nel procedimento di opposizione sono ammissibili produzioni integrative.

  • art. 597 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza: trattasi di norma processuale penale citata per contestare la valutazione del Tribunale circa oneri istruttori consulari; la Corte non condivide l'eccessivo onere attribuito al richiedente extracomunitario.

  • artt. 76 e 92 d.P.R. n. 115 del 2002

    Norme sui requisiti per l'ammissione (verifica di condizioni patrimoniali e reddituali); la Corte rileva che il rigetto può comunque fondarsi su 'fondati motivi' emergenti da casellario, tenore di vita, attività economiche, ma che tali motivi non risultavano nel caso di specie.

Massime di principio

  • La mancata produzione della certificazione consolare (art. 79, comma 2) non determina automaticamente l'inammissibilità della domanda di gratuito patrocinio quando sia stata prodotta la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 94, comma 2.
  • Il concetto di "impossibilità" a produrre la certificazione consolare va interpretato in modo elastico: rientrano anche i casi in cui il richiedente si sia tempestivamente attivato ma non abbia ottenuto la certificazione per cause estranee o per tempi incompatibili con l'urgenza della difesa.
  • Nel procedimento di ammissione al patrocinio e nell'opposizione al diniego sono ammissibili produzioni documentali successive; non si applicano automaticamente le preclusioni tipiche del processo civile di cognizione.
  • Prima di rigettare la domanda per carenza probatoria il giudice deve attivare i poteri istruttori d'ufficio (es. trasmissione alla G.d.F. per verifiche, interpello delle autorità consolari) e motivare l'esito degli accertamenti.
  • L'onere di allegazione e prova a carico del richiedente extracomunitario non può essere più gravoso rispetto ai cittadini comunitari; il giudice può invece rigettare la domanda se esistono fondati elementi contraddittori (casellario, tenore di vita, attività economiche).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.