Cassazione Penale, Sentenza n. 14403/2025 del 11/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava: 1) reformatio in peius per la riqualificazione del fatto (rapina impropria) senza adeguato contraddittorio e violazione dell'art.6 CEDU; 2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da De Dominicis Dante (querela del 25/08/2017) ai sensi dell'art.63, comma 2, cod. proc. pen.; 3) insufficiente motivazione e carenza di indizi gravi, precisi e concordanti (art.192 cod. proc. pen.); 4) vizio di diritto sulla ritenuta aggravante per uso dell'arma (argomentando che l'oggetto era una pistola giocattolo e ciò non può integrare l'aggravante); 5) errata applicazione dell'aggravante per minorata difesa (travolgimento del dictum delle Sezioni Unite n. 40725/2021); 6) omissione di motivazione riguardo all'art.62, n.4 cod. pen. e mancata valutazione della particolare tenuità del fatto alla luce della sentenza Corte Cost. n.86/2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non sussiste reformatio in peius perché la pena è rimasta invariata; ha dichiarato infondato il motivo sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni di De Dominicis, rilevando che la querela del 25/08/2017 era stata acquisita con consenso delle parti e pertanto le dichiarazioni sono utilizzabili; ha escluso la possibilità di sindacare in Cassazione una rivalutazione del merito (attendibilità dei testi, sussistenza delle aggravanti) se non è prodotto un effettivo, argomentato contrasto con la motivazione della sentenza impugnata; ha ritenuto legittima la valutazione della Corte di appello circa l'uso dell'arma e la minorata difesa sulla base del complesso probatorio (anche perquisizione domiciliare e altri elementi); ha altresì dichiarato inammissibile la prima invocazione, in questa sede, della decisione della Corte Costituzionale n.86/2024; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 6 Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo (CEDU)
Il ricorrente aveva invocato violazione del diritto al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non è stato dimostrato un effettivo pregiudizio procedurale tale da incidere sull'impugnazione, e non ha accolto la censura.
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha affermato che le dichiarazioni contenute nella denuncia/querela acquisite con consenso delle parti entrano nel compendio probatorio valutabile e non sono necessariamente inutilizzabili ai sensi dell'art.63, comma 2; inoltre è richiamato il principio secondo cui dichiarazioni spontanee rese in denuncia-querela da soggetto non ancora formalmente indagato non godono delle stesse garanzie previste per l'indagato.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti; la Corte ha però ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sia adeguata e che il vizio non risulti provato per consentire la cassazione.
Richiesta dal ricorrente l'omessa motivazione su questa circostanza attenuante (particolare tenuità/danno limitato); la Corte ha osservato che la questione non era stata adeguatamente proposta in appello e che la Corte d'appello ha comunque motivato sulla gravità della condotta.
Norme sulla determinazione della pena: la Corte ricorda che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la sua verifica in Cassazione è limitata, salvo vizi logici o di illogicità manifesta.
art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Ricordato a proposito del principio che una nuova qualificazione più grave non costituisce per sé reformatio in peius se la pena inflitta resta invariata ma può produrre effetti sul trattamento penitenziario.
Decisione Corte Costituzionale n. 86 del 16 aprile 2024
La difesa ha invocato l'applicazione della pronuncia per ottenere la particolare tenuità; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile in Cassazione perché non sollevata per tempo in sede di appello.
Massime di principio
- La reformatio in peius non si configura automaticamente se la qualificazione del fatto è resa più grave in appello, purché la pena rimanga invariata; può tuttavia avere effetti diversi (es. trattamento detentivo) valutabili separatamente.
- Le dichiarazioni contenute in denuncia/querela acquisite in giudizio con il consenso delle parti generalmente sono utilizzabili e valutabili dal giudice, salvo casi particolari che dimostrino la loro inutilizzabilità; le garanzie previste per l'indagato (art.63) non si estendono automaticamente alle dichiarazioni spontanee rese in querela prima dell'iscrizione come indagato.
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione piena del merito e dell'attendibilità delle prove: le censure che sostanzialmente chiedono una diversa distribuzione della rilevanza probatoria sono inammissibili se non mostrano un concreto vizio logico/giuridico nella motivazione della sentenza impugnata.
- Le aggravanti (uso di arma, minorata difesa) sono valutazioni di fatto e di merito riservate al giudice di merito; per riuscire in Cassazione è necessario dimostrare un travisamento di fatto o un errore logico nella valutazione probatoria.
- L'invocazione tardiva di nuove decisioni costituzionali o cambi di giurisprudenza non sollevata nei precedenti gradi può essere preclusa in Cassazione; è opportuno proporre tempestivamente tali questioni nei gradi di merito.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e solo vizi motivazionali macroscopici o illogicità manifeste giustificano un sindacato in sede di legittimità.
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