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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29977/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che, riformando il Gip, aveva applicato gli arresti domiciliari per il reato di coltivazione illecita di marijuana (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309). L'imputato censura: 1) mancata applicazione dell'art. 75 d.P.R. 309/1990 (uso personale/terapeutico), contestando l'idoneità del materiale sequestrato a costituire stupefacente (assenza di accertamento chimico) e che il sequestro fosse avvenuto in un capanno non di sua proprietà; 2) mancanza dei presupposti per la custodia cautelare in prossimità del giudizio e in assenza di precedenti, ritenendo non necessaria neppure la misura domiciliare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che, nel giudizio cautelare, la gravità indiziaria va valutata nel suo complesso e che gli elementi oggettivi (numerosità delle piante, ingente quantità di semi, organizzazione della coltivazione con capannone, lampade alogene, condizionatore, ventilazione) erano sufficienti a escludere la destinazione esclusiva all'uso personale e a giustificare l'applicazione degli arresti domiciliari. Ha ritenuto irrilevante l'assenza di certificati precedenti e l'assenza di accertamento chimico specifico alla fase cautelare. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Norma incriminatrice rilevante: la Corte ha ritenuto che gli elementi raccolti indicassero indizi di reato di coltivazione illecita di stupefacenti in quanto la coltivazione era organizzata e su scala non domestica.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 75

    Norma sulla destinazione ad uso personale: la Corte ha escluso l'applicabilità per difetto dei requisiti oggettivi (numero e natura dell'impianto) tali da far ritenere che la produzione non fosse destinata esclusivamente all'uso personale/terapeutico.

  • codice di procedura penale, art. 273

    Richiamato in relazione ai motivi di ricorso: attiene ai mezzi di impugnazione o alle garanzie procedurali citate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la censura come richiesta di rivalutazione del fatto, non ammissibile in Cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 274

    Norma citata in relazione alla valutazione della misura cautelare; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame della congruità della misura in sede di legittimità.

  • codice di procedura penale, art. 311

    Richiamato come parametro procedurale nella impugnazione dell'ordinanza cautelare; la Corte ha valutato che i motivi dedotti non consentivano un sindacato di fatto in Cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 606

    Articolo relativo ai motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o formulati in modo da richiedere una rivalutazione del fatto, con conseguente inammissibilità.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna per spese e ammende in caso di ricorso inammissibile: la Corte ha applicato questa sanzione economica (Euro 3.000).

  • Regolamento di esecuzione c.p.p., art. 28

    Richiamato per gli adempimenti a carico della cancelleria conseguenti alla decisione di cassazione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019 (Caruso)

    Principio richiamato: la coltivazione può essere esclusa dalla fattispecie di reato se dimostrata quale attività domestica, rudimentale, con scarso numero di piante e destinata esclusivamente all'uso personale; la Corte ha però ritenuto che nel caso concreto gli elementi contrari a tale caratterizzazione erano prevalenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare la valutazione si fonda sulla gravità indiziaria e non sulla certezza probatoria: elementi oggettivi (numero piante, attrezzature, preparazione di un locale ad hoc) possono suffragare l'ipotesi di destinazione allo spaccio.
  • L'assenza di analisi chimiche specifiche non è necessariamente determinante nella fase cautelare se vi sono altri indici oggettivi forti idonei a delineare la gravità indiziaria.
  • La tesi dell'uso personale o terapeutico richiede documentazione coerente e non occasionale (certificazioni continuative o precedenti evidenze) per prevalere nella valutazione cautelare.
  • La rilevanza della "forma domestica" della coltivazione va apprezzata alla luce di tecniche, numero di piante e infrastrutture: coltivazioni organizzate e con impianti specifici depongono contro la destinazione esclusiva all'uso personale.
  • In Cassazione non è ammesso un libero esame di merito per riformare valutazioni probatorie o argomentazioni del giudice di merito: le censure che in sostanza richiedono una rivalutazione dei fatti sono spesso dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
  • La prossimità del processo o l'assenza di precedenti non eliminano automaticamente la necessità di una misura cautelare se permangono gravi indizi e esigenze cautelari concrete.

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