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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15289/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale fondata su elementi indicativi di capacità contributiva ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, veniva notificato a un contribuente un avviso di accertamento sintetico per l’anno d’imposta 2005, con rideterminazione del reddito e recupero di maggiori imposte. Il contribuente impugnava l’atto sostenendo, nel merito, che le spese per incrementi patrimoniali erano state sostenute grazie a provviste fornite da familiari. CTP e CTR respingevano il ricorso e l’appello. In cassazione il contribuente proponeva quattro motivi, ma successivamente depositava istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, convertito, e di avere integralmente pagato quanto dovuto per i carichi iscritti a ruolo e confluiti in cartelle di pagamento indicate in atti. Chiedeva quindi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

La Corte non esamina i motivi di ricorso perché sopravvenuta la definizione agevolata della controversia e il pagamento integrale delle somme dovute. Rileva che l’istanza del contribuente, documentata con i versamenti quietanzati e con il riferimento ai carichi iscritti a ruolo, determina la cessazione della materia del contendere. Il giudizio viene quindi dichiarato estinto. Quanto alle spese, la Corte richiama l’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui nel giudizio estinto le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, e osserva che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973

    indica il presupposto dell’accertamento sintetico fondato su elementi di capacità contributiva.

  • art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, conv.

    è richiamato quale base della definizione agevolata delle controversie tributarie cui il contribuente ha aderito, con conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge

    nel giudizio dichiarato estinto le spese seguono la regola speciale indicata dalla norma, restando a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché la previsione è eccezionale e riferita ai casi di ricorso non vittorioso rigettato, inammissibile o improcedibile.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della controversia tributaria, quando risulti effettivamente perfezionata e integralmente adempiuta, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • L’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere impedisce l’esame dei motivi di ricorso sul merito dell’accertamento impugnato.
  • La disciplina del raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e non si applica ai casi di estinzione del giudizio, salvo espressa previsione normativa.
  • Nel giudizio tributario estinto, la regolazione delle spese segue la regola speciale dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, con allocazione delle spese a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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