Cassazione Civile, Ordinanza n. 34245/2025 del 27/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A una società sportiva dilettantistica era stato notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013 con il quale l'Ufficio, rilevata la mancata presentazione del Modello EAS, aveva rettificato la dichiarazione e rideterminato il reddito ai fini IRES e IRAP come se il soggetto fosse un ente commerciale, revocando il regime agevolato previsto per gli enti associativi e per le associazioni sportive dilettantistiche. La società aveva impugnato l'atto, ma sia il primo giudice sia il giudice d'appello avevano confermato la pretesa fiscale, ritenendo la comunicazione EAS un obbligo sostanziale e valorizzando il suo inadempimento. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva, da un lato, la violazione dell'art. 30 del d.l. n. 185/2008, dell'art. 148 TUIR e della L. n. 398/1991, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente revocato le agevolazioni fiscali e disconosciuto la qualifica di ente non lucrativo; dall'altro, la violazione dell'art. 30 del d.l. n. 185/2008 in relazione all'art. 25 Cost., lamentando che il disconoscimento del regime agevolativo sulla sola base della mancata presentazione del Modello EAS avesse introdotto una misura sostanzialmente sanzionatoria priva di base legale. La Corte di cassazione ha esaminato unitariamente i due motivi e li ha ritenuti fondati, chiarendo che il possesso dei requisiti sostanziali dell'ente non lucrativo non può essere negato per il solo dato formale dell'omessa trasmissione del modello, che è elemento indiziario e non unico presupposto della decadenza dal regime agevolato, dovendo prevalere la verifica concreta dell'attività svolta e della reale natura non lucrativa dell'ente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché riesamini la controversia attenendosi ai principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito impugnata è stata ritenuta non conforme ai principi consolidati in tema di enti associativi e regime agevolato, poiché aveva attribuito alla sola omessa presentazione del Modello EAS efficacia dirimente senza una verifica sostanziale dei requisiti dell'ente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata prospettata come vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 30 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185
L'onere di trasmissione del Modello EAS è rilevante per l'accesso ai benefici fiscali, ma la sua omessa presentazione è solo un elemento indiziario e non basta da sola a determinare la perdita del regime agevolato.
art. 148, commi 1 e 3, d.P.R. 917/1986
Le agevolazioni fiscali per gli enti associativi richiedono la verifica dei requisiti sostanziali della non lucratività e dell'attività concretamente svolta.
art. 148, comma 8, d.P.R. 917/1986
Le clausole statutarie previste dalla norma sono condizioni rilevanti, ma la loro presenza formale non esaurisce l'accertamento della spettanza del regime agevolato.
art. 25 Cost.
È richiamato per escludere che la perdita del beneficio fiscale possa essere ricostruita come sanzione in assenza di una base legale espressa.
Il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche spetta a enti effettivamente senza fini di lucro.
Richiamato nel contesto dei benefici fiscali riconosciuti agli enti sportivi dilettantistici.
art. 4, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
Costituisce riscontro normativo del requisito della natura non lucrativa ai fini IVA.
art. 111, comma 4-quinquies, d.P.R. n. 917/1986
È indicato come antecedente normativo dell'attuale art. 148, comma 8, TUIR nella disciplina degli enti non commerciali.
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso ai regimi fiscali agevolati degli enti associativi o sportivi dilettantistici, non è sufficiente il solo rispetto formale delle clausole statutarie: il giudice deve verificare in concreto che l'ente operi realmente senza fine di lucro e secondo le prescrizioni di legge.
- La mancata presentazione del Modello EAS, per gli anni in cui l'onere è operativo, legittima il controllo dell'Amministrazione finanziaria ed è un indice rilevante ai fini della verifica della decadenza dal regime agevolato, ma non costituisce di per sé l'unico fondamento per la revoca del beneficio.
- Nel contenzioso tributario sulle agevolazioni agli enti associativi, l'accertamento deve privilegiare l'aspetto sostanziale della reale natura dell'ente rispetto al mero dato formale dell'inadempimento documentale.
- La qualifica di ente non lucrativo non può essere negata automaticamente per la sola omissione di un adempimento formale, occorrendo una motivazione che dia conto dell'effettivo svolgimento di attività incompatibili con il regime agevolato o della mancanza sostanziale dei requisiti previsti dalla legge.
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