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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14403/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava: 1) reformatio in peius per la riqualificazione del fatto (rapina impropria) senza adeguato contraddittorio e violazione dell'art.6 CEDU; 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da De Dominicis Dante (querela del 25/08/2017) ai sensi dell'art.63, comma 2, cod. proc. pen.; 3) insufficiente motivazione e carenza di indizi gravi, precisi e concordanti (art.192 cod. proc. pen.); 4) vizio di diritto sulla ritenuta aggravante per uso dell'arma (argomentando che l'oggetto era una pistola giocattolo e ciò non può integrare l'aggravante); 5) errata applicazione dell'aggravante per minorata difesa (travolgimento del dictum delle Sezioni Unite n. 40725/2021); 6) omissione di motivazione riguardo all'art.62, n.4 cod. pen. e mancata valutazione della particolare tenuità del fatto alla luce della sentenza Corte Cost. n.86/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non sussiste reformatio in peius perché la pena è rimasta invariata; ha dichiarato infondato il motivo sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni di De Dominicis, rilevando che la querela del 25/08/2017 era stata acquisita con consenso delle parti e pertanto le dichiarazioni sono utilizzabili; ha escluso la possibilità di sindacare in Cassazione una rivalutazione del merito (attendibilità dei testi, sussistenza delle aggravanti) se non è prodotto un effettivo, argomentato contrasto con la motivazione della sentenza impugnata; ha ritenuto legittima la valutazione della Corte di appello circa l'uso dell'arma e la minorata difesa sulla base del complesso probatorio (anche perquisizione domiciliare e altri elementi); ha altresì dichiarato inammissibile la prima invocazione, in questa sede, della decisione della Corte Costituzionale n.86/2024; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 6 Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Il ricorrente aveva invocato violazione del diritto al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non è stato dimostrato un effettivo pregiudizio procedurale tale da incidere sull'impugnazione, e non ha accolto la censura.

  • art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha affermato che le dichiarazioni contenute nella denuncia/querela acquisite con consenso delle parti entrano nel compendio probatorio valutabile e non sono necessariamente inutilizzabili ai sensi dell'art.63, comma 2; inoltre è richiamato il principio secondo cui dichiarazioni spontanee rese in denuncia-querela da soggetto non ancora formalmente indagato non godono delle stesse garanzie previste per l'indagato.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti; la Corte ha però ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sia adeguata e che il vizio non risulti provato per consentire la cassazione.

  • art. 62, n.4 cod. pen.

    Richiesta dal ricorrente l'omessa motivazione su questa circostanza attenuante (particolare tenuità/danno limitato); la Corte ha osservato che la questione non era stata adeguatamente proposta in appello e che la Corte d'appello ha comunque motivato sulla gravità della condotta.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Norme sulla determinazione della pena: la Corte ricorda che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la sua verifica in Cassazione è limitata, salvo vizi logici o di illogicità manifesta.

  • art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

    Ricordato a proposito del principio che una nuova qualificazione più grave non costituisce per sé reformatio in peius se la pena inflitta resta invariata ma può produrre effetti sul trattamento penitenziario.

  • Decisione Corte Costituzionale n. 86 del 16 aprile 2024

    La difesa ha invocato l'applicazione della pronuncia per ottenere la particolare tenuità; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile in Cassazione perché non sollevata per tempo in sede di appello.

Massime di principio

  • La reformatio in peius non si configura automaticamente se la qualificazione del fatto è resa più grave in appello, purché la pena rimanga invariata; può tuttavia avere effetti diversi (es. trattamento detentivo) valutabili separatamente.
  • Le dichiarazioni contenute in denuncia/querela acquisite in giudizio con il consenso delle parti generalmente sono utilizzabili e valutabili dal giudice, salvo casi particolari che dimostrino la loro inutilizzabilità; le garanzie previste per l'indagato (art.63) non si estendono automaticamente alle dichiarazioni spontanee rese in querela prima dell'iscrizione come indagato.
  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione piena del merito e dell'attendibilità delle prove: le censure che sostanzialmente chiedono una diversa distribuzione della rilevanza probatoria sono inammissibili se non mostrano un concreto vizio logico/giuridico nella motivazione della sentenza impugnata.
  • Le aggravanti (uso di arma, minorata difesa) sono valutazioni di fatto e di merito riservate al giudice di merito; per riuscire in Cassazione è necessario dimostrare un travisamento di fatto o un errore logico nella valutazione probatoria.
  • L'invocazione tardiva di nuove decisioni costituzionali o cambi di giurisprudenza non sollevata nei precedenti gradi può essere preclusa in Cassazione; è opportuno proporre tempestivamente tali questioni nei gradi di merito.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e solo vizi motivazionali macroscopici o illogicità manifeste giustificano un sindacato in sede di legittimità.

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