Cassazione Civile, Ordinanza n. 28230/2021 del 14/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contraente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita immobiliare nel quale era stata versata una somma di euro 30.000 a titolo di caparra confirmatoria. Dopo l'insorgenza del conflitto sull'inadempimento del preliminare, le controparti avevano agito in via riconvenzionale chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1385, 1453, 1458, 1226 e 2697 c.c., nonché nullità della sentenza per difetto o illogicità di motivazione e violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. Sostiene che la Corte d'appello avrebbe erroneamente riconosciuto alle controparti il diritto di trattenere la caparra confirmatoria, pur in presenza di una domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del preliminare, e che vi sarebbe stato extra petita nella motivazione e nella decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che il giudice d'appello, nel confermare la decisione di primo grado, non ha violato le norme denunciate né è incorso in extra petizione, poiché ha utilizzato, ai fini della quantificazione equitativa del danno, i valori espressi dalle parti nella determinazione della caparra. Ha inoltre escluso vizi logici della motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in tema di caparra confirmatoria; la Corte non ravvisa violazioni nell'uso della caparra come parametro per la quantificazione del danno.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento; la decisione conferma la correttezza dell'impostazione accolta dal giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente; non risulta violato dalla Corte d'appello secondo la Cassazione.
La Corte di merito ha fatto ricorso alla liquidazione equitativa del danno usando come parametro i valori indicati dalle parti nella caparra.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Cassazione non ravvisa errori decisivi sul punto.
La Corte esclude il vizio di extra petizione, ritenendo che la decisione sia rimasta nei limiti della domanda e delle allegazioni.
Richiamato dal ricorrente; la Cassazione non ravvisa violazioni nella valutazione delle risultanze istruttorie.
Indicata come norma processuale di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, non integra vizio di extra petizione il fatto che il giudice di merito utilizzi elementi economici emersi dagli accordi delle parti come criterio di supporto per la liquidazione equitativa del danno, quando la decisione resta coerente con il petitum e la causa petendi.
- La caparra confirmatoria può costituire un indice utile per la quantificazione equitativa del pregiudizio conseguente all'inadempimento, ove il giudice di merito motivi in modo logicamente coerente e senza discostarsi dai limiti della domanda.
- Il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione non illogica e del rispetto delle norme processuali e sostanziali denunciate; non consente una nuova valutazione del merito se la decisione impugnata è congruamente motivata.
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