Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08360/2025 del 30/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento, disposta dal tribunale e poi confermata in sede di estensione, di una "supersocietà di fatto" ritenuta esistente tra una società a responsabilità limitata in liquidazione e una persona fisica. In un precedente giudizio di reclamo la corte territoriale aveva revocato l'estensione del fallimento alla persona fisica, escludendone la qualità di socio occulto e qualificando i rapporti come mera affectio familiaris. Successivamente, su iniziativa della curatela e sulla base di ulteriori elementi e documenti sopravvenuti o comunque non precedentemente valutati, è stata nuovamente chiesta e ottenuta la dichiarazione di fallimento in estensione. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione del ne bis in idem e delle norme fallimentari, sostenendo che la precedente decisione della corte d'appello, passata in giudicato, avesse definitivamente escluso la sua qualità di socio occulto; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che la corte territoriale non avrebbe rigorosamente accertato gli elementi essenziali della società di fatto, anche alla luce del vincolo di parentela e della necessità di un accertamento più rigoroso in presenza di affectio familiaris; 3) violazione delle norme sulle spese processuali, per asserita erronea applicazione del criterio di soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che la precedente pronuncia della corte d'appello potesse spiegare efficacia di giudicato o preclusione da ne bis in idem, osservando che il rigetto dell'istanza di fallimento o la revoca del fallimento in estensione non hanno attitudine al giudicato e non impediscono una nuova dichiarazione di fallimento fondata su elementi nuovi, sopravvenuti o non dedotti in precedenza, anche se la prospettazione sia sostanzialmente analoga. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che esso mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, mentre la sentenza impugnata aveva accertato la sussistenza della supersocietà di fatto sulla base di plurimi indici fattuali significativi; non è stato riscontrato un omesso esame di fatti decisivi ma solo una critica alla ricostruzione del merito. Infine, il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, essendo correttamente applicato il principio di soccombenza sulle spese. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

    La sentenza di reclamo è stata trattata come provvedimento non idoneo a formare giudicato sostanziale tale da precludere una successiva istanza fondata su nuovi elementi.

  • art. 147 l.fall.

    La dichiarazione di fallimento può estendersi ai soci illimitatamente responsabili della società di fatto accertata; la responsabilità personale discende dalla configurazione della supersocietà di fatto.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Invocato per denunciare violazione di legge; la Corte ha escluso la fondatezza della censura sul giudicato e sul ne bis in idem.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, non a denunciare un effettivo omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese.

  • art. 2497 c.c.

    Richiamato incidentalmente per affermare che la gestione nell'interesse delle persone fisiche controllanti può semmai orientare verso una holding di fatto, azionabile in responsabilità.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato per escludere, nel caso concreto, l'inapplicabilità del filtro all'appello e ammettere la deducibilità del vizio di omesso esame nei limiti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il rigetto di un'istanza di fallimento, anche in estensione, non produce un giudicato sostanziale idoneo a precludere una nuova dichiarazione di fallimento se la successiva domanda è fondata su elementi sopravvenuti, nuovi o non precedentemente dedotti.
  • Ai fini della configurabilità di una supersocietà di fatto rilevante in sede concorsuale è necessario un accertamento rigoroso, fondato su plurimi indici convergenti dell'esercizio in comune dell'attività economica, dell'esistenza di un fondo comune, della partecipazione ai profitti e alle perdite e dell'esteriorizzazione del vincolo sociale verso i terzi.
  • La mera collaborazione di una persona fisica nell'impresa o nella struttura organizzativa di una società, specie se spiegabile con rapporti familiari o di affezione, non basta da sola a provare il vincolo societario occulto.
  • Quando il ricorso per cassazione censura l'accertamento della società di fatto sotto il profilo del vizio motivazionale, la doglianza è inammissibile se mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio anziché denunciare l'omesso esame di fatti decisivi.
  • In tema di spese processuali, il criterio di soccombenza resta applicabile anche nel giudizio di legittimità, con condanna della parte che ha visto rigettare il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.