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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29975/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale limitatamente all'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. Ha annullato la sentenza di patteggiamento solo per quanto riguarda la mancata irrogazione della sospensione della patente e della confisca del veicolo, e ha rinviato al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio sul punto (applicazione/rilevazione e statuizione delle suddette sanzioni).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento ritenendo che il giudice di primo grado abbia omesso di irrogare le sanzioni amministrative accessorie obbligatorie: la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo. Ha richiamato le previsioni del Codice della Strada (art. 186 e art. 189 d.lgs. n.285/1992) che prevedono, in presenza delle aggravanti contestate e data la proprietà del veicolo, la sospensione della patente e la confisca del mezzo, nonché la giurisprudenza che attribuisce al giudice penale il potere/dovere di disporre la confisca, con il ruolo meramente esecutivo del prefetto.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La Corte evidenzia che il patteggiamento non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge sostanziale (Codice della Strada).

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente e ritenuta non ostativa: tale disposizione riguarda limiti alle pene accessorie penali e non impedisce l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie previste dal C.d.S.

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - art. 186 (Codice della Strada)

    Prevede le sanzioni per guida in stato di ebbrezza, incluse la sospensione della patente e, nelle ipotesi previste (es. rifiuto di sottoporsi ad accertamenti o se sussistono aggravanti), la confisca del veicolo se di proprietà dell'imputato. La Corte conferma che tali sanzioni amministrative accessorie vanno applicate dal giudice penale al momento della sentenza o del patteggiamento; il prefetto ha ruolo esecutivo.

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - art. 189 (Codice della Strada)

    Norma richiamata relativamente ai doveri di assistenza e alle conseguenze per la violazione; prevede, nelle fattispecie aggravate (ad es. aver provocato incidente), l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente.

  • art. 240 cod. pen.

    Citato per distinzione: la confisca di cui all'art. 240 cod. pen. riguarda misure di carattere penal-eredità; la Corte osserva che qui non si tratta di confisca penale ex art.240, bensì di confisca amministrativa prevista dal Codice della Strada.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 17186 del 17.1.2017 (Pg. in proc. Assini, Rv. 269605)

    Precedente che afferma il principio per cui la confisca prevista dall'art. 186 C.d.S. deve essere disposta dal giudice penale (obbligatoria quando ricorrono le condizioni di legge) e che il prefetto ha un ruolo meramente esecutivo della statuizione giudiziale.

Massime di principio

  • Il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta) non esonera il giudice dall'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge sostanziale: queste vanno comunque valutate e, se obbligatorie, disposte nel provvedimento.
  • Per i reati previsti dagli artt. 186 e 189 C.d.S., la sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria la cui applicazione è automatica quando prevista dalla norma in presenza delle condizioni aggravanti.
  • La confisca del veicolo prevista dall'art. 186 C.d.S. è di norma obbligatoria se ricorrono le condizioni normative (es. veicolo di proprietà dell'autore e ipotesi specificamente previste); il giudice penale deve disporla formalmente, mentre il prefetto ne cura l'esecuzione.
  • L'omessa statuizione sulle sanzioni amministrative accessorie in sede penale può determinare l'annullamento limitato della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio esclusivamente su quel punto.
  • La distinzione tra pene accessorie di natura penale e sanzioni amministrative accessorie è rilevante: le prime possono essere soggette a limiti procedurali diversi, ma le seconde restano applicabili se espressamente previste dalla legge sostanziale.

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