Cassazione Penale, Sentenza n. 29980/2022 del 28/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per concorso nella detenzione illecita di sostanza stupefacente. La difesa ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione contestando l'utilizzabilità, nei confronti della donna, delle dichiarazioni confessorie e etero-accusatorie rese dal compagno coindagato alla polizia giudiziaria: tali dichiarazioni sarebbero state rese senza assistenza del difensore, non verbalizzate né sottoscritte, contenute solo nella comunicazione di notizia di reato, rese in assenza di interprete nonostante difficoltà linguistiche, e senza che risultasse la loro spontaneità. Escludendo il valore probatorio di quelle dichiarazioni, la difesa sostiene che non sussistono gravi indizi contro la ricorrente (era passeggera, la droga era in un bagagliaio non visibile, i pochi grammi di cocaina nella pochette sarebbero per uso personale) e chiede l'annullamento dell'ordinanza cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza sulla utilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e ha stabilito che, nel caso concreto, trovano applicazione i commi 5 e 6 dell'art. 350 c.p.p.: le dichiarazioni non verbalizzate e non sottoscritte rese in flagranza senza difensore e riportate in annotazioni o comunicazioni di reato sono inutilizzabili ai fini cautelari. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nei confronti di Bernier Huertas Raquel e ha rinviato al Tribunale per il riesame di Genova per un nuovo giudizio, invitando il giudice di merito a riesaminare la sussistenza dei gravi indizi escludendo il contributo delle dichiarazioni del coindagato. Non è disposta la liberazione immediata; la cancelleria curerà gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale che regola il ricorso al Tribunale per il riesame; citata per inquadrare la procedura seguita
art. 350 cod. proc. pen.
Il comma 5 consente la raccolta di notizie sul luogo o nell'immediatezza senza difensore per la prosecuzione delle indagini; il comma 6 vieta la documentazione e utilizzazione di tali notizie; il comma 7 disciplina l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese in assenza di difensore, ammettendone l'uso purché emerga chiaramente la libertà della dichiarazione
art. 357 cod. proc. pen.
Comma 1 prevede annotazioni di servizio; il comma 2 richiede la verbalizzazione formale delle dichiarazioni dell'indagato per la loro utilizzazione; la sentenza sottolinea che la mancata verbalizzazione impedisce l'utilizzabilità accusatoria
art. 273 cod. proc. pen.
Fornisce il parametro della "qualificata gravità indiziaria" necessario per l'adozione di misure cautelari; la Corte osserva che elementi provenienti da dichiarazioni inutilizzabili non possono costituire tali "gravi indizi"
art. 64 cod. proc. pen.
Garanzie a favore dell'indagato in relazione all'assistenza del difensore; la giurisprudenza richiamata evidenzia che l'assenza di tali garanzie incide sull'utilizzabilità delle dichiarazioni
art. 63 cod. proc. pen.
Prevede l'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore; la mancata emissione di tali avvisi è rilevante per la valutazione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni
art. 191 cod. proc. pen.
Principio di inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione delle norme che tutelano i diritti dell'indagato; richiamato per affermare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni non verbalizzate
art. 503 cod. proc. pen.
Disciplina l'utilizzabilità nel giudizio abbreviato e la limitazione delle dichiarazioni non verbalizzate; citata in giurisprudenza per i limiti di impiego delle dichiarazioni raccolte senza formalità
disp. att. art. 94 cod. proc. pen.
Disposizione applicativa citata in relazione agli adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia; la corte dispone gli adempimenti previsti
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in flagranza senza assistenza del difensore e non verbalizzate né sottoscritte sono generalmente inutilizzabili ai fini cautelari e dibattimentali.
- Le dichiarazioni spontanee rese in assenza del difensore possono essere utilizzate solo se emerge in modo chiaro la loro libertà e spontaneità e, soprattutto, se sono state ritualmete verbalizzate quando richiesto dall'art. 357 c.p.p.; la mera annotazione o inserimento nella comunicazione di notizia di reato non è sufficiente per fondare misure cautelari nei confronti di terzi.
- Per disporre misure cautelari occorrono "gravi indizi di colpevolezza"; elementi provenienti da dichiarazioni inutilizzabili non possono costituire tali indizi e il giudice deve verificare la resistenza della richiesta cautelare escludendo il contributo di prove irregolari.
- In presenza di barriere linguistiche o di necessità di interprete, l'assenza di adeguate garanzie (interprete, traduzione degli atti) aggrava l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in assenza del difensore.
- La Procura e la polizia giudiziaria devono verbalizzare e far sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per addebitare responsabilità ad altri: l'omessa formalizzazione delle dichiarazioni può compromettere l'uso delle stesse in sede cautelare e dibattimentale.
- Nel riesame cautelare il giudice deve compiere una 'prova di resistenza' togliendo le dichiarazioni viziati e valutando se le rimanenti circostanze (es. presenza nell'automobile, odore di droga, rinvenimento di sostanze personali e denaro) siano sufficienti a reggere l'adozione della misura.
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