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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29972/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso in Cassazione era articolato in due motivi: (1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per presunta lesione del diritto di difesa a seguito del diniego di rinvio dell'udienza del 29/03/2021 richiesta per adesione all'astensione delle Camere penali; la difesa sosteneva che il processo non sarebbe dovuto proseguire senza il rinvio. (2) violazione degli artt. 606 comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 62 n.4 c.p., contestando la mancata concessione dell'attenuante della minima offensività in relazione al valore della merce sottratta (circa Euro 150,00).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il rimprovero: il giudizio d'appello era celebrato con trattazione scritta in camera di consiglio e la richiesta di rinvio per adesione all'astensione era pervenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle conclusioni scritte previsto dall'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176; inoltre non erano state depositate conclusioni scritte dalla difesa. Sul secondo motivo la Cassazione lo ha dichiarato inammissibile per genericità: il giudice di merito ha fornito motivazione coerente e priva di vizi logico-giuridici sul trattamento sanzionatorio, ritenendo che il valore della merce (150 euro) non fosse così esiguo da giustificare l'attenuante. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La Corte ha valutato i motivi di cassazione ex lett. e) (vizi di motivazione) e ha ritenuto che la motivazione del giudice d'appello fosse logica e adeguata; il primo motivo non aveva fondamento perché la trattazione scritta e i termini emergenziali escludevano il rinvio.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Il ricorso che riproduce censure già affrontate dal giudice di merito e non confronta punto per punto la motivazione è generico e inammissibile; le censure di parte in cassazione devono essere specifiche e dimostrare vizi di diritto o illogicità della motivazione.

  • art. 62, n. 4, c.p. (attenuante della minima offensività)

    Il giudice di merito ha la valutazione discrezionale sull'applicabilità dell'attenuante; la Corte di legittimità controlla solo la presenza di vizi logico-giuridici nella motivazione. Nel caso concreto è stata ritenuta non applicabile data la consistenza del valore (150 euro).

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137, conv. L. 18/12/2020 n.176

    Normativa emergenziale che disciplina termini e modalità di trattazione (contraddittorio cartolare) durante l'emergenza Covid-19; la Corte ha richiamato che la richiesta di rinvio per adesione pervenuta dopo la scadenza del termine per le conclusioni non consente il differimento dell'udienza in camera di consiglio.

  • Sez. 3, n. 30330 del 25/6/2021 (Rv. 281724) - giurisprudenza

    Precedente richiamato per confermare il principio secondo cui, nelle procedure emergenziali e con trattazione cartolare, istanze di rinvio per adesione pervenute oltre i termini non giustificano il differimento dell'udienza.

Massime di principio

  • Se il giudizio è fissato in camera di consiglio con trattazione scritta (contraddittorio cartolare), una richiesta di rinvio per adesione all'astensione presentata dopo la scadenza del termine per le conclusioni non osta alla trattazione: occorre rispettare i termini procedurali, specialmente in regime di norme emergenziali.
  • La mancata presentazione di conclusioni scritte indebolisce la posizione difensiva quando la trattazione è cartolare; le istanze tardive hanno scarse possibilità di successo.
  • Le valutazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio e sull'applicabilità di attenuanti (es. minima offensività) sono rimesse alla valutazione discrezionale del giudice e sono sindacabili in Cassazione solo se affette da vizi logico-giuridici evidenti.
  • Per ottenere l'esame in Cassazione di una decisione sul piano sanzionatorio è necessario contestare in modo specifico e motivato la discrezionalità applicata dal giudice, non limitandosi a censure generiche.
  • In caso di contestazione dell'attenuante per valore del danno, il ricorrente deve dimostrare che il giudice di merito ha compiuto una valutazione manifestamente illogica o ha errato nell'applicazione della norma; valori non trascurabili (es. 150 euro) possono legittimamente indurre il rifiuto dell'attenuante.

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