Cassazione Penale, Sentenza n. 13166/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti, terzi danneggiati e soci della Costruire S.r.l., hanno impugnato l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo del complesso aziendale e delle quote societarie disposto nel procedimento contro Marchi Luca. Hanno dedotto (i) violazione di legge per non aver valutato correttamente le modifiche organizzative adottate (revoca dell'institore, nomina di nuova amministratrice, avvio di un modello 231 e nomina di sindaco unico) e la loro estraneità ai reati ascritti a Marchi Luca; (ii) violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare, evidenziando che le commesse illecite pesano per circa il 5% del fatturato, che l'impresa svolge prevalente attività lecita con 30 dipendenti e che esistono misure meno afflittive da adottare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati in parte. Ha confermato che il Tribunale aveva motivato adeguatamente il pericolo di reiterazione (leggendo la rilevanza dei legami familiari, la lunga durata delle condotte e la rete di collusioni), ma ha rilevato una carenza motivazionale sul profilo della proporzionalità e adeguatezza della misura ablativa applicata all'intero complesso aziendale e sulla specifica indicazione delle esigenze di prevenzione giustificanti il sequestro delle quote societarie dei soci terzi. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Pistoia per un nuovo esame limitato alla valutazione della proporzionalità del sequestro sulla società e alla esplicitazione delle esigenze di prevenzione che giustificherebbero il vincolo sulle quote societarie.
Norme richiamate
norma procedurale che disciplina l'appello avverso le ordinanze cautelari: richiamata per inquadrare il gravame proposto al Tribunale di Pistoia
fondamento normativo del sequestro preventivo; la Corte richiede che il giudice motivi specificamente le esigenze di prevenzione che giustificano il sequestro, soprattutto se investe quote di soci terzi
artt. 81, 318, 319, 321, 353
articoli relativi ai reati per i quali si procede (concorso, corruzione, ecc.): individuano il fumus del reato su cui si fonda il sequestro, non contestato in cassazione
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
richiamato dalla difesa come elemento probatorio delle misure organizzative adottate (adozione di modello 231 e controllo) che possono attestare la riduzione del rischio di commissione di nuovi reati
principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari applicabili anche alle misure reali; la Corte sottolinea la necessità di valutare questi principi prima di ablare un'impresa non criminogena
Trattato sull'Unione Europea e Carta dei diritti fondamentali dell'UE
art. 5 TUE; art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1 Carta
richiami sovranazionali che confermano il principio di proporzionalità e la necessità di bilanciare le misure cautelari con i diritti fondamentali
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
tutela della proprietà; la Corte ricorda che misure che comprimono il diritto di proprietà richiedono una motivazione stringente sulla loro necessità e proporzionalità
Massime di principio
- Il sequestro preventivo di un'intera impresa richiede una valutazione puntuale della proporzionalità rispetto all'incidenza effettiva dei profitti illeciti rispetto al fatturato complessivo; se la quota illecita è marginale, il giudice deve considerare misure meno afflittive.
- Le modifiche organizzative e l'adozione di un modello 231 e di nuovi organi di controllo possono costituire elementi rilevanti per escludere o attenuare il pericolo di reiterazione, ma il giudice deve valutare la loro reale efficacia e indipendenza.
- Il collegamento familiare tra proprietari e l'indagato e la durata delle condotte sono elementi che possono avvalorare il pericolo di reiterazione, ma non sostituiscono la necessità di una motivazione specifica sulla proporzionalità dell'ablazione dell'impresa.
- Il sequestro delle quote societarie intestate a soci terzi richiede una specifica indicazione delle esigenze di prevenzione che giustificano il vincolo: non è automatico se i soci sono estranei ai reati.
- I principi di adeguatezza, gradualità e proporzionalità delle misure cautelari personali si applicano anche alle misure reali; il giudice deve esaminare preventivamente soluzioni meno invasive prima di disporre l'ablazione dell'impresa.
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