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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36503/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di concordato preventivo di una società poi in liquidazione, che prevedeva la cessione dell'azienda a un terzo assuntore, con assunzione dell'onere concordatario fino a un determinato importo e garanzia fideiussoria prestata da altra società. Dopo l'omologazione del concordato, l'assuntore non avrebbe adempiuto all'obbligo di acquistare il complesso aziendale; i commissari giudiziali agirono per ottenere l'esecuzione del piano, ma il Tribunale negò loro la legittimazione e respinse anche le domande dei creditori intervenuti. La Corte d'appello riconobbe invece la legittimazione del creditore interveniente, ritenendo che avesse spiegato intervento autonomo, e condannò l'assuntore al pagamento del credito concordatario, con obbligo subordinato del fideiussore in caso di inadempimento. Nel ricorso per cassazione l'assuntore dedusse, in sintesi, che: l'obbligo di pagamento era subordinato al perfezionamento della cessione dell'azienda; la proposta di acquisto e il patto di assunzione erano sospensivamente condizionati all'omologa e richiedevano ulteriori accordi; il ruolo di assuntore non sarebbe stato validamente perfezionato; il mancato trasferimento dell'azienda per inadempimento della debitrice originaria avrebbe fatto venire meno la causa dell'obbligo di pagamento; la risoluzione del contratto di affitto d'azienda per inadempimento della concedente avrebbe travolto anche la proposta irrevocabile di acquisto; inoltre si denunciavano omessa pronuncia e vizio motivazionale. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, perché diretti in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e dell'interpretazione degli atti di causa, già esaminati in senso conforme dai giudici di merito. Ha rilevato che il decreto di omologazione era stato interpretato come titolo idoneo a rendere esigibile l'obbligazione dell'assuntore e che la tesi difensiva mirava a rimettere in discussione accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità. È stato dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla ricorrente incidentale per rinuncia accettata, con compensazione delle spese; il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'assuntore al pagamento delle spese e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio per la rinuncia al ricorso incidentale, accettata dalla controparte, compensando le spese su quel punto. Quanto al ricorso principale, lo ha dichiarato inammissibile perché tutte le doglianze tendevano a una rivalutazione del fatto e dell'interpretazione degli atti negoziali e del provvedimento di omologazione, attività preclusa in cassazione. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto il credito del consorzio nei confronti dell'assuntore, con condanna alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio limitatamente alla parte rinunciante, con regolazione delle spese secondo i criteri ordinari o la compensazione concordata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile per analogia.

  • art. 302 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione non operano gli adempimenti relativi alla prosecuzione del processo per mutamenti della capacità di stare in giudizio della parte.

  • artt. 52 e 93 l.fall.

    La regola della competenza esclusiva del giudice fallimentare sull'accertamento del passivo non si applica quando esista già una sentenza di accertamento del credito pronunciata prima dell'apertura del fallimento.

  • art. 96, comma 2, n. 3, l.fall.

    Se sopravviene il fallimento dopo una sentenza di condanna o di accertamento del credito, il curatore può proseguire l'impugnazione e il creditore può insinuarsi al passivo con riserva; l'azione non è improcedibile.

  • artt. 160, 181, 182, 184 l.fall.

    Richiamati dai ricorrenti per contestare la qualificazione dell'assetto concordatario e l'effetto liberatorio dell'assunzione, ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità delle censure.

  • artt. 1321, 1329, 1362 c.c.

    Invocati per sostenere una diversa interpretazione degli atti negoziali e della proposta irrevocabile, ma la Corte ritiene la censura una richiesta di nuovo esame del merito.

  • artt. 1273, 1418, 1346, 1348 c.c.

    Richiamati per contestare validità e contenuto dell'assunzione/accollo liberatorio, ma senza superare il giudizio di inammissibilità.

  • art. 1987 c.c.

    Invocato per negare l'efficacia dell'obbligazione assunta, ma la censura non è scrutinata nel merito.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato per giustificare il mancato pagamento in ragione dell'altrui inadempimento, ma la Corte non rivaluta il merito della vicenda contrattuale.

  • art. 1454 c.c.

    Invocato in relazione alla diffida ad adempiere e alla risoluzione del rapporto di affitto d'azienda, ma la questione resta assorbita dall'inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia è ritenuta, in sostanza, una richiesta di nuova valutazione delle domande e dei fatti, non ammissibile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non delle questioni, argomentazioni o diverse letture delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiesto il rispetto degli oneri di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti a fondamento del motivo di ricorso.

  • art. 111 l.fall.

    Richiamato per ribadire che il decreto di omologazione del concordato ha natura decisoria e può essere oggetto di ricorso straordinario per cassazione.

  • art. 180 l.fall.

    L'omologazione del concordato è inserita in un giudizio contenzioso e la relativa decisione ha natura decisoria.

  • art. 186, comma 3, l.fall.

    L'omologazione del concordato produce l'effetto liberatorio del debitore concordatario nei limiti accertati dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: sono inammissibili i motivi che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano a ottenere una nuova lettura delle prove e degli atti di causa.
  • Il decreto di omologazione del concordato preventivo, pur non facendo stato su esistenza, entità e rango dei crediti, ha natura decisoria e può costituire il titolo per l'esigibilità delle obbligazioni concordatarie secondo l'assetto accertato nel giudizio di merito.
  • Quando il fallimento sopravviene dopo una sentenza di accertamento o di condanna relativa a un credito, l'impugnazione non diviene improcedibile per effetto della procedura concorsuale; il curatore può proseguirla e il creditore può insinuarsi al passivo con riserva.
  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico decisivo, effettivamente omesso, e non se si limita a contrapporre una diversa interpretazione delle risultanze processuali.
  • La rinuncia al ricorso, se accettata, determina l'estinzione del giudizio limitatamente alla parte rinunciante e rende inapplicabile il raddoppio del contributo unificato solo per quel segmento processuale; il raddoppio opera invece nei confronti del ricorrente il cui gravame sia dichiarato inammissibile o rigettato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivoRisoluzione del contratto
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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